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Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001 n. -OMISSIS- prot. U N. -OMISSIS-, successivamente ricevuto; delle comunicazioni dei motivi ostativi prot. n. -OMISSIS- e prot. n. U N. -OMISSIS-; dei pareri resi dal Settore Trasformazione Urbana n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- e n-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-; di ogni altro presupposto, connesso, collegato e consequenziale, tra cui la proposta del Responsabile del Procedimento prot. n.-OMISSIS-, l’istruttoria prot. n. -OMISSIS- e - per quanto di necessità - il verbale di accertamento tecnico a firma dei tecnici comunali prot. n. -OMISSIS- e il parere dirigenziale n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con i relativi preavvisi di diniego, pareri e atti istruttori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla domanda di accertamento di conformità per alcune trasformazioni edilizie consistenti nell'apertura di lucernari, nella realizzazione di un balconcino e di abbaini. Ha sostenuto che tali opere fossero riconducibili a una preesistente licenza edilizia e comunque sanabili ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Ha dedotto, inoltre, la formazione del silenzio-assenso, affermando che il termine previsto dalla norma fosse decorso senza una valida interruzione e che il Comune non avesse formulato una richiesta di integrazione documentale. Ha contestato la ricostruzione comunale secondo cui l'intero corpo di fabbrica sarebbe privo di titolo edilizio, sostenendo che l'assenza negli archivi comunali dei grafici relativi alla porzione immobiliare non potesse essere imputata alla proprietaria, che il titolo del 1968 dovesse comprendere anche tale porzione e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente approfondito l'istruttoria. Ha richiamato anche il precedente comportamento comunale, che non avrebbe impedito altre SCIA relative allo stabile, e ha contestato il rilievo concernente la mancata regolarizzazione di ulteriori opere interne. Il Comune ha resistito sostenendo che gli interventi non rientrassero nell'art. 36-bis, poiché eseguiti ex novo in assenza di titolo, e che mancassero documenti necessari, tra cui l'autorizzazione sismica in sanatoria, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato e il parere della Soprintendenza. Ha inoltre dedotto la non conformità urbanistico-edilizia dell'immobile, anche per il difetto dei requisiti dell'uso residenziale e dell'altezza minima.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 presupponga interventi realizzati in parziale difformità o in variante essenziale rispetto a un permesso di costruire previamente rilasciato. Nel caso concreto, le opere contestate non sono state ritenute collegabili alla licenza edilizia richiamata dalla ricorrente, i cui lavori erano terminati nel 1972, ma sono state qualificate come interventi eseguiti ex novo in carenza di titolo edilizio. Il giudice ha aggiunto che la carenza dei requisiti per la destinazione residenziale impediva comunque di ravvisare la conformità sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda sia ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione. Escluso il presupposto applicativo della fattispecie legale, il TAR ha negato anche la formazione del silenzio-assenso; ha rilevato, inoltre, la presenza di carenze documentali non sanate, tra cui la dichiarazione di conformità del professionista abilitato. La questione relativa alla piena legittimità dell'intero edificio non è stata ritenuta decisiva, poiché il ricorso è stato respinto già per l'inapplicabilità dell'art. 36-bis e per la non conformità dell'intervento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La norma impone che gli abusi siano configurabili come interventi realizzati in parziale difformità od in variante essenziale rispetto ad un permesso di costruire precedentemente rilasciato.

    La sanatoria prevista dall'art. 36-bis presuppone l'esistenza di un previo permesso di costruire e di interventi qualificabili come parziale difformità o variante essenziale; non si applica a opere eseguite ex novo in assenza di titolo.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nel contraddittorio processuale quale disciplina della sanatoria degli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, ma la decisione si fonda principalmente sull'inapplicabilità dell'art. 36-bis.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla prospettata ristrutturazione edilizia, ma il giudice non lo applica né ne sviluppa l'interpretazione.

  • art. 36, comma 3-bis, d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riguardo alla dichiarazione di conformità del professionista abilitato, la cui mancata produzione costituisce una carenza documentale rilevante ai fini della formazione del silenzio-assenso.

  • art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal Comune in relazione al parere vincolante della Soprintendenza, indicato tra i documenti mancanti; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • L'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 presuppone che l'intervento sia stato realizzato in parziale difformità o in variante essenziale rispetto a un permesso di costruire previamente rilasciato; la disposizione non è applicabile a opere eseguite ex novo in assenza di titolo edilizio.
  • La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria non può validamente prodursi quando manca il presupposto sostanziale per l'applicazione della disciplina invocata, né quando permangono carenze documentali rilevanti previste dalla normativa edilizia.
  • La sanabilità dell'intervento richiede la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione; il difetto dei requisiti propri della destinazione richiesta impedisce l'accertamento di conformità.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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