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Direttiva 2023/1544

Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali

Normativa europea32023L1544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce un quadro armonizzato per obbligare determinati prestatori di servizi digitali a designare uno stabilimento designato nell’Unione o a nominare un rappresentante legale, così da ricevere e dare esecuzione a ordini e decisioni relativi all’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli alla libera prestazione di servizi, ridurre l’incertezza giuridica e garantire un punto di contatto unico per le autorità competenti degli Stati membri. La direttiva lascia agli Stati membri margini organizzativi nella scelta delle autorità centrali, delle modalità di recepimento e del regime sanzionatorio, ma impone risultati minimi, termini di trasposizione e obblighi di cooperazione e pubblicità.

Norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali per la ricezione e l’esecuzione di decisioni e ordini finalizzati all’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione e che rientrano nella definizione dell’articolo 2, punto 1, ossia prestatori di servizi di comunicazione elettronica, servizi di nomi di dominio internet e numerazione IP, e altri servizi della società dell’informazione che consentono la comunicazione tra utenti o la conservazione/trattamento di dati per conto degli utenti quando tale conservazione è componente propria del servizio. Sono esclusi i prestatori stabiliti in un solo Stato membro che offrono servizi esclusivamente su tale territorio, nonché i servizi finanziari esclusi dalla direttiva 2006/123/CE. La disciplina riguarda decisioni e ordini emessi ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE, della Convenzione di assistenza giudiziaria penale e, in parte, del diritto nazionale, ma non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi direttamente ai prestatori stabiliti sul proprio territorio.

Norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali

La direttiva interviene per superare le difficoltà di cooperazione con i prestatori di servizi digitali quando le autorità penali devono ottenere prove elettroniche. Il legislatore dell’Unione segnala che la frammentazione delle misure nazionali ostacola sia il mercato interno sia il corretto funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; per questo introduce un modello comune fondato su un punto di contatto unico all’interno dell’Unione.

Obiettivi e logica dell’intervento

L’obiettivo è rendere più agevole la ricezione, l’ottemperanza e l’esecuzione di decisioni e ordini relativi alle prove elettroniche, evitando che ogni Stato membro imponga requisiti diversi ai prestatori di servizi. La direttiva si muove in coerenza con il regolamento (UE) 2023/1543, con la direttiva 2014/41/UE e con la convenzione di assistenza giudiziaria penale tra Stati membri, senza sostituirsi a tali strumenti ma integrandone l’efficacia operativa.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione e che rientrano in tre categorie principali:

  • servizi di comunicazione elettronica, come definiti dalla direttiva (UE) 2018/1972;
  • servizi di nomi di dominio internet e numerazione IP, inclusi registri, registrar e servizi privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
  • altri servizi della società dell’informazione che consentono la comunicazione fra utenti oppure la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti, quando tale conservazione costituisce una componente propria del servizio.

Restano esclusi i prestatori stabiliti in un solo Stato membro che offrono servizi esclusivamente in quel territorio. Il riferimento ai servizi finanziari è escluso in via espressa dalla definizione di prestatore di servizi.

Criterio dell’offerta di servizi nell’Unione

Per stabilire se un prestatore offra servizi nell’Unione, non basta che un’interfaccia online sia semplicemente accessibile dall’Unione. Occorre che le persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri possano effettivamente usufruire del servizio e che sussista un collegamento sostanziale con l’Unione. Tale collegamento è presunto quando il prestatore è stabilito nell’Unione; in assenza di stabilimento, si valuta il numero considerevole di utenti o l’orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. Tra gli indici dell’orientamento figurano, secondo i considerando e la definizione, lingua, valuta, possibilità di ordinare prodotti o servizi, applicazioni disponibili in store nazionali, pubblicità locale e assistenza clienti nella lingua dello Stato membro interessato.

Designazione di stabilimenti designati o nomina di rappresentanti legali

Gli Stati membri devono assicurare che i prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione designino o nominino almeno un destinatario delle decisioni e degli ordini penali rientranti nell’ambito della direttiva.

