Cassazione Civile, Ordinanza n. 19968/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una professionista per l'anno 2008, avviata anche a seguito di questionario e di successiva produzione documentale. L'Ufficio emetteva un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e addizionali, nonostante la contribuente avesse prodotto documentazione e sostenuto che parte dei compensi fatturati non fosse stata incassata, perché i clienti terzi non avevano pagato le fatture; inoltre deduceva di aver avviato procedure di recupero crediti e azioni verso i debitori. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo legittima la ripresa a tassazione. In cassazione la contribuente proponeva sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal mancato pagamento delle fatture da parte dei terzi debitori; 3) violazione del divieto di doppia imposizione, sostenendo che la ripresa a tassazione ai fini IRPEF e IVA riguardasse il medesimo presupposto; 4) omesso esame della dedotta carenza motivazionale sulla documentazione difensiva prodotta; 5) omesso esame della circostanza che i debitori erano in liquidazione e che dunque non era esigibile un immediato recupero giudiziale; 6) violazione dell'art. 54 TUIR, per non avere considerato che il reddito del lavoratore autonomo segue il principio di cassa e non di competenza.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile per tardività il controricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha poi ritenuto inefficace la rinuncia al mandato del difensore della ricorrente nel giudizio di cassazione. Nel merito ha respinto tutti i motivi della contribuente: ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e aveva esaminato le censure; ha dichiarato inammissibili i motivi basati sull'omesso esame di fatti decisivi per la presenza di doppia conforme e, comunque, li ha ritenuti infondati perché la fatturazione fa sorgere il presupposto IVA e, per le imposte dirette, la contribuente non aveva provato l'effettiva mancata percezione dei compensi; ha rigettato la doglianza sulla doppia imposizione, osservando che il divieto opera solo quando la stessa imposta sia applicata più volte sul medesimo presupposto, mentre qui IVA e IRPEF hanno presupposti diversi; ha infine ribadito che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese per mancanza di rituale attività difensiva dell'Agenzia, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell'ufficio difensivo.
art. 132, comma 4, c.p.c.
La motivazione è causa di nullità solo se manca del tutto o è meramente apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Concorre a definire il requisito minimo della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale parametro di validità della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e l'omesso esame è deducibile solo nei limiti previsti, non per rivalutare il merito.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e dimostrano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 163 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del divieto di doppia imposizione.
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
Il divieto di doppia imposizione opera solo se la medesima imposta è applicata due volte sullo stesso presupposto.
art. 54 d.P.R. n. 917/1986
Per i redditi di lavoro autonomo vale il principio di cassa; tuttavia il contribuente deve provare la mancata percezione del corrispettivo quando contesta l'incasso delle somme fatturate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente, mancante o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che sia concisa o non condivisa dalla parte soccombente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle rationes decidendi delle due decisioni di merito.
- Il divieto di doppia imposizione presuppone la reiterazione della medesima imposta sul medesimo presupposto; non opera quando i tributi sono diversi e diversi sono i relativi presupposti applicativi.
- Per i redditi di lavoro autonomo il principio di cassa impone, ai fini delle imposte dirette, di tassare solo i compensi effettivamente percepiti; chi contesta l'avvenuto incasso delle fatture deve fornirne la prova.
- L'emissione della fattura rileva, ai fini IVA, quale indice del fatto generatore dell'imposta e del diritto alla detrazione, restando irrilevante il mancato pagamento del corrispettivo salvo diversa prova nei limiti di legge.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della decisione di merito.
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