Cassazione Penale, Sentenza n. 18341/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Macerata che aveva escluso il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra la rapina giudicata a Macerata (16 settembre 2016) e taluni reati già irrevocabilmente giudicati a Rimini (tra cui rapine del gennaio 2016 e del novembre 2017) e a Fermo (rapina del 23 aprile 2018). Il ricorrente sosteneva che un successivo provvedimento del G.i.p. di Rimini (16/03/2023), intervenuto in sede esecutiva, aveva invece riconosciuto la continuazione tra la rapina del novembre 2017 e quella del 23 aprile 2018 (Fermo), dimostrando l'esistenza di un unico disegno criminoso estendibile anche ai restanti fatti; pertanto il giudice dell'esecuzione di Macerata avrebbe dovuto riconsiderare il giudicato e riconoscere la continuazione complessiva.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio per cui l'art. 671 c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione in sede esecutiva solo per recuperare decisioni non prese in cognizione e sempre che la continuazione non sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione. Nel caso di specie il G.u.p. di Rimini aveva esplicitamente escluso l'identità del disegno criminoso tra le serie di fatti di sua competenza, valutazione che non poteva essere riesaminata in executivis. Inoltre la continuazione riconosciuta successivamente, in separata sede esecutiva, tra i fatti di novembre 2017 e quello del 23 aprile 2018 non contraddice il giudicato originario né imponeva la revisione della precedente esclusione circa una medesima progettualità risalente al gennaio 2016. Infine la sentenza sottolinea che l'esclusione della continuazione tra reati produce effetto preclusivo anche rispetto ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali la continuazione è stata esclusa. Alla luce di ciò il G.i.p. di Macerata ha correttamente limitato l'esame e motivato negativamente la continuazione residua (per ragioni di distanza temporale e modalità), e il rigetto è confermato.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione in sede esecutiva per colmare la frammentazione processuale, ma solo se la continuazione non è stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione; l'intervento deve essere limitato e non può rimettere in discussione decisioni irrevocabili sul medesimo disegno criminoso.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Disciplina il cumulo giuridico delle pene e l'unificazione delle pene per reati in continuazione; la sua richiamata interpretazione nella sentenza riguarda i limiti all'unificazione quando la continuazione è stata già esclusa in sede di cognizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 4292 del 26/10/1992 (La Montagna); Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015 (Domokos); Sez. 1, n. 1466 del 21/02/1997 (Cantagallo); Sez. 1, n. 2485 del 28/05/1992 (Cini); Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017 (Lattarulo)
La giurisprudenza stabilisce che l'esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione deve essere esplicita per precludere l'intervento del giudice dell'esecuzione; inoltre l'efficacia preclusiva dell'esclusione si estende anche ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali la continuazione è stata esclusa.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. solo per recuperare situazioni non valutate in sede di cognizione e non quando il giudice della cognizione abbia esplicitamente escluso l'identità del disegno criminoso.
- L'esclusione della continuazione operata in sede di cognizione è vincolante e preclusiva: non può essere sovvertita in executivis a meno che non vi sia stata un'esplicita e soggettivamente superabile motivazione di fatto o di diritto rilevante e nuovo, e comunque entro i limiti consentiti dalla legge.
- Un successivo provvedimento esecutivo che riconosca la continuazione tra alcuni fatti non determina automaticamente la continuità estesa a tutti i reati precedentemente giudicati; occorre verificare la coerenza logica con il giudicato e l'ambito temporale e modale delle condotte.
- La distanza temporale e le diverse modalità esecutive restano elementi logici e appropriati per escludere la continuazione quando impediscono di individuare un comune disegno criminoso unitario.
- Se la continuazione è stata esclusa tra due reati, questa esclusione può impedire anche l'unificazione di altri reati che siano stati riconosciuti in continuazione con uno di quelli già esclusi (effetto preclusivo esteso).
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