Ordinanza n. 1749/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento 1) dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per il 2022, dei Capitani di Fregata in S.P.E., di cui al relativo verbale della Commissione Superiore di Avanzamento, comunicato on line a mezzo SPID del ricorrente in data 15/09/2022 da cui si evince: “descrizione prova: esito finale: voto -OMISSIS-; esito: idoneo non iscritto in quadro;-OMISSIS-”; 2) del verbale n. 20 relativo all’Adunanza del 12/07/2022 della Commissione Superiore di Avanzamento dello Stato Maggiore della Marina, nonché del provvedimento di approvazione della graduatoria del Ministero della Difesa emesso ai sensi dell’art. 1064/1067, comma 5, del D. Leg.vo n. 15/3/2010 n. 66; 3) dell’allegato n. 1 al verbale n. 20 contenente l’elenco dei Capitani di Fregata (CP) RN S.P.E. idonei all’avanzamento per l’anno 2022; 4) del punteggio con relativi quadri A-B-C-D-di cui al prospetto dei Capitani di Fregata (CP) RN inclusi nell’aliquota di ruolo per l’anno 2022 e giudicati idonei contenuti nell’allegato 2 al verbale n. 20 del 12/07/2022; 5) della graduatoria di merito dei Capitani di Fregata (CP) RN idonei all’avanzamento per l’anno 2022 di cui all’allegato 3 al verbale n. 20 del 12/07/2022; 6) delle schede di valutazione di sintesi delle qualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l'anno 2022, con mancata iscrizione in quadro, e i relativi verbali, graduatorie, punteggi e schede di valutazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per il 2022, nonché il verbale della Commissione Superiore di Avanzamento, l'approvazione ministeriale della graduatoria, gli elenchi degli idonei, i punteggi, la graduatoria di merito e le schede di valutazione di sintesi. Il Collegio, prima di esaminare ogni questione di rito e di merito, ha rilevato d'ufficio un difetto di validità della notificazione effettuata ai controinteressati, militari in servizio. Le raccomandate erano state inviate al luogo di lavoro e ritirate da una persona incaricata di ricevere le notificazioni, senza tuttavia prova dell'effettiva consegna ai militari destinatari. Non risultava, inoltre, la costituzione in giudizio dei controinteressati, idonea a sanare il vizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione ai controinteressati militari in servizio, poiché, alla luce della disciplina speciale dell'art. 146 c.p.c., occorre la certezza della ricezione personale dell'atto. La notificazione a mezzo posta è astrattamente ammissibile, non essendo espressamente vietata, ma è invalida quando non risulti perfezionata mediante consegna a mani del militare interessato. I meccanismi presuntivi ordinariamente applicabili agli altri destinatari non sono sufficienti per i militari in servizio. Non essendosi verificata la sanatoria mediante costituzione dei notificati, il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione secondo le modalità dell'art. 146 c.p.c. entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'adempimento entro i cinque giorni successivi al perfezionamento della notifica. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 22 aprile 2026; ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito è stata riservata.
Norme richiamate
art. 146 c.p.c.
la notifica avvenga a mani proprie e osservate le norme di cui agli artt. 139 ss. c.p.c. o, altrimenti, mediante invio di copia dell'atto al comandante del corpo di appartenenza, per il tramite del P.M.
Per la notificazione agli appartenenti alle Forze armate in servizio è richiesta, in via ordinaria, la consegna personale al militare oppure la trasmissione della copia al comandante del corpo secondo le modalità previste dalla norma; la notifica postale è ammessa solo se assicura la ricezione personale dell'interessato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In presenza di una notificazione nulla, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione entro un termine assegnato, con prosecuzione del giudizio dopo l'adempimento.
artt. 139 ss. c.p.c.
Le regole generali sulle notificazioni operano nell'ambito della disciplina speciale prevista per i militari in servizio dall'art. 146 c.p.c.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 2021
La pronuncia è richiamata dal Collegio quale elemento rilevante per il nuovo tenore dell'art. 44, comma 4, c.p.a. in materia di nullità delle notificazioni.
Massime di principio
- Per la notificazione degli atti processuali ai militari in servizio, l'art. 146 c.p.c. impone la consegna a mani proprie oppure, in alternativa, l'invio della copia al comandante del corpo di appartenenza tramite il pubblico ministero; la notificazione a mezzo posta, pur non espressamente vietata, è valida solo quando risulti la consegna personale dell'atto al militare destinatario.
- La notificazione postale effettuata presso il luogo di lavoro del militare non si perfeziona per il solo fatto che il plico sia stato ritirato da una persona incaricata di ricevere le notificazioni, se non risulta l'effettiva consegna al destinatario. I meccanismi presuntivi ordinari non sostituiscono la certezza della ricezione personale richiesta dalla disciplina speciale.
- La nullità della notificazione ai controinteressati può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, anche mediante la costituzione in giudizio dei destinatari; in mancanza di tale sanatoria, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
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