Cassazione Penale, Sentenza n. 31877/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis, commi 1 e 1-bis, 599-bis e 601, comma 3, cod. proc. pen.: il decreto di citazione in appello era stato notificato all'imputato solo il 1° marzo 2025, tre giorni prima dell'udienza fissata per il 4 marzo 2025, con conseguente privazione dei diritti di difesa e impossibilità a depositare memorie. Si deduce inoltre la mancata indicazione, nel decreto di citazione, dell'avviso circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la tardiva notificazione costituisca una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato, la quale deve essere fatta valere nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); nel caso di specie l'imputato avrebbe potuto depositare memoria prima della deliberazione ma non lo ha fatto. Quanto all'omissione dell'avviso sulla giustizia riparativa, la Corte ha stabilito che tale carenza non integra nullità del decreto di citazione in appello, essendo un inadempimento informativo che non incide sulla validità della vocatio in ius. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
Norma menzionata dal ricorrente: attiene ai nullità ed alle modalità di impugnazione; la Corte non entra nel dettaglio ma richiama la necessità di osservare i termini processuali per la rilevazione delle nullità.
art. 598-bis c.p.p.
Norma citata dal ricorrente tra le richiamate; non rilevante per la decisione specifica della Cassazione nella motivazione riportata.
art. 599-bis c.p.p.
Norma richiamata nel ricorso ma non decisiva nella motivazione della Corte in questa sentenza.
art. 601, comma 3, c.p.p.
il "decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l'indicazione del giudice competente..."
Stabilisce i contenuti obbligatori del decreto di citazione in appello; la Corte interpreta che la nullità prevista dal comma 6 colpisce solo specifiche omissioni (identificazione certa, avvertimento di giudizio in assenza, o insufficiente indicazione di luogo/giorno/ora ai sensi dell'art. 429, comma 1, lett. f)).
art. 601, comma 6, c.p.p.
"il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lett. f)"
La nullità sanzionata dal comma 6 è limitata alle ipotesi espressamente indicate; omissioni di contenuto informativo non comprese tra quelle espressamente elencate non determinano la nullità del decreto di citazione in appello.
art. 429, comma 1 c.p.p.
riferimento a "lettere a), d-bis), f), g)"
Individua i requisiti della vocatio in ius; la Corte segnala che solo l'omissione del requisito di cui alla lett. f) (indicazione del luogo/giorno/ora per prosecuzione del processo) comporta nullità speciale rispetto al decreto d'appello.
art. 429, comma 2 c.p.p.
Richiamato per evidenziare che nel primo grado l'avviso sulla giustizia riparativa non rientra tra le cause di nullità speciali; analogia utilizzata per l'appello.
art. 552, commi 1 e 2 c.p.p.
Il decreto di citazione diretto a giudizio in primo grado è nullo solo per la mancata indicazione dei requisiti espressamente elencati; l'avviso sulla giustizia riparativa non figura tra le cause di nullità speciali previste dal comma 2.
art. 419, comma 3-bis, c.p.p.
Richiamato dalla Corte in parallelo: l'omissione dell'avviso sulla giustizia riparativa in altri istituti (es. patteggiamento) non determina nullità della decisione; principio applicato anche all'appello.
art. 180 c.p.p.
Secondo la Corte la nullità di cui all'art. 601 (tardiva vocatio in ius/termine a comparire) deve essere rilevata od eccepita nei termini previsti dall'art. 180 (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); se non dedotta in tempo, la nullità si considera sanata.
art. 181, comma 3 c.p.p.
Citato indirettamente: la Corte segnala che è superato l'orientamento secondo cui la nullità poteva essere eccepita subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti ai sensi dell'art. 181, comma 3; ora la regola sono i termini di art. 180.
Massime di principio
- La tardiva notificazione del decreto di citazione in appello può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato, ma quella nullità deve essere eccepita o rilevata entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p. (ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado).
- Se l'imputato ha ancora un termine utile prima della deliberazione in cui poter presentare memorie o eccezioni, l'omissione va dedotta tempestivamente; la mancata deduzione entro detto termine porta all'inammissibilità del rimedio successivo.
- L'omissione nel decreto di citazione in appello dell'avviso sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non determina la nullità del decreto stesso, trattandosi di un inadempimento informativo che non incide sulla validità della vocatio in ius in appello.
- Distinguere sempre tra vizi che comportano nullità assolute/ speciali (es. mancata indicazione tassativa di luogo/giorno/ora quando richiesta dalla norma) e vizi meramente informativi: solo i primi producono l'annullabilità automatica dell'atto.
- In situazioni analoghe, per preservare i diritti di difesa: verificare immediatamente le date di notificazione e l'udienza, depositare memorie o eccezioni prima della deliberazione, e, se necessario, chiedere la rimessione o la sospensione del giudizio rilevando la nullità nei termini processuali previsti.
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