Sentenza del 09/10/2020 n. 21817 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del provvedimento telematico di scarto del rinnovo dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni (L. n. 244/2007, art. 2, commi 539 e ss.). La cooperativa deduceva nullità e vizi per omessa indicazione del responsabile del procedimento, difetti di informazione ai sensi della L. n. 212/2000, errori nella compilazione del modello telematico causati dalla modulistica e dalle istruzioni, vizio di motivazione del provvedimento impugnato e deduceva che il decremento occupazionale rilevato non avrebbe dovuto far perdere il diritto al credito nella misura sostenuta dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'omessa indicazione delle informazioni previste dall'art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 (anche l'omessa indicazione del responsabile del procedimento) non determina, di per sé, la nullità dell'atto amministrativo salvo nullità testuale, ma rileva solo ai fini della scusabilità dell'errore e quindi della riammissione in termini per ricorsi tardivi; ha ritenuto che gli errori nella compilazione telematica erano imputabili alla ricorrente e non a complessità del sistema; ha escluso vizi di motivazione tali da integrare i limiti stretti del sindacato di legittimità in Cassazione (riforma art. 360 c.p.c.), e ha valutato che la ricorrente non aveva indicato con sufficiente dettaglio la sequenza delle istanze/comunicazioni telematiche e i fatti decisivi richiesti per rendere il motivo autosufficiente. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 539 e ss.
credito di imposta per incremento occupazionale; decadenza se il numero complessivo dei lavoratori, su base annuale, risulta inferiore o pari rispetto al periodo di riferimento; durata minima di conservazione dei posti
La Corte richiama la disciplina sostanziale del beneficio: il diritto al credito è condizionato al rispetto delle modalità di calcolo dell'incremento occupazionale e alla conservazione dei posti per i periodi minimi previsti; la decadenza opera se sussiste decremento annuale complessivo.
Decreto Ministeriale 12 marzo 2008
art. 6 e ss. (presentazione istanze telematiche, ordine cronologico, limiti fondi, comunicazioni annuali dal 1/2 al 31/3, rinnovi dal 1/4 al 20/4 ecc.)
Il DM disciplina la procedura telematica e stabilisce che l'ammissibilità e la conservazione del credito dipendono dal rispetto rigoroso delle istanze, comunicazioni e termini previsti; errori nella sequenza o nei contenuti possono comportare decadenza.
Legge 13 giugno 2005, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 7, comma 2; art. 6; art. 10
L'omessa indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2 (es. dati sulla comunicazione) non invalida automaticamente l'atto ma può giustificare la scusabilità dell'errore del contribuente e la riammissione; gli obblighi di informazione (art. 6) e il principio di affidamento (art. 10) vanno valutati ma non prevalgono quando l'errore è riconducibile alla condotta del contribuente e non a carenze strutturali dell'amministrazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
art. 5, comma 3; art. 21‑octies
Richiami alle norme sul procedimento amministrativo e sulla notificazione/forma degli atti; la Corte non ha ritenuto che le omissioni contestate costituissero nullità insanabile dell'atto impugnato.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 6
cause di non punibilità nelle sanzioni tributarie
La ricorrente invocava cause di non punibilità per errori formali: la Corte osserva che tale norma attiene al regime sanzionatorio e la censura non è stata adeguatamente articolata né dimostrata rispetto ai fatti di causa.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5; artt. 366, 369 c.p.c.; riforma art. 360 via D.L. 83/2012
Applicazione rigorosa dei nuovi limiti di sindacato sulla motivazione in Cassazione: sono censurabili solo gravi anomalie della motivazione; il ricorrente deve indicare testualmente i passi di motivazione contestati e i fatti decisivi omessi per essere ammissibile.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13
regole contributo unificato, sanzioni per parte soccombente
Previsione delle spese e dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente in Cassazione.
Massime di principio
- L'omissione di indicazioni formali prescritte (es. responsabile del procedimento) non determina automaticamente la nullità dell'atto amministrativo; essa rileva principalmente sul piano processuale per la scusabilità del ritardo dell'impugnazione ma non invalida l'atto salvo nullità testuale.
- Per le procedure telematiche e i benefici a sportello (come il credito d'imposta), il rispetto formale delle modalità, termini e contenuti delle istanze/comunicazioni è essenziale: errori della parte nella compilazione possono comportare perdita del beneficio se non provata la responsabilità dell'amministrazione.
- In Cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo per macroscopiche assenze o contraddizioni della motivazione; il semplice difetto di sufficienza o l'errata valutazione dei fatti non bastano.
- Il ricorrente in Cassazione deve rendere il motivo autosufficiente: indicare testualmente i passi di motivazione impugnati, descrivere il 'fatto storico' omesso, e specificare come e quando quel fatto è stato discusso in grado; senza ciò il motivo è inammissibile.
- Il principio di affidamento e gli obblighi di informazione dell'Amministrazione (Statuto del contribuente) possono mitigare responsabilità in caso di carenze comunicative, ma non esonerano il contribuente dall'onere di rispettare procedure e termini quando l'errore è riconducibile a sua condotta.
- Nelle controversie su crediti d'imposta a sportello, la documentazione e la ricostruzione cronologica delle istanze/comunicazioni sono decisive: è essenziale conservare e riprodurre nello scritto di impugnazione la sequenza degli invii telematici e i contenuti per poter contestare efficacemente l'operato dell'amministrazione.
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