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Sentenza

Sentenza n. 13701/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - dell'atto dirigenziale n. 1 dell'8.2.2023 dell’intimata amministrazione regionale, unitamente agli allegati “A” e “B”, nella parte relativa alla società ricorrente per il 2017 e 2018, nonché all'allegato “C”; - dei dd.mm. del 6.7.2022 e del 6.10.2022; - dell'atto 22/183/SR01/C2 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 28.9.2022; - degli atti preordinati, conseguenziali e connessi.

Giustizia amministrativa202305076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di aggiornamento e quantificazione del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e l'atto della Conferenza Stato-Regioni presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti concernenti la quantificazione del payback per dispositivi medici forniti al Servizio sanitario regionale pugliese, contestando, con un unico articolato motivo, la legittimità costituzionale della disciplina primaria sul payback per asserita violazione degli artt. 3, 41, 42, 53, 81 e 97 Cost.; la tardiva individuazione dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018; il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti; la genericità delle linee guida contenute nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2022; la violazione del legittimo affidamento e del diritto a un’adeguata remunerazione; l’incidenza del meccanismo sulla neutralità dell’IVA; l’illegittimità del sistema di compensazione; la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sulla partecipazione, sulla trasparenza e sul contraddittorio, nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento e carenza dei presupposti. Il giudizio riguardava una quantificazione iniziale di euro 21.572,32, successivamente aggiornata a euro 21.612,37 a seguito di rettifiche operate da aziende sanitarie locali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi di merito. Con ordinanza presidenziale era stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, assegnando un termine espressamente qualificato come perentorio e prevedendo l'improcedibilità in caso di mancato adempimento. La ricorrente non ha eseguito l'ordine nel termine assegnato e ha chiesto una proroga per ragioni connesse all'evoluzione normativa e alla propria decisione sulla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha ritenuto tali ragioni estranee ai presupposti della rimessione in termini per errore scusabile, istituto applicabile restrittivamente in presenza di obiettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il mancato adempimento tempestivo dell'ordine di integrazione del contraddittorio impone la declaratoria d'ufficio di improcedibilità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; non vi è stata pronuncia sulle spese relative alle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35.

    L'inosservanza tempestiva dell'ordine di integrazione del contraddittorio, adottato con termine perentorio, comporta l'applicazione della conseguenza processuale prevista dall'art. 35 c.p.a.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35 quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato.

    Il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine stabilito determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa restrittivamente in presenza di obiettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto; non ricorrono tali presupposti quando la parte omette l'adempimento per ragioni legate alla valutazione sull'opportunità di proseguire il giudizio.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    La disposizione è richiamata esclusivamente per dare atto che un distinto giudizio della medesima ricorrente era stato definito per cessazione della materia del contendere dopo l'adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback; non costituisce la base della declaratoria di improcedibilità nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Il mancato adempimento, nel termine perentorio assegnato dal giudice, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche d'ufficio.
  • La rimessione in termini per errore scusabile presuppone obiettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto e non può essere accordata per ragioni meramente organizzative o per la scelta della parte di attendere l'evoluzione normativa e valutare se proseguire il giudizio.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio sia stata ordinata con termine espressamente qualificato come perentorio e con preventiva indicazione della conseguenza dell'improcedibilità, la mancata esecuzione dell'ordine nel termine non consente la prosecuzione del giudizio in assenza dei presupposti per la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSanzioni amministrative pecuniarie
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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