Cassazione Penale, Ordinanza n. 24931/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il giudizio di responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. Con un unico motivo deduceva la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata in ordine alla responsabilità per i reati contestati e lamentava, inoltre, la mancata riduzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché non sviluppava una reale correlazione tra le critiche mosse e le argomentazioni della sentenza di appello, limitandosi a formulare doglianze assertive senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi già esposte dal giudice territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura era priva di specificità, sia perché generica sia perché non confrontata con le argomentazioni della sentenza impugnata, che invece risultavano congruamente motivate e idonee a sorreggere la declaratoria di responsabilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa anche come assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica meramente assertiva o astratta.
- La genericità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è indeterminata, ma anche quando manca un effettivo collegamento tra le censure prospettate e le argomentazioni del giudice di merito.
- La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile se non indica in che modo la motivazione della sentenza impugnata sarebbe logicamente o giuridicamente incoerente rispetto agli specifici passaggi argomentativi contestati.
- Quando la sentenza di appello ha offerto una motivazione congrua e puntuale sulle doglianze difensive, il ricorso che non si misuri con tale motivazione è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
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