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Sentenza

Sentenza n. 1084/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: iniziale inerzia sulla domanda di VIA per un impianto agrivoltaico da 40 MW nel Comune di Troia e, con motivi aggiunti, provvedimento MASE del 12 dicembre 2025 di rifiuto del rilascio della VIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato il 17 maggio 2022 istanza di VIA per un impianto agrivoltaico da 40 MW, con potenza di connessione di 34,82 MW, in un’area qualificata come idonea nel Comune di Troia. Dopo la verifica di completezza e le consultazioni pubbliche, concluse il 18 gennaio 2023 e il 12 dicembre 2023 dopo la richiesta di integrazioni, il procedimento era rimasto privo del parere della Commissione tecnica. La società aveva diffidato il MASE il 19 marzo 2025 e aveva proposto ricorso contro il silenzio, deducendo violazione della disciplina della VIA e dei termini procedimentali, dei principi di buon andamento, imparzialità e diffusione delle energie rinnovabili, nonché delle norme UE richiamate. Nelle more, la Commissione aveva espresso il parere n. 807 dell’11 settembre 2025 e il MASE aveva trasmesso al Ministero della Cultura, il 1° ottobre 2025, lo schema di decreto positivo, chiedendo il concerto. Rilevata la mancata risposta del Ministero della Cultura oltre tre mesi dopo, la società aveva chiesto il rilascio della VIA invocando il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento MASE del 12 dicembre 2025 che aveva negato il rilascio della VIA, sostenendo che l’idoneità dell’area imponesse l’esito favorevole, che il silenzio del Ministero della Cultura equivalesse ad assenso e che il rifiuto costituisse un illegittimo arresto procedimentale. Ha chiesto anche la condanna del MASE a rilasciare la VIA. Il testo non riporta l’esame nel merito di tali censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché il MASE, adottando il provvedimento del 12 dicembre 2025, aveva posto fine all’inerzia contestata, facendo venir meno l’interesse alla decisione dell’azione contro il silenzio. Non ha deciso nel merito i motivi aggiunti contro il diniego di VIA né la domanda di accertamento del silenzio-assenso: ha disposto la conversione del rito camerale in rito ordinario per consentirne la cognizione. Spese compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    Quanto all’azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti di ricorso, deve essere disposta la conversione del rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’articolo 32 del codice del processo amministrativo.

    Per la cognizione dell’azione di annullamento introdotta con motivi aggiunti, il giudice converte il rito camerale in rito ordinario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento che conclude il procedimento, viene meno l’interesse alla decisione dell’azione contro l’inerzia e il ricorso introduttivo diviene improcedibile.
  • Se i motivi aggiunti propongono un’azione di annullamento da trattare con cognizione ordinaria, il giudice può disporre la conversione dal rito camerale al rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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