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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33582/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 emesso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un soggetto indicato come responsabile della liquidazione e cancellazione di una società a responsabilità limitata poi estinta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l’Amministrazione aveva censurato tale decisione sostenendo, da un lato, che il liquidatore potesse essere chiamato a rispondere in proprio, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2495 c.c., dei debiti tributari rimasti insoluti dopo la cancellazione della società, e, dall’altro, che la CTR avesse omesso di esaminare i motivi dell’appello relativi alla pretesa frode IVA e alla fittizietà delle operazioni commerciali. La CTR aveva invece ritenuto nullo l’accertamento perché rivolto contro un soggetto privo di soggettività passiva, individuando come soggetti passivi le socie della società estinta, e aveva inoltre dichiarato inammissibile la loro chiamata in giudizio in quanto non parti del primo grado. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2495 c.c., sostenendo la legittimità dell’azione nei confronti del liquidatore; 2) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR esaminato i motivi di appello sulla fittizietà delle operazioni; 3) violazione delle norme IVA e sull’accertamento induttivo, in relazione al meccanismo fraudolento contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva dichiarato nullo l’accertamento per difetto di soggettività passiva del liquidatore. La Corte ha precisato che, quando l’avviso è emesso nei confronti del liquidatore ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, la pretesa ha titolo autonomo e civilistico e non richiede la previa iscrizione a ruolo del credito societario; il liquidatore può contestare i presupposti della propria responsabilità, incluso il debito della società, ma non può essere escluso per il solo fatto di non essere il soggetto passivo del tributo sociale. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    La responsabilità del liquidatore per i debiti tributari insoluti della società ha natura autonoma e civilistica; l’azione può essere proposta nei suoi confronti senza necessità della preventiva iscrizione a ruolo del credito fiscale, e il liquidatore può contestare i presupposti dell’azione, compreso il debito societario.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue l’ente, ma non esclude, in astratto, le azioni dei creditori nei confronti dei soggetti legittimati secondo la disciplina successoria e di responsabilità; il liquidatore non è successore processuale della società per il debito sociale.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la responsabilità del liquidatore discenderebbe da obbligazioni ex lege connessa alla violazione dei doveri inerenti alla carica.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per inquadrare la responsabilità del liquidatore come responsabilità da inadempimento degli obblighi derivanti dalla funzione svolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il cui mancato rispetto è stato dedotto come vizio della sentenza di appello.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 53 del medesimo decreto per sostenere il vizio procedurale relativo alla chiamata in giudizio e alla struttura del processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 18 del medesimo decreto per contestare l’ammissibilità della chiamata in giudizio di soggetti non parti del primo grado.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per l’applicazione al processo tributario del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alle operazioni IVA e al meccanismo fraudolento contestato.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al diritto alla detrazione IVA nelle operazioni ritenute fittizie.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina delle fatture e all’operazione IVA contestata.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dell’accertamento IVA.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell’accertamento induttivo fondato su presunzioni e indizi.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto dell’accertamento fiscale e delle contestazioni sulle operazioni fittizie.

  • art. 382 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che, nei casi di estinzione della società con difetto originario di capacità processuale, la sentenza va annullata senza rinvio; nel caso concreto però la Corte ha ritenuto non applicabile quel percorso processuale perché l’avviso era diretto al liquidatore ex art. 36.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per spiegare il fenomeno successorio che si verifica a seguito dell’estinzione della società e il subentro dei successori nel processo.

Massime di principio

  • Se l’avviso di accertamento è emesso nei confronti del liquidatore ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, la pretesa ha un titolo autonomo rispetto al debito tributario della società e non richiede la previa iscrizione a ruolo del credito fiscale.
  • La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 è di natura civilistica e personale: il debito della società costituisce il presupposto fattuale della pretesa, ma il liquidatore può contestare davanti al giudice tributario i presupposti della propria responsabilità e l’esistenza del debito societario.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue l’ente e fa venir meno la legittimazione processuale dell’ex liquidatore a rappresentarlo, ma ciò non impedisce l’azione nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati secondo la disciplina sostanziale e processuale applicabile.
  • Quando il giudice di merito qualifica erroneamente come nullo un accertamento rivolto al liquidatore, ignorando la specifica contestazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la decisione è censurabile per violazione di legge.
  • L’accoglimento di una censura dirimente sul difetto di legittimazione o sulla corretta individuazione del soggetto passivo rende assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, ivi compresi quelli relativi al merito dell’accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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