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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 722 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Ricorso notificato a mezzo del servizio postale - Atto depositato in giudizio - Mancata attestazione di conformità - Inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto alla copia notificata. L'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio, essendo il resistente non costituito in giudizio, conformemente all'orientamento della Cassazione (cit. Cass. 6677/2017 e 11637/2017).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato notificato tramite servizio postale e l'atto depositato in giudizio non era corredato dall'attestazione di conformità tra la copia notificata e quella depositata. L'art. 22, comma 3 del d.lgs. 546/1992 prevede l'inammissibilità del ricorso in tali ipotesi; in mancanza della costituzione del resistente, tale difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice, non gravando sull'Amministrazione l'onere di verificare la conformità tra i documenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 22, comma 3

    Stabilisce che il ricorso notificato a mezzo servizio postale o consegnato deve essere corredato dall'attestazione di conformità dell'atto depositato; la mancanza di tale attestazione rende il ricorso inammissibile.

  • Cass. 6677/2017

    Conferma che, ove il resistente non si sia costituito, il difetto di attestazione di conformità è rilevabile d'ufficio e che non grava sull'Amministrazione l'onere di controllare la conformità tra atto notificato e atto depositato.

  • Cass. 11637/2017

    Ribadisce l'orientamento secondo cui l'inammissibilità per mancanza di attestazione di conformità può essere rilevata d'ufficio in assenza di costituzione del resistente.

Massime di principio

  • Se il ricorso è notificato a mezzo servizio postale, è imprescindibile allegare l'attestazione di conformità tra la copia notificata e quella depositata: la sua assenza comporta inammissibilità.
  • Quando il resistente non si costituisce, il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di conformità/attestazione; pertanto il mancato controllo da parte del resistente non impedisce la dichiarazione di inammissibilità.
  • Il rischio principale grava sul ricorrente: per evitare l'inammissibilità, utilizzare modalità di notifica che consentano la certificazione della conformità (es. attestazione di conformità, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, o, se ammesso, PEC), e conservare idonea documentazione.
  • In presenza di costituzione del resistente, la questione può emergere nel contraddittorio, ma il modo sicuro per il ricorrente rimane il pieno rispetto formale dell'art. 22, comma 3.
  • Se si riscontra l'errore prima dell'esito del giudizio è preferibile provvedere a nuova notificazione corretta o ad altra forma di regolarizzazione processuale per evitare la perdita del diritto alla decisione nel merito.

Testo integrale

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