  • I prestatori stabiliti nell’Unione, dotati di personalità giuridica, devono designare uno o più stabilimenti designati.
  • I prestatori non stabiliti nell’Unione, ma che offrono servizi nel territorio di uno Stato membro, devono nominare uno o più rappresentanti legali negli Stati membri che partecipano agli strumenti giuridici richiamati dalla direttiva.
  • I prestatori stabiliti in Stati membri non partecipanti agli strumenti pertinenti devono anch’essi nominare rappresentanti legali negli Stati membri partecipanti.

Lo stabilimento designato o il rappresentante legale devono essere stabiliti o residenti in uno Stato membro in cui il prestatore offre i servizi e devono essere soggetti a procedure di esecuzione. La direttiva lascia al prestatore la libertà di scelta dello Stato membro, ma entro questi vincoli territoriali e di partecipazione agli strumenti di cooperazione richiamati.

Poteri, risorse e responsabilità

Gli Stati membri devono garantire che lo stabilimento designato o il rappresentante legale ricevano dal prestatore i poteri e le risorse necessari per adempiere alle decisioni e agli ordini ricevuti da qualsiasi Stato membro. Devono inoltre verificare che tali soggetti cooperino con le autorità competenti. La direttiva attribuisce rilievo alla responsabilità in solido tra prestatore, stabilimento designato e rappresentante legale: ciascuno può essere sanzionato in caso di inottemperanza dell’altro.

È espressamente esclusa la possibilità di giustificare l’inadempimento con la mancanza di procedure interne adeguate. La responsabilità solidale non opera, invece, per atti od omissioni che costituiscono reato nello Stato membro che impone la sanzione.

Notifiche, lingue e trasparenza

Ogni prestatore stabilito o operante nel territorio di uno Stato membro deve notificare per iscritto all’autorità centrale competente i dati di contatto del proprio stabilimento designato o rappresentante legale e ogni modifica successiva. La notifica deve indicare in quali lingue ufficiali dell’Unione è possibile rivolgersi al destinatario; deve comunque includere una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui il destinatario è stabilito o risiede.

Se il prestatore designa più stabilimenti o rappresentanti legali, la notifica deve specificare il relativo ambito territoriale. Le informazioni devono essere rese pubbliche su una pagina dedicata della rete giudiziaria europea in materia penale e aggiornate periodicamente, così da agevolare il coordinamento tra autorità.

Regime sanzionatorio

Gli Stati membri devono introdurre sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 3 e 4. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva precisa che esse non possono in alcun caso tradursi in un divieto, temporaneo o permanente, di prestare servizi.

Entro il 18 febbraio 2026 gli Stati membri devono notificare alla Commissione le norme sanzionatorie adottate e le successive modifiche. È inoltre previsto un obbligo di informazione annuale sui prestatori inadempienti, sulle misure esecutive adottate e sulle sanzioni irrogate.

Autorità centrali e coordinamento tra Stati membri

Ogni Stato membro deve designare una o più autorità centrali incaricate di garantire un’applicazione coerente e proporzionata della direttiva. Tali autorità devono coordinarsi e cooperare tra loro e, se del caso, con la Commissione, soprattutto quando siano in gioco misure esecutive.

La Commissione riceve la notifica delle autorità designate, trasmette agli Stati membri un elenco aggiornato e lo rende pubblico. Il meccanismo è pensato per evitare conflitti di competenza e assicurare un approccio uniforme nelle situazioni transfrontaliere.

Recepimento, entrata in vigore e valutazione

La direttiva deve essere recepita entro il 18 febbraio 2026. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e inserire un riferimento alla direttiva nella normativa nazionale di attuazione.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione deve effettuarne una valutazione entro il 18 agosto 2029 e trasmettere la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base anche delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per i prestatori di servizi digitali interessati, la direttiva impone un nuovo presidio organizzativo e documentale: individuazione del soggetto designato o del rappresentante legale, predisposizione di poteri e procedure interne, gestione delle notifiche e monitoraggio delle responsabilità connesse. Per gli operatori legali e fiscali, il testo è rilevante soprattutto per l’impatto organizzativo transfrontaliero, per il coordinamento con le sanzioni nazionali e per l’interazione con gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria penale.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

La direttiva stabilisce norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali per la ricezione, l’ottemperanza e l’esecuzione di decisioni e ordini volti ad acquisire prove nei procedimenti penali. Mira a eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi e a evitare regimi nazionali divergenti.

