Sentenza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale 6 febbraio 2025, rep. CN/247/2025 prot. CN/15478/2025 (notificata in data 12 febbraio 2025), con la quale il Municipio IX di Roma Capitale ha disposto la decadenza dell’assegnazione provvisoria ad Associazione A.G.A., Associazione Guardiamacchine Autorizzati, sancita con ordinanza 5 ottobre 2022, rep. CN/1695/2022 prot. CN/116831/2022, avente ad oggetto le aree site in Roma Via Fermo Ognibene e Via Sergio De Vitis, ordinando la cessazione immediata dell’attività di parcheggio ed assegnando cinque giorni per la rimozione delle strutture di parcheggio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\4\2025: della determinazione dirigenziale 6 febbraio 2025, rep. CN/247/2025 prot. CN/15478/2025 (notificata in data 12 febbraio 2025), già impugnata in via principale, nonché per l’annullamento della proposta di cui alla deliberazione Giunta municipale 10 dicembre 2024, n. 30 prot. CN/167099/2024, relativa all’intendimento di razionalizzazione dei parcheggi della zona, e della “memoria” del Presidente del Municipio IX 28 gennaio 2025, prot. CN/10884/2025, circa l’aspirazione che il parcheggio pubblico nella zona IFO sia gratuito; nonché di tutti gli atti a quello suindicato, comunque connessi e coordinati, anteriore e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza dall'assegnazione provvisoria di aree pubbliche per mancato pagamento del canone, con ordine di cessazione dell'attività e rimozione delle strutture
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza dall'assegnazione provvisoria delle aree già disposta nel 2022 e ha ordinato lo sgombero, deducendo violazione del giudicato conformativo contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 600/2024, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione illogica e contraddittoria. Secondo la ricorrente, l'amministrazione avrebbe potuto recuperare le aree soltanto dopo avere proceduto a un nuovo affidamento mediante gara oppure adottato uno specifico provvedimento di diversa destinazione, come richiesto dal Consiglio di Stato. È stata inoltre contestata la rilevanza della morosità, sia perché riferita anche a periodi anteriori all'assegnazione provvisoria del 2022, sia perché la debenza del canone era stata oggetto di controversia davanti al giudice ordinario. Con i motivi aggiunti l'associazione ha contestato anche la proposta di razionalizzazione dei parcheggi e la memoria municipale relativa alla gratuità del parcheggio, deducendo difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà. Roma Capitale ha sostenuto che l'assegnazione del 2022 prevedeva espressamente il pagamento del canone e dell'aggio e che il regolamento applicabile stabiliva la decadenza in caso di mancato pagamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha distinto la questione della debenza del canone, devoluta al giudice ordinario, dalla sua rilevanza amministrativa quale presupposto della decadenza. Il giudice ha ritenuto che l'assegnazione provvisoria del 5 ottobre 2022 avesse disciplinato il rapporto anche sotto il profilo economico, prevedendo il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e dell'aggio; pertanto, il mancato pagamento del canone costituiva una patologia del rapporto provvisorio rilevante ai fini amministrativi. L'art. 17 del regolamento applicabile prevedeva infatti la decadenza dalla concessione per mancato pagamento del canone, previa comunicazione dell'ufficio. La sentenza del Consiglio di Stato n. 600/2024, nel fare salvi gli effetti dell'assegnazione provvisoria, aveva salvaguardato il regime provvisorio nella sua interezza, compresa la previsione del pagamento di un corrispettivo per l'uso dell'area; non aveva quindi escluso la possibilità di dichiarare la decadenza per morosità. Il TAR ha inoltre ritenuto che la determinazione impugnata non avesse violato il giudicato, poiché l'amministrazione aveva indicato anche le iniziative intraprese per la nuova gestione delle aree e per la loro destinazione a parcheggio pubblico gratuito. Tali iniziative, pur non ancora integralmente realizzate al momento dell'atto, risultavano sufficientemente concrete e coerenti con la necessità di una migliore utilizzazione dell'area e con il dictum del Consiglio di Stato. Le censure relative alla contraddittorietà delle scelte amministrative e al presunto intento di allontanare l'associazione sono state ritenute non persuasive e comunque attinenti al merito amministrativo. Il ricorso è stato respinto con condanna dell'associazione alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 17 del Regolamento del canone patrimoniale per l'Occupazione di Suolo Pubblico
Sono cause di decadenza dalla concessione: (…) d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio
Il mancato pagamento del canone, previa comunicazione dell'ufficio, costituisce causa di decadenza dalla concessione o assegnazione provvisoria disciplinata dal regolamento.
art. 29, lettera hh), D.A.C. 21/2021
La disposizione è stata richiamata in relazione all'esenzione dal canone invocata dall'associazione, ma il TAR non ha deciso direttamente la debenza patrimoniale del canone, rimessa al giudice ordinario.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato per l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta durante il giudizio; la misura urgente è stata inizialmente concessa, ma la successiva istanza cautelare è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Quando un'assegnazione provvisoria di un'area pubblica prevede il pagamento di un canone, il mancato pagamento può costituire causa di decadenza secondo la disciplina regolamentare applicabile, anche se la debenza del canone è controversa davanti al giudice ordinario, purché la questione patrimoniale non venga decisa dal giudice amministrativo come oggetto principale.
- Il giudice amministrativo può valutare la morosità quale presupposto amministrativo della decadenza senza pronunciarsi sulla definitiva debenza del canone, quando quest'ultima appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La salvezza giudiziale degli effetti di un'assegnazione provvisoria comprende, salvo diversa statuizione, l'intero regime pubblicistico delineato dall'atto, inclusi gli obblighi economici gravanti sull'assegnatario; essa non impedisce la decadenza prevista dalla disciplina applicabile in caso di morosità.
- Il giudicato conformativo che consente il recupero di un'area pubblica in presenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico non impedisce all'amministrazione di dichiarare la decadenza dell'assegnazione per una causa autonoma prevista dalla disciplina del rapporto, purché l'atto sia adeguatamente motivato e coerente con la destinazione pubblica dell'area.
- La motivazione di un provvedimento di decadenza può risultare da una valutazione complessiva che consideri sia la patologia del rapporto concessorio, quale il mancato pagamento del canone, sia le concrete iniziative amministrative dirette alla nuova gestione e alla migliore utilizzazione dell'area.
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