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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47174/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mario Chirico avverso la sentenza del G.U.P. di Brindisi, per mancata allegazione del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p.; il ricorrente ha dedotto di essere stato presente all'udienza in cui fu ammesso il giudizio abbreviato (quindi da considerarsi "presente" anche per le udienze successive) e di essere, al momento della proposizione del gravame, detenuto per altra causa, sicché l'onere di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio non sarebbe operante

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha osservato l'applicabilità della disciplina del d.lgs. 150/2022 (novella dell'art. 581 c.p.p.) alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma, ma ha condiviso che l'appello non poteva ritenersi inammissibile: il ricorrente, presente all'udienza di ammissione del giudizio abbreviato, doveva considerarsi presente per gli effetti delle regole sul giudizio abbreviato e non sottoposto alla disciplina dell'art. 581, comma 1-quater (processo celebrato in assenza); inoltre, essendo detenuto al momento della proposizione del gravame, la giurisprudenza di legittimità esclude l'operatività dell'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità, per non ledere il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU). Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)

    La nuova disciplina dell'art. 581 c.p.p. è applicabile alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; la modifica ha introdotto l'onere, a pena di inammissibilità, di allegare alla impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio, salvo limiti interpretativi nei confronti dei detenuti

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter e comma 1-quater

    Prevede l'obbligo, unitamente all'atto di impugnazione, del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata per determinate notificazioni; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non operi rispetto all'imputato detenuto al momento del gravame, per ragioni legate alla necessità di notifica a mani proprie e al diritto di accesso alla giustizia

  • art. 420-bis, comma 2 e art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    Regole sul giudizio abbreviato: la Corte ha ritenuto che l'imputato, presente all'udienza in cui fu ammesso il giudizio abbreviato, debba essere considerato "presente" anche ai fini delle udienze successive (secondo la disciplina anteriore e quella riformata), escludendo l'applicazione delle norme sul processo celebrato in assenza

  • art. 6 CEDU

    Il diritto ad un effettivo accesso alla giustizia limita l'applicazione formale dell'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio nei confronti dell'imputato detenuto, dove l'obbligo sarebbe privo di efficacia rispetto alla notifica personale dovuta al detenuto

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni al domicilio; la Corte osserva che, se lo status dell'imputato muta dopo la proposizione dell'atto (per es. scarcerazione e collocamento ai domiciliari), l'interessato ha l'onere di indicare il domicilio utile per agevolare le notifiche

Massime di principio

  • Se l'imputato è presente all'udienza in cui viene ammesso il giudizio abbreviato, va generalmente considerato presente anche rispetto alle udienze successive per gli effetti previsti dalla disciplina del giudizio abbreviato; pertanto non possono automaticamente applicarsi le norme sull'assenza (processo celebrato in assenza)
  • L'obbligo di allegare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione (art. 581, comma 1-ter) non opera, secondo la giurisprudenza, quando l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, perché la notificazione personale al detenuto prevale e l'onere sarebbe inefficace e lesivo del diritto d'accesso alla giustizia (art. 6 CEDU)
  • La valutazione dell'adempimento dell'onere di indicare domicilio si riferisce all'epoca della proposizione dell'impugnazione: eventuali mutamenti dello status detentivo successivi possono creare un nuovo onere per l'interessato (se liberato o posto ai domiciliari), ma non giustificano retroattivamente l'inammissibilità del gravame
  • In presenza di contestazioni formali sull'inammissibilità dell'impugnazione per omissione di documenti (mandato, elezione di domicilio), il giudice deve verificare lo status dell'imputato e la concreta possibilità di eseguire notifiche prima di pronunciarsi per l'inammissibilità; un errore in tal senso può essere annullato e la causa rimessa per il giudizio
  • Per evitare incertezze procedurali nelle impugnazioni, il difensore dovrebbe allegare sempre il mandato specifico e, salvo casi di detenzione che rendano irrilevante la dichiarazione di domicilio, indicare chiaramente il domicilio ovvero aggiornare tempestivamente l'indirizzo in caso di cambiamento dello status detentivo

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