Cassazione Penale, Sentenza n. 1074/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Curcio, in qualità di amministratore unico della societa Cienne s.r.l., mise in vendita sulla piattaforma M.E.P.A., nella sezione dedicata ai prodotti 'originali', toner indicati come originali a marchio Brother che in realta risultarono essere rigenerati e recanti marchio Agfa Foto. Per indurre in errore la funzionaria dell economato del Tribunale di Milano Curcio allego una scheda descrittiva attestante la qualita di 'originale' del prodotto, forni rassicurazioni verbali e invio un certificato di garanzia recante il logo 'Brother at your side' creato mediante copia-incolla (documento oggettivamente falso). Contro la condanna per i reati attribuiti (tra cui falsita e frode nelle pubbliche forniture) Curcio dedusse vizi di motivazione, censuro la valutazione della prova orale e documentale, sostenne di avere agito in buona fede avendo ricevuto la documentazione dalla fornitrice EPB AG, chiese il riconoscimento della non punibilita per esiguita del fatto e la concessione di attenuanti generiche e specifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione delle due sentenze di merito lette congiuntamente (doppia conforme), confermando la qualifica di falso del certificato di garanzia e la consapevolezza di Curcio circa la non originalita dei toner (circostanze desunte da prezzo, numero di copie e documentazione di acquisto). La Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze sulla valutazione della prova, rigettato le eccezioni relative alla qualificazione del fatto come mera inadempienza contrattuale (richiesto quid pluris di malafede per la frode nelle pubbliche forniture) e negato le richieste di non punibilita e attenuanti. Conseguenza: conferma della condanna di merito; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; nulla per le spese di rappresentanza.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
La Corte ha ritenuto la esistenza di una falsita oggettiva del certificato di garanzia (logo riprodotto con copia-incolla) idonea a integrare la fattispecie di falsita prevista dalla norma
art. 356 cod. pen.
La norma sulla frode nelle pubbliche forniture richiede, oltre all inadempimento, un quid pluris di malafede contrattuale; la Corte ha ritenuto sussistente la condotta ingannevole (scheda descrittiva, rassicurazioni verbali, certificato falso) tale da integrare tale reato
art. 355 cod. pen.
Articolo relativo alla minore fattispecie per mera inadempienza: la Corte ha escluso la riconducibilita della fattispecie a norma di minore gravita, per la presenza di condotte ingannevoli
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alle modalita di deduzione dei motivi; utilizzato per censurare l impostazione difensiva che riporta semplicemente il dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti
art. 546 cod. proc. pen.
Riferimento alle specifiche modalita di deduzione dei vizi di motivazione nell impugnazione; la Corte ha richiamato i limiti alla deducibilita dei vizi motivazionali
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova orale: la Corte ha ritenuto inammissibile il rilievo che mira a riesaminare la valutazione dei testi fatta dal giudice di merito senza censurarne specifici profili di falsita o contrasto con il testo del provvedimento
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilita per particolare tenuita del fatto: la Corte ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente, avendo il giudice di merito motivato adeguatamente il diniego
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte ha confermato il rigetto della richiesta di maggiore riconoscimento attenuante in presenza di valutazione motivata dei giudici di merito
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante della lieve entita del danno: la Corte ha considerato infondata la richiesta di riconoscimento perché il giudice di merito ha valutato adeguatamente l entita del danno e le circostanze
art. 606 cod. proc. pen.
Limita l ambito delle doglianze di cassazione concernenti la motivazione; la Corte ha applicato tale limite dichiarando inammissibili alcune doglianze che tentavano di trasformare censure di motivazione in vizi processuali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la correttezza giuridica e la motivazione: questioni di fatto fortemente contestate devono essere affrontate nei gradi di merito, non in sede di legittimità
- Le decisioni di primo e secondo grado lette congiuntamente (doppia conforme) formano un unico corpo motivazionale che limita la possibilita di censura in Cassazione
- Per la frode nelle pubbliche forniture (art. 356) non basta il mero inadempimento: serve una condotta ingannevole intenzionale (quid pluris) come false dichiarazioni o documenti falsificati
- L utilizzo o l invio di certificati di garanzia falsificati e rassicurazioni verbali per far apparire originali prodotti non originali costituiscono elementi idonei a dimostrare la consapevolezza e la malafede
- Le doglianze sulla valutazione della prova orale o documentale sono spesso inammissibili in Cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori senza indicare vizi specifici nel testo del provvedimento impugnato
- Richieste di non punibilita per esiguita o riconoscimento di attenuanti richiedono una concreta e motivata valutazione in fatto: la semplice affermazione di esiguita o buona fede non e sufficiente se i giudici di merito hanno motivato il contrario
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