Sentenza del 11/02/2020 n. 722 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Ricorso notificato a mezzo del servizio postale - Atto depositato in giudizio - Mancata attestazione di conformità - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto alla copia notificata. L'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio, essendo il resistente non costituito in giudizio, conformemente all'orientamento della Cassazione (cit. Cass. 6677/2017 e 11637/2017).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato notificato tramite servizio postale e l'atto depositato in giudizio non era corredato dall'attestazione di conformità tra la copia notificata e quella depositata. L'art. 22, comma 3 del d.lgs. 546/1992 prevede l'inammissibilità del ricorso in tali ipotesi; in mancanza della costituzione del resistente, tale difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice, non gravando sull'Amministrazione l'onere di verificare la conformità tra i documenti.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 22, comma 3
Stabilisce che il ricorso notificato a mezzo servizio postale o consegnato deve essere corredato dall'attestazione di conformità dell'atto depositato; la mancanza di tale attestazione rende il ricorso inammissibile.
Cass. 6677/2017
Conferma che, ove il resistente non si sia costituito, il difetto di attestazione di conformità è rilevabile d'ufficio e che non grava sull'Amministrazione l'onere di controllare la conformità tra atto notificato e atto depositato.
Cass. 11637/2017
Ribadisce l'orientamento secondo cui l'inammissibilità per mancanza di attestazione di conformità può essere rilevata d'ufficio in assenza di costituzione del resistente.
Massime di principio
- Se il ricorso è notificato a mezzo servizio postale, è imprescindibile allegare l'attestazione di conformità tra la copia notificata e quella depositata: la sua assenza comporta inammissibilità.
- Quando il resistente non si costituisce, il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di conformità/attestazione; pertanto il mancato controllo da parte del resistente non impedisce la dichiarazione di inammissibilità.
- Il rischio principale grava sul ricorrente: per evitare l'inammissibilità, utilizzare modalità di notifica che consentano la certificazione della conformità (es. attestazione di conformità, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, o, se ammesso, PEC), e conservare idonea documentazione.
- In presenza di costituzione del resistente, la questione può emergere nel contraddittorio, ma il modo sicuro per il ricorrente rimane il pieno rispetto formale dell'art. 22, comma 3.
- Se si riscontra l'errore prima dell'esito del giudizio è preferibile provvedere a nuova notificazione corretta o ad altra forma di regolarizzazione processuale per evitare la perdita del diritto alla decisione nel merito.
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