Cassazione Penale, Sentenza n. 16849/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestata per carenza e illogicità della motivazione sui "gravi indizi di colpevolezza": il ricorrente assumeva di essere solo conducente dell'autovettura e di non conoscere il contenuto dello zaino in cui era rinvenuto il fucile; richiamava le dichiarazioni liberatorie del passeggero (Lo Grande) che si era assunto l'esclusiva disponibilità dell'arma e sosteneva che la fuga del solo Lo Grande dovesse far prevalere il canone del favor rei.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni liberatorie del coimputato abbiano valore probatorio ridotto e vadano valutate unitamente ad altri elementi di riscontro (art. 192, comma 3 c.p.p.). Nel caso concreto quelle dichiarazioni risultavano contraddittorie tra loro e incongruenti rispetto alle dichiarazioni di Amoroso; inoltre il rinvenimento dello zaino all'interno dell'auto condotta da Amoroso, l'orario notturno, la guida contromano e il comportamento complessivo dei soggetti hanno costituito indizi gravi e logicamente valutati dal Tribunale a sostegno della misura cautelare. La Corte ha richiamato che il giudizio cautelare si fonda su indizi e non su prove definitive e non è ammessa una rilettura estensiva del materiale probatorio. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 20 giugno 1967, n. 895 (artt. 2, 4 e 7)
Norme relative ai reati contestati (porto e detenzione di arma); la Corte ha ritenuto sussistenti indizi di responsabilità in relazione a tali norme sulla base degli elementi fattuali
Art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per i limiti della esposizione dei motivi di ricorso
Limita l'esposizione dei motivi in sede di ricorso, richiedendo l'esposizione nei limiti strettamente necessari
Art. 197-bis c.p.p.
Regola l'esame del coimputato; la Corte richiama il valore limitato e la necessità di valutare le sue dichiarazioni unitamente ad altri elementi di riscontro
Art. 192, comma 3 c.p.p.
Stabilisce che le dichiarazioni che costituiscono prova a discarico devono essere confortate da riscontri esterni per assumere pieno valore probatorio; le dichiarazioni liberatorie del coimputato richiedono riscontri
Art. 616, comma 1 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Giurisprudenza (Sez. 4, Sent. n. 6829/2009; Sez. Un. 22/03/2000, n. 11, Audino)
Richiamate pronunce di principio
Confermano che le dichiarazioni liberatorie del coimputato hanno valore attenuato e che il giudizio cautelare si fonda su indizi; il controllo di legittimità non può riformare il giudizio di merito sui fatti
Massime di principio
- Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato hanno valore probatorio limitato e vanno valutate insieme ad altri riscontri oggettivi; da sole non sono sufficienti a escludere la responsabilità dell'altro indagato
- La presenza di un oggetto illecito (es. un'arma) all'interno di un veicolo è elemento che può far sorgere una "disponibilità" anche a carico del conducente se il bene si trova nel mezzo di sua conduzione, salvo comprovati riscontri contrari
- La fuga o il comportamento evasivo di uno soltanto dei presenti non esclude automaticamente la partecipazione o la responsabilità dell'altro: può essere logicamente interpretato come finalizzato a garantire l'impunità del gruppo
- Nel giudizio cautelare il valore probatorio richiesto è quello degli indizi gravi e concordanti; il canone del favor rei ha portata diversa rispetto al giudizio di merito e non impone che il giudice cautelare rielabori il materiale probatorio come nel dibattimento
- In presenza di dichiarazioni conflittuali o contraddittorie, il giudice può ritenerle non credibili se motivatamente indicate come tali e sorrette da elementi che ne contraddicono la versione
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