Sentenza n. 1509/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - alla sentenza n. 5439/2023 emessa dal la sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, pubblicata il 06/10/2023 e notificata il 15.2.2024, con la quale sono state annullate l’ordinanza di acquisizione n. 3 del 09.05.2023 e l’ordinanza di sgombero n. 17 del 08.08.2023, emesse da Comune di Casavatore, per il quale veniva disposta condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidandole in euro 2.000 00 (duemila/00), oltre oneri di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5439/2023, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio di cognizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 5439/2023, che aveva annullato l’ordinanza di acquisizione e l’ordinanza di sgombero adottate dal Comune di Casavatore e aveva condannato l’ente al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite. Il Comune si è costituito sostenendo di avere eseguito il giudicato nella parte provvedimentale, mediante l’adozione delle determinazioni necessarie alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso o, in subordine, la cessazione della materia del contendere. I ricorrenti hanno confermato l’avvenuta esecuzione della parte provvedimentale, ma hanno dedotto il mancato pagamento delle spese legali. Tale allegazione non è stata contestata dal Comune mediante la prova dell’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto all’esecuzione della sentenza nella parte relativa agli obblighi provvedimentali e di riduzione in pristino, riconoscendo che tale segmento del giudicato era stato eseguito. Ha invece accolto il ricorso di ottemperanza quanto al mancato pagamento delle spese di lite. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche per ottenere l’esecuzione della statuizione di condanna alle spese processuali, trattandosi di un obbligo pecuniario derivante dal giudicato. Il Comune è stato ordinato di pagare ai ricorrenti le somme liquidate nella sentenza n. 5439/2023, oltre agli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato del titolo fino al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per procedere al pagamento e compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale funzione commissariale sono state poste a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza già emessa dal TAR.
art. 35 d.lgs. 104/2010
Richiamato dal Comune quale fondamento della richiesta di declaratoria di improcedibilità, non accolta integralmente dal giudice perché permaneva l’inadempimento relativo al pagamento delle spese di lite.
art. 1282 c.c.
Le somme dovute a titolo di spese giudiziali producono interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo fino al pagamento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere l’esecuzione della statuizione contenuta in una sentenza amministrativa che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
- Quando il giudicato sia stato eseguito solo parzialmente, il giudice dell’ottemperanza dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla parte eseguita e accoglie il ricorso per la parte ancora inadempiuta.
- L’amministrazione che deduce l’avvenuto pagamento di una somma dovuta in esecuzione del giudicato deve fornire la prova dell’adempimento; in mancanza, l’inadempimento può essere accertato sulla base dell’allegazione non contestata del creditore.
- Le somme liquidate a titolo di spese di giudizio producono interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione dell’obbligo pecuniario risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere anche gli atti contabili e di bilancio necessari al pagamento.
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