Sentenza n. 1008/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale DD/2025/06214 del 28 agosto 2025, inviato via pec in pari data, con cui la Dirigente - Servizio Promozione Economica e Turistica - Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, Marta Fallani, disponeva, tra l'altro, il "Trasferimento temporaneo a partire da lunedì 1° settembre 2025" del posteggio 206 del Raggruppamento Turistico San Lorenzo nella nuova postazione di Via Panicale lato portici tra i posteggi P16 e P17; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore e successivo, ancorché incognito, compreso il verbale di sopralluogo del 23 luglio 2025, sottoscritto il 31 luglio 2025, protocollato al n. 300418 in data 1° agosto 2025, richiamato per relationem nel provvedimento impugnato ed altri verbali e/o atti prodromici se esistenti, ancorché incogniti; - in parte qua, e sempre per quanto occorrer possa, del presupposto Regolamento del Comune di Firenze per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione n. 55 del 29 dicembre 2020 e ss.mm.ii., del vigente Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 60/2008, nonché della deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale di Firenze del 13 gennaio 2025 e delle deliberazioni della Giunta Comunale di Firenze n. 18 del 21 gennaio 2025 e n. 89 del 14 marzo 2025, tutte richiamate nelle premesse del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale che disponeva il trasferimento temporaneo del posteggio n. 206 in una diversa postazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, titolare dell’autorizzazione comunale per la vendita di articoli di pelletteria e accessori sul posteggio n. 206, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze, a seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco e degli uffici comunali, aveva disposto con decorrenza dopo soli tre giorni il trasferimento temporaneo del posteggio, ritenendo che la collocazione originaria ostacolasse la svolta dei mezzi di soccorso. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 43, comma 7, L.R. Toscana n. 62/2018, per omessa consultazione delle organizzazioni di categoria e mancata concessione di un congruo termine per lo spostamento, nonché la violazione dell’art. 10, comma 2, del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche e dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il trasferimento temporaneo non indicava la durata della sospensione. Il secondo motivo denunciava l’illogicità della misura, il difetto di istruttoria e la mancata valutazione di soluzioni alternative, anche in ragione della minore attrattività commerciale della nuova postazione. Il terzo motivo contestava l’assenza di adeguate misurazioni e verifiche tecniche sulle difficoltà di transito dei mezzi di soccorso. Il quarto motivo deduceva la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di una situazione di effettiva urgenza. Il Comune sosteneva la legittimità della misura in ragione dell’interesse pubblico alla sicurezza e dell’urgenza rappresentata dagli organi preposti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per fondatezza del primo motivo, limitatamente al vizio relativo alla mancata indicazione del termine finale del trasferimento temporaneo. Il Collegio ha qualificato il trasferimento come sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione, nella parte riguardante la localizzazione del posteggio, e dell’assetto del raggruppamento commerciale. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento comunale, il potere di sospendere, trasferire o modificare temporaneamente l’assetto di un raggruppamento può essere esercitato solo per il tempo strettamente necessario e, in applicazione dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell’atto. L’omessa prefissione della data o della durata finale rende illegittimo il provvedimento, perché determina una sospensione sostanzialmente sine die e compromette la certezza della posizione giuridica del destinatario. Le ulteriori censure sono state assorbite per ragioni di continenza ed economia processuale. Il provvedimento dirigenziale è stato annullato; non sono stati annullati gli ulteriori atti impugnati, poiché l’annullamento dell’atto principale era sufficiente a soddisfare l’interesse della ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, Regolamento del Comune di Firenze per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche
«Per motivi di pubblico interesse, di lavori pubblici e privati (indifferibili e indispensabili), di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l’Amministrazione comunale può sospendere, trasferire o modificare temporaneamente l’assetto di un mercato, raggruppamento […], per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione delle opere, notificando l’atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l’urgenza di provvedere».
Il trasferimento temporaneo costituisce una sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione e deve avere durata limitata e predeterminata nello stesso provvedimento, per il solo tempo strettamente necessario.
art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990
«L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies».
La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede gravi motivi, deve durare soltanto per il periodo strettamente necessario e deve recare nell’atto l’indicazione esplicita del termine finale; l’omissione di tale termine rende illegittima la sospensione.
art. 43, comma 7, L.R. Toscana n. 62/2018
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di consultazione delle organizzazioni di categoria e al termine da assegnare per lo spostamento, ma il giudice non l’ha esaminata, avendo accolto il ricorso per altro motivo.
art. 7 l. 241/1990
La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma la relativa censura è stata assorbita e non decisa.
Massime di principio
- Il trasferimento temporaneo di un’attività commerciale autorizzata su area pubblica, quando incide sulla localizzazione del posteggio, integra una sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione e dell’assetto del raggruppamento commerciale.
- Il potere amministrativo di sospendere temporaneamente l’efficacia o l’esecuzione di un provvedimento può essere esercitato soltanto per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario al superamento delle esigenze che lo giustificano.
- Il termine finale della sospensione deve essere esplicitamente predeterminato nello stesso atto che la dispone; non è sufficiente qualificare la misura come temporanea né è consentito lasciare indeterminata la cessazione degli effetti.
- L’omessa indicazione del termine finale rende illegittimo il provvedimento di trasferimento temporaneo, perché determina una sospensione sostanzialmente sine die e pregiudica la certezza della posizione giuridica del destinatario.
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