Cassazione Civile, Ordinanza n. 24559/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, rettificando reddito d'impresa, IRES, IRAP e IVA sulla base di più rilievi relativi a costi ritenuti non inerenti, non di competenza o non documentati, nonché a ricavi non contabilizzati. Alcuni rilievi erano stati annullati in autotutela. La società impugnava solo alcuni rilievi e otteneva accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione l'Ufficio deduceva: 1) omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo al recupero di costi per consulenze legali ritenuti indeducibili per difetto di inerenza; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità del metodo nonostante le risultanze istruttorie; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare indizi quali ricarico negativo e versamenti dei soci privi di giustificazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque esaminato, sia pure sinteticamente, il rilievo sui costi legali, ed avesse espresso un giudizio di infondatezza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che ricorrevano i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, e 54, comma 5, d.P.R. 633/1972, poiché erano emersi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la rettifica anche in presenza di scritture formalmente regolari. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata se dalla motivazione risulta che il giudice di merito ha comunque esaminato il motivo di appello e lo ha rigettato, anche sinteticamente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per la denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo quando, anche con scritture contabili formalmente regolari, emergano attività non dichiarate o passività inesistenti sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972
legittima, in materia IVA, l'accertamento analitico-induttivo in presenza di elementi presuntivi idonei a fondare la rettifica anche se la contabilità appaia formalmente regolare.
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo, in relazione al riparto dell'onere della prova nei giudizi in materia di accertamento tributario.
art. 2727 c.c.
richiamato nel motivo, in quanto l'accertamento si fonda su presunzioni semplici.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la domanda di definizione agevolata non era riferita all'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e quindi non poteva comportare la sospensione.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata solo rispetto alla domanda di definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza impugnata, pur in forma sintetica, dia conto dell'esame del motivo di appello e ne espliciti il rigetto.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può rettificare il reddito e l'IVA anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché risultino elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare ricavi non dichiarati o costi inesistenti/non deducibili.
- La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l'utilizzo del metodo analitico-induttivo quando emergano significativi indizi contrari, come ricarichi anomali o movimentazioni finanziarie prive di giustificazione.
- Se un motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che dipendano logicamente dal primo o restino privi di autonoma rilevanza possono essere dichiarati assorbiti.
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