Sentenza n. 1391/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento del diritto degli istanti alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’INPS sull’istanza di ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionati della Polizia di Stato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita. L’INPS aveva liquidato il trattamento senza computare tali benefici. A seguito dell’istanza di ricalcolo del 21 novembre 2023, rimasta senza risposta, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, prospettando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, e la decadenza dal diritto per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione relativa alla legittimazione passiva, affermando che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale relativa all’erogazione del TFS può essere esercitata nei confronti dell’amministrazione di appartenenza. Ha respinto anche l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non determina l’estinzione del diritto in assenza di un’espressa previsione normativa, ma è funzionale esclusivamente a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel merito, sulla base dell’interpretazione dell’art. 6-bis fornita dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto ai ricorrenti, in possesso dei requisiti di età e servizio, il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ha precisato che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’INPS è stato condannato a rideterminare il trattamento, corrispondendo gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; gli interessi devono essere calcolati sulle sole tranches di liquidazione già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna tranche. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha efficacia estintiva del diritto in assenza di un’espressa previsione normativa.
art. 4 d.lgs. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né l’attribuzione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di trattamento previdenziale devono essere corrisposti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre, insieme all’art. 16, comma 6, l. 412/1991, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Poiché il trattamento di fine servizio può essere erogato in più tranches, gli interessi sul maggior importo devono essere calcolati sulle tranches già scadute dalla scadenza originaria di ciascuna.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non comporta la decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali, poiché tale effetto estintivo richiede un’espressa previsione normativa; il termine serve invece a disciplinare la decorrenza del collocamento a riposo.
- La controversia relativa alla corretta liquidazione dell’indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell’ente previdenziale obbligato al pagamento del trattamento, senza necessità di evocare l’amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio per ottenere la prestazione patrimoniale.
- La previsione dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 relativa ai sei scatti opera ai soli fini della base pensionabile e non esclude né modifica il computo dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6-bis d.l. 387/1987.
- Quando il trattamento di fine servizio è liquidato in più tranches, gli interessi legali sul maggior importo riconosciuto decorrono, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla scadenza originaria delle singole tranches già scadute.
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