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Sentenza

Sentenza n. 1047/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 486/2024, resa nel giudizio R.G. 1390/2022, del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 aprile 2024, notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e ordinato al Ministero di consentire la generazione dei relativi buoni spesa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, notificata il 19 aprile 2024 e divenuta efficace in giudicato, non era stata eseguita dal Ministero, nonostante la notifica della sentenza e una successiva diffida. La sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attestante l'avvenuto accredito, da parte di Sogei, dell'importo riconosciuto dalla sentenza in data 25 febbraio 2026. Tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata in ottemperanza attraverso l'accredito degli importi riconosciuti dalla sentenza del giudice del lavoro. La dichiarazione dell'Amministrazione è stata posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, secondo periodo, c.p.a., non essendo stata contestata. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta, perché l'adempimento era intervenuto nel corso del giudizio. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese in favore della ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento è avvenuto il 25 febbraio 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 22 luglio 2025. Le spese sono state liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha inoltre dato atto dell'esenzione dal contributo unificato risultante dalla dichiarazione sostitutiva depositata dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto una posizione tutelabile davanti al giudice amministrativo in sede di esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Consente di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; il TAR ha utilizzato la comunicazione dell'Amministrazione sull'avvenuto accredito, non contestata dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento per gli anni considerati era stato accertato dalla sentenza da eseguire.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Prevede i buoni spesa collegati alla Carta elettronica del docente, la cui generazione era stata ordinata dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    Richiamato per la dichiarazione sostitutiva relativa al diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione dimostra l'integrale esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo e tale adempimento non viene contestato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza necessità di disporre ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • La dichiarazione dell'Amministrazione relativa all'avvenuto adempimento, se non specificamente contestata, può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese quando, alla luce della soccombenza virtuale, il ricorso risultava giustificato al momento della sua proposizione e l'esecuzione è intervenuta solo successivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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