Sentenza del 03/11/2017 n. 26141 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto la deducibilità dei canoni di leasing relativi a immobili successivamente concessi in locazione a terzi. I primi due motivi riguardavano l'omessa pronuncia e la violazione del divieto di proposizione di domande nuove in appello: la società, in primo grado, aveva sostenuto l'inerenza dei costi perché l'attività di locazione immobiliare rientrava nel proprio oggetto sociale; in appello aveva invece fondato la deducibilità su una diversa causa, sostenendo che gli immobili fossero beni strumentali per natura ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. L'Agenzia ha inoltre contestato, con motivi subordinati, l'applicabilità della disciplina dei beni strumentali e la sussistenza del requisito dell'inerenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la società avesse introdotto in appello una domanda nuova, modificando la causa petendi rispetto a quella proposta in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva quindi erroneamente esaminato il nuovo argomento fondato sulla natura strumentale degli immobili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare le doglianze ammissibili già dedotte in primo grado. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti; le spese sono state rimesse al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Domande nuove nel giudizio d'appello
Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte domande nuove. È invece possibile reiterare o sviluppare le contestazioni già formulate in primo grado, senza modificarne il fondamento sostanziale.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L'omessa pronuncia può determinare la nullità della sentenza.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 2, ora art. 43, comma 2
Sono strumentali per natura gli immobili che non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni
La norma può consentire di qualificare determinati immobili come beni strumentali anche se concessi in locazione, ma nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché la relativa argomentazione era stata proposta tardivamente in appello.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, ora art. 109, comma 5
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
La deducibilità dei costi richiede un collegamento funzionale con l'attività d'impresa, ossia il requisito dell'inerenza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1
È stato richiamato dall'Agenzia in combinazione con la disciplina dell'inerenza, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d'appello non è consentito sostituire il fondamento della contestazione o della difesa con una causa petendi diversa da quella fatta valere in primo grado; il nuovo argomento può essere dichiarato inammissibile anche se riguarda lo stesso tributo e lo stesso costo.
- È necessario distinguere tra una semplice precisazione o sviluppo di una censura già proposta e una domanda nuova: si ha domanda nuova quando cambiano i fatti costitutivi o il criterio giuridico essenziale su cui si fonda la pretesa di deducibilità.
- La qualificazione di un immobile come bene strumentale per natura non elimina automaticamente la necessità di dimostrare gli ulteriori presupposti fiscali, inclusi l'inerenza, la corretta imputazione del costo e, ove rilevante, la titolarità o contabilizzazione del bene.
- Le questioni non esaminate perché assorbite dopo l'accoglimento di un motivo processuale potranno essere valutate dal giudice del rinvio solo nei limiti delle domande e delle difese ammissibilmente introdotte nel giudizio originario.
- Quando l'accertamento riguarda la deducibilità di costi relativi a beni locati a terzi, è opportuno dedurre fin dal primo grado tutte le possibili basi giuridiche della deduzione, documentando sia l'inerenza rispetto all'attività effettivamente esercitata sia la natura strumentale dei beni.
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