Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16849/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestata per carenza e illogicità della motivazione sui "gravi indizi di colpevolezza": il ricorrente assumeva di essere solo conducente dell'autovettura e di non conoscere il contenuto dello zaino in cui era rinvenuto il fucile; richiamava le dichiarazioni liberatorie del passeggero (Lo Grande) che si era assunto l'esclusiva disponibilità dell'arma e sosteneva che la fuga del solo Lo Grande dovesse far prevalere il canone del favor rei.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni liberatorie del coimputato abbiano valore probatorio ridotto e vadano valutate unitamente ad altri elementi di riscontro (art. 192, comma 3 c.p.p.). Nel caso concreto quelle dichiarazioni risultavano contraddittorie tra loro e incongruenti rispetto alle dichiarazioni di Amoroso; inoltre il rinvenimento dello zaino all'interno dell'auto condotta da Amoroso, l'orario notturno, la guida contromano e il comportamento complessivo dei soggetti hanno costituito indizi gravi e logicamente valutati dal Tribunale a sostegno della misura cautelare. La Corte ha richiamato che il giudizio cautelare si fonda su indizi e non su prove definitive e non è ammessa una rilettura estensiva del materiale probatorio. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 20 giugno 1967, n. 895 (artt. 2, 4 e 7)

    Norme relative ai reati contestati (porto e detenzione di arma); la Corte ha ritenuto sussistenti indizi di responsabilità in relazione a tali norme sulla base degli elementi fattuali

  • Art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per i limiti della esposizione dei motivi di ricorso

    Limita l'esposizione dei motivi in sede di ricorso, richiedendo l'esposizione nei limiti strettamente necessari

  • Art. 197-bis c.p.p.

    Regola l'esame del coimputato; la Corte richiama il valore limitato e la necessità di valutare le sue dichiarazioni unitamente ad altri elementi di riscontro

  • Art. 192, comma 3 c.p.p.

    Stabilisce che le dichiarazioni che costituiscono prova a discarico devono essere confortate da riscontri esterni per assumere pieno valore probatorio; le dichiarazioni liberatorie del coimputato richiedono riscontri

  • Art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

  • Giurisprudenza (Sez. 4, Sent. n. 6829/2009; Sez. Un. 22/03/2000, n. 11, Audino)

    Richiamate pronunce di principio

    Confermano che le dichiarazioni liberatorie del coimputato hanno valore attenuato e che il giudizio cautelare si fonda su indizi; il controllo di legittimità non può riformare il giudizio di merito sui fatti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato hanno valore probatorio limitato e vanno valutate insieme ad altri riscontri oggettivi; da sole non sono sufficienti a escludere la responsabilità dell'altro indagato
  • La presenza di un oggetto illecito (es. un'arma) all'interno di un veicolo è elemento che può far sorgere una "disponibilità" anche a carico del conducente se il bene si trova nel mezzo di sua conduzione, salvo comprovati riscontri contrari
  • La fuga o il comportamento evasivo di uno soltanto dei presenti non esclude automaticamente la partecipazione o la responsabilità dell'altro: può essere logicamente interpretato come finalizzato a garantire l'impunità del gruppo
  • Nel giudizio cautelare il valore probatorio richiesto è quello degli indizi gravi e concordanti; il canone del favor rei ha portata diversa rispetto al giudizio di merito e non impone che il giudice cautelare rielabori il materiale probatorio come nel dibattimento
  • In presenza di dichiarazioni conflittuali o contraddittorie, il giudice può ritenerle non credibili se motivatamente indicate come tali e sorrette da elementi che ne contraddicono la versione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.