Ambito materiale e rapporti con altri strumenti

Si applica alle decisioni e agli ordini fondati sul regolamento (UE) 2023/1543, sulla direttiva 2014/41/UE e sulla Convenzione di assistenza giudiziaria penale tra Stati membri, nonché, in certi casi, su diritto nazionale nei confronti del rappresentante legale o dello stabilimento designato. Non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di rivolgersi direttamente ai prestatori stabiliti nel loro territorio.

Definizione di prestatore di servizi e di collegamento con l’Unione

Definisce i prestatori di servizi rilevanti come fornitori di comunicazioni elettroniche, servizi di dominio/IP e taluni servizi della società dell’informazione che permettono la comunicazione tra utenti o la conservazione/trattamento di dati come componente propria del servizio. Il servizio si considera offerto nell’Unione quando è accessibile a persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri e vi è un collegamento sostanziale con l’Unione, desunto da stabilimento nell’Unione, numero considerevole di utenti o orientamento delle attività verso uno o più Stati membri.

Obbligo di designazione o nomina

Gli Stati membri devono assicurare che i prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione designino almeno uno stabilimento designato o nominino almeno un rappresentante legale. I prestatori stabiliti nell’Unione devono designare uno o più stabilimenti designati; i prestatori non stabiliti nell’Unione, ma che offrono servizi nel territorio di uno Stato membro, devono nominare un rappresentante legale in uno Stato membro che partecipi agli strumenti di cooperazione indicati dalla direttiva.

Requisiti sul luogo e sulla fungibilità dei destinatari

Lo stabilimento designato o il rappresentante legale devono essere stabiliti o residenti in uno Stato membro in cui il prestatore offre i suoi servizi e devono poter essere assoggettati a procedure di esecuzione. La sola nomina del rappresentante legale non equivale a uno stabilimento del prestatore.

Poteri, risorse e responsabilità solidale

Gli Stati membri devono garantire che i destinatari designati o nominati dispongano dei poteri e delle risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini ricevuti e cooperino con le autorità competenti. Prestatore di servizi, stabilimento designato e rappresentante legale possono essere ritenuti responsabili in solido per l’inottemperanza; la mancanza di procedure interne adeguate non può essere invocata come giustificazione, salvo il caso di condotte che costituiscono reato nello Stato membro che impone la sanzione.

Termini per la prima designazione/nomina

I prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione al 18 febbraio 2026 devono designare o nominare almeno un destinatario entro il 18 agosto 2026. I prestatori che iniziano a offrire servizi nell’Unione dopo il 18 febbraio 2026 devono adempiere entro sei mesi dall’inizio dell’attività nell’Unione.

Notifiche, lingue e pubblicità delle informazioni

I prestatori devono notificare per iscritto all’autorità centrale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede i dati di contatto e le successive modifiche. La notifica deve indicare le lingue ufficiali in cui è possibile rivolgersi al destinatario, includendo almeno una o più lingue ufficiali dello Stato membro interessato. Le informazioni notificate devono essere rese pubbliche e aggiornate su una pagina dedicata della rete giudiziaria europea in materia penale.

Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 3 e 4. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; non possono comportare in nessun caso un divieto permanente o temporaneo di prestare servizi. Entro il 18 febbraio 2026 gli Stati membri devono notificare alla Commissione le norme sanzionatorie e, successivamente, le loro modifiche, oltre a fornire annualmente informazioni sui casi di inottemperanza, sulle misure esecutive e sulle sanzioni irrogate.

Autorità centrali e coordinamento

Ogni Stato membro designa una o più autorità centrali per garantire un’applicazione coerente e proporzionata della direttiva. Le autorità centrali si coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione, anche in relazione alle misure esecutive; la Commissione trasmette l’elenco delle autorità designate e lo rende pubblico.

Recepimento e controllo

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 febbraio 2026 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento, che devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. La Commissione effettua una valutazione della direttiva entro il 18 agosto 2029.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penaleservizi digitalimercato internoprova elettronicacomunicazioni elettroniche

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