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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33461/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca di prevenzione: (i) hanno dedotto nullità per la partecipazione da remoto di un giudice nella udienza di discussione finale (richiamando il d.l. n. 18/2020 e l'art. 146-bis disp. att.), (ii) hanno contestato la legittimità della confisca in riferimento ai presupposti di pericolosità qualificata (art. 4 d.lgs. n. 159/2011), censurando l'uso di precedenti condanne e patteggiamenti e la mancata verifica del rapporto causale e temporale tra pericolosità e incrementi patrimoniali, e (iii) hanno contestato l'applicazione della confisca nei confronti del terzo Nicola Antonino Stanzù, sostenendo che vi fosse prova di autonoma capacità economica e non semplice intestazione fittizia (prestanome). Inoltre il primo ricorso (sei persone) è stato impugnato per vizi formali relativi alla procura speciale conferita al difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo ricorso (dei sei soggetti) perché proposto da difensore privo di procura speciale ex art. 100 c.p.p. Il secondo ricorso (di Gabriele e Nicola) è stato rigettato nel merito. In dettaglio: il partecipante del collegio che intervenne da remoto non ha determinato nullità insanabile perché la normativa emergenziale (art. 23 d.l. n. 137/2020 e successive disposizioni) consentiva la partecipazione da luogo diverso dall'ufficio; le eccezioni procedurali non sollevate tempestivamente sono decadute (art. 180 c.p.p.). Quanto al merito, i giudici hanno ritenuto legittima la qualificazione della pericolosità sociale di Gabriele Giacomo Stanzù sulla base di precedenti condanne, ordinanze di custodia e dichiarazioni di collaboratori, e hanno confermato la possibilità di applicare la confisca di prevenzione in presenza di sproporzione tra beni e risorse lecite anche senza prova di derivazione diretta dai reati; hanno inoltre ritenuto provata la funzione di prestanome di Nicola per insufficiente prova della capacità economica autonoma. Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi pro Gabriele e Nicola con condanna alle spese; inammissibilità degli altri con condanna alle spese e ammenda di euro 3.000 a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiesta la speciale procura per il difensore che propone ricorso in cassazione avverso decreti di misure di prevenzione; la mancanza determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullità insanabile per difetto del numero dei giudici necessari per costituire il collegio (se insorgente) puo' determinare annullamento; nel caso specifico il giudice da remoto fu comunque computato e non venne ravvisata insanabilità.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Le eccezioni di nullità non insanabili devono essere sollevate tempestivamente; la mancata eccezione in udienza comporta decadenza.

  • art. 83, commi 12 e 12-bis, decreto-legge n. 18/2020 (richiamato)

    Regolamentava la partecipazione da remoto durante l'emergenza pandemica; i ricorrenti invocavano limiti all'uso per udienze di discussione finale e per l'esame di consulenti, ma la Corte ha ritenuto applicabili le successive disposizioni che consentivano comunque la partecipazione da remoto in concreto.

  • art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in connessione alle norme emergenziali sulla partecipazione da remoto; non ha impedito nel caso concreto la partecipazione da remoto del magistrato componente del collegio.

  • art. 23, comma 7, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    "[i]n deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7,... il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario"

    Norma derogatoria che ha autorizzato la partecipazione da remoto dei giudici; la Corte ha ritenuto che tale deroga fosse applicabile alla udienza del 18/02/2022 e dunque escludeva la nullità dedotta dai ricorrenti.

  • art. 16, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Ha prorogato l'applicabilità delle disposizioni emergenziali sulla partecipazione da remoto fino al 31/12/2022; è stata invocata per legittimare la partecipazione da remoto nel periodo considerato.

  • art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Definisce la nozione di pericolosità sociale e i criteri per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la pericolosità qualificata potesse essere fondata anche su condotte non formalmente contigue ma funzionali all'associazione mafiosa.

  • art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Aggravante collegata all'attività mafiosa; la Corte ha valutato la rilevanza di precedenti titoli aggravati e di condotte legate alla famiglia mafiosa nonostante circostanze processuali che in alcuni atti avevano escluso l'aggravante.

  • art. 418 cod. pen.

    Richiamato in ordine a un patteggiamento precedente ma non ritenuto determinante dal Collegio per escludere la pericolosità qualificata accertata con altri elementi.

  • art. 2-ter, comma 13, legge n. 575/1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011)

    Previsioni sulle presunzioni relative ai rapporti familiari e intestazioni fittizie; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera il rapporto familiare un elemento significativo ma non assolutorio e che lascia al terzo la possibilità di dimostrare la capacità economica.

Massime di principio

  • Per ricorsi in Cassazione avverso misure di prevenzione la procura speciale ex art. 100 c.p.p. è obbligatoria: la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.
  • Le disposizioni emergenziali che consentono la partecipazione da remoto dei giudici (es. art. 23 d.l. n. 137/2020) valgono se in vigore e, se applicabili, escludono la nullità per mancata presenza fisica; tuttavia eventuali vizi procedurali non sollevati tempestivamente in udienza si perdono per decadenza (art. 180 c.p.p.).
  • Per la confisca di prevenzione non è necessario provare la derivazione diretta dei singoli beni dal reato: una sproporzione tra patrimonio e redditi leciti, in presenza di pericolità sociale, costituisce presunzione di illiceità suscettibile di essere superata solo con la prova della liceità delle risorse.
  • La pericolità "qualificata" può investire l'intero percorso esistenziale del proposto; il giudice deve comunque valutare la dimensione temporale dell'influenza criminale per stabilire l'ambito di ablazione, ma la valorizzazione di precedenti condanne, misure cautelari e dichiarazioni di collaboratori può legittimare la valutazione di appartenenza mafiosa.
  • La titolarità formale dei beni a favore di coniugi o familiari può essere ritenuta fittizia se il terzo non dimostra effettiva capacità economica: il terzo ha l'onere di provare la lecita provenienza dei mezzi utilizzati.
  • Le censure processuali relative a modalità di partecipazione e rispetto delle prescrizioni legislative straordinarie devono essere mosse immediatamente in udienza per evitare la decadenza; altrimenti il vizio non puo' essere valorizzato in sede di cassazione.

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