Cassazione Penale, Sentenza n. 1077/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p., deducendo che il fatto contestato (cessione di cocaina in agosto 2020) rientra nella stessa vicenda già giudicata con sentenza irrevocabile relativa a fatti di giugno 2020, perciò sarebbe stato erroneamente escluso il giudicato/assorbimento; sostiene che non vi siano approvvigionamenti successivi e che la sostanza provenisse dallo stesso stoccaggio (abitazione di Matoshi); (2) errata determinazione della pena perché la Corte d'appello ha aumentato la pena per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. senza tener conto della riduzione di un terzo spettante per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato e, quindi, ha respinto la pretesa di identità del fatto: ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale incentrata sulla mancanza di contiguità temporale, sulla diversità cronologica e territoriale delle condotte e sulla necessità della corrispondenza storico-naturalistica per riconoscere l'identità del fatto. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la sentenza impugnata non ha specificato se e come fosse stata applicata la riduzione per il rito abbreviato all'aumento per continuazione; pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione dell'aumento per continuazione e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma che incrimina traffico e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ricorda che, per tali reati, le diverse condotte possono perdere individualità solo se manifestazione della stessa sostanza e poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità
codice penale, art. 81
Regola la continuazione tra più reati e la relativa determinazione dell'aumento di pena; la Corte ha annullato la parte della decisione che ha determinato l'aumento senza specificare l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato
codice di procedura penale, art. 649
Norma evocata dal ricorrente per contestare la decisione della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, sottolineando che la censura si fondava su elementi congetturali e non contrastava la motivazione che aveva escluso l'identità del fatto
codice di procedura penale, art. 442
Prevede la riduzione di pena in caso di giudizio abbreviato; la Corte ha richiamato il principio per cui, quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento per continuazione deve tener conto della riduzione premiale e il giudice deve indicare espressamente di averla computata
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, El Khaddach; Sez. U, Donati; Sez. 1, De Rita)
Richiami di orientamento che illustrano il principio della corrispondenza storico-naturalistica per l'identità del fatto e il principio secondo cui l'aumento per continuazione è soggetto alla riduzione per il rito abbreviato, e che la motivazione del giudice deve specificare l'applicazione della riduzione
Massime di principio
- Per i reati di stupefacenti l'identità del fatto (e quindi l'assorbimento o il giudicato) richiede una corrispondenza storico-naturalistica: stessa condotta, stesso evento e continuità temporale, territoriale e personale; un significativo iato temporale o differenza di luogo può escludere l'identità.
- Non sono sufficienti deduzioni congetturali (es. mera ipotesi che la sostanza provenisse dalla stessa partita) per superare la motivazione di merito che individua l'assenza di contiguità o di elementi oggettivi di unitarietà.
- Quando uno dei reati rilevanti per la continuazione è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p. deve essere calcolato tenendo conto della riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice che determina l'aumento deve indicare espressamente di aver computato tale riduzione.
- Se la motivazione della corte territoriale omette di spiegare se la riduzione per abbreviato è stata applicata all'aumento per continuazione, la Cassazione annulla la determinazione della porzione di pena e rinvia per nuovo esame limitato a quel profilo.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure fondate su mere ipotesi fattuali o sulla ricostruzione alternativa priva di prova probante hanno scarse chance di accoglimento.
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