Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2023/1438

Direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commission del 10 luglio 2023 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023L1438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per allineare il diritto dell’Unione ai protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV più recenti. L’intervento riguarda alcune specie agricole e orticole, tra cui canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria/cocomero e rapa. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2023 e applicarle dal 1o gennaio 2024, con una disciplina transitoria per gli esami già iniziati.

Aggiornamento dei protocolli tecnici UCVV e delle linee direttrici UPOV applicabili all’esame di alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali e della commercializzazione delle sementi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, con effetti sugli esami ufficiali delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi destinati all’iscrizione nei cataloghi nazionali e, per riflesso, al catalogo comune e alla commercializzazione delle sementi. Incide sulle autorità competenti che effettuano gli esami di distinzione, omogeneità e stabilità per le specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, sostituendo gli elenchi delle specie soggette ai protocolli UCVV e alle linee direttrici UPOV. Prevede una disciplina transitoria per gli esami ufficiali avviati prima del 1o gennaio 2024 e non ancora conclusi.

Aggiornamento dei protocolli per l’esame delle varietà agricole e orticole

La direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commissione interviene sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per aggiornare i riferimenti tecnici utilizzati dagli Stati membri nell’esame delle varietà destinate all’iscrizione nei cataloghi nazionali. L’obiettivo è assicurare che le varietà delle specie di piante agricole e degli ortaggi siano valutate secondo i protocolli più recenti dell’UCVV o, per le specie non coperte da tali protocolli, secondo le linee direttrici UPOV.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che le direttive del 2003 miravano già a garantire la conformità degli esami ai protocolli dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e, in mancanza, alle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Poiché tali organismi hanno aggiornato alcuni protocolli, soprattutto per canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria o cocomero e rapa, la Commissione ha ritenuto necessario adeguare il diritto dell’Unione.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri e, indirettamente, le autorità nazionali competenti che effettuano gli esami ufficiali delle varietà. L’incidenza pratica si manifesta sulle specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, cioè sulle specie di piante agricole e di ortaggi per le quali l’esame deve conformarsi a protocolli tecnici UCVV o a linee direttrici UPOV.

Modifiche alle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il contenuto dell’allegato, parte A, della nuova direttiva. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il contenuto dell’allegato, parte B. In concreto, vengono aggiornati gli elenchi delle specie che devono seguire:

  • i protocolli tecnici dell’UCVV, per le specie agricole e orticole indicate nell’allegato pertinente;
  • le linee direttrici UPOV, per le specie indicate nell’allegato relativo.

Specie interessate e aggiornamenti tecnici rilevanti

Gli allegati riportano un elenco esteso di specie agricole e orticole e i corrispondenti protocolli o linee direttrici applicabili. Tra gli aggiornamenti più significativi figurano i nuovi o aggiornati protocolli per:

  • canapa, con riferimento al protocollo UCVV TP 276/2 Rev. del 30.12.2022;
  • aglio, con riferimento al protocollo UCVV TP 162/2 del 30.5.2023;
  • cavolo rapa, con riferimento al protocollo UCVV TP 65/2 del 30.5.2023;
  • cicoria da foglia, con riferimento al protocollo UCVV TP 154/2 Rev. del 31.3.2023;
  • anguria o cocomero, con riferimento al protocollo UCVV TP 142/2 Rev. 2 del 31.3.2023;
  • rapa, con riferimento alla linea direttrice UPOV TG/37/11 del 23.9.2022.

Gli allegati includono inoltre numerose altre specie, tra cui cipolla, porro, sedano, asparago, cavoli, peperone, lattuga, pomodoro, fagioli, granturco, patata e varie specie foraggere.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 3 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2023. Le disposizioni nazionali necessarie devono essere:

  • adottate e pubblicate entro tale data;
  • comunicate immediatamente alla Commissione;
  • applicate dal 1o gennaio 2024.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore interessato.

Discrezionalità nazionale

La direttiva, in quanto atto di esecuzione, vincola gli Stati membri al risultato di aggiornare i protocolli applicabili agli esami varietali, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione. Il margine di discrezionalità è quindi limitato all’attuazione interna, mentre il contenuto tecnico da recepire è determinato dagli allegati sostitutivi.

Regime transitorio

Per evitare perturbazioni negli esami ufficiali, l’articolo 4 dispone che gli esami delle varietà iniziati prima del 1o gennaio 2024 ma non ancora ultimati restino disciplinati dalle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione anteriore alle modifiche. La regola transitoria assicura continuità amministrativa e tecnica nei procedimenti in corso.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 6, i destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell’allegato, parte A, della presente direttiva; l’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo dell’allegato, parte B. L’effetto è l’aggiornamento degli elenchi delle specie che devono conformarsi, rispettivamente, ai protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV.

Motivazione dell’aggiornamento tecnico

I considerando evidenziano che UCVV e UPOV hanno aggiornato i protocolli esistenti per varie specie, in particolare canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria o cocomero e rapa, rendendo necessario riflettere tali sviluppi nel diritto dell’Unione.

Recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1o gennaio 2024. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Misure transitorie

L’articolo 4 stabilisce che, per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1o gennaio 2024 ma non ancora ultimati, continuano ad applicarsi le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietalifitosanitariomercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.