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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17922/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria confinante aveva agito per ottenere la rimozione di alcune opere realizzate sul fondo limitrofo, asseritamente a distanza inferiore a quella legale e comunque idonee a ostacolare il preesistente diritto di veduta panoramica, oltre al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto in parte il gravame, ordinando la rimozione di alcuni manufatti e, in particolare, di una pensilina in plastica perché lesiva del diritto di fruire della vista del panorama, pur negando il risarcimento per tale ultima opera. La soccombente in appello ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante nella parte in cui aveva riconosciuto la tutela in forma specifica senza spiegare i presupposti del preteso diritto alla vista del panorama; con il secondo denunciava violazione degli artt. 1058 e 1061 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva riconosciuto una servitù di veduta panoramica senza accertarne la fonte, senza prova di costituzione negoziale, usucapione o destinazione del padre di famiglia, e senza che tali fatti costitutivi fossero stati allegati o dimostrati. La controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, eccezione respinta dalla Cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello non fosse del tutto assente né meramente apparente, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, affinché verifichi se la servitù di veduta panoramica sia stata effettivamente costituita e dimostrata con un titolo idoneo o con uno dei modi tipici di acquisto dei diritti reali. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie illustrative.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro della censura sulla motivazione della sentenza, che deve contenere una decisione comprensibile e controllabile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per affermare che la motivazione è apparente solo se non raggiunge il minimo costituzionale di intelligibilità e controllabilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1058 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di costituzione delle servitù e dei modi tipici di acquisto.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di usucapione delle servitù non apparenti; la Corte lo evoca nel ragionamento sulla necessità di provare la costituzione del diritto reale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno della doglianza relativa all'accertamento dei fatti costitutivi della servitù.

  • art. 907 c.c.

    menzionato solo per distinguere il diritto di veduta tradizionale dalla servitù di veduta panoramica; la precedente statuizione sull'insussistenza della sua violazione non preclude l'ulteriore verifica della diversa servitù panoramica.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e quindi non supera la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.; se invece il ragionamento è ricavabile, la censura di nullità non è fondata.
  • La tutela della c.d. veduta panoramica non coincide con il diritto di veduta di cui all'art. 907 c.c.: la panoramicità del luogo è una situazione di fatto che può essere protetta solo tramite una servitù tipica, non già mediante il semplice richiamo alla bellezza del panorama o alla preesistenza della visuale.
  • La servitù di veduta panoramica, ove configurata, deve essere provata nella sua esistenza e nella sua fonte: non può essere presunta dalla sola circostanza che il fondo godeva in fatto di una visuale gradevole prima dell'opera contestata.
  • I diritti reali di servitù si acquistano solo nei modi tipici previsti dall'ordinamento; pertanto, per riconoscere una servitù panoramica occorre verificare un titolo negoziale, l'usucapione o la destinazione del padre di famiglia, con gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge e dalla natura del diritto.
  • Quando il giudice di merito fonda la rimozione di un'opera sulla lesione di una servitù panoramica, deve accertare in modo espresso i fatti costitutivi del diritto reale; in difetto, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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