Cassazione Civile, Sentenza n. 14282/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esecuzione presso terzi promossa dal ricorrente contro l'ASL per somme pignorate presso il tesoriere (Banco di Napoli). Dopo che il giudice dell'esecuzione dichiarò improcedibile l'azione per impignorabilità (art. 35 D.L. 66/2014) e il Tribunale accolse un'opposizione ex art. 617 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19/12/2016, ordinò al creditore il deposito della copia della sentenza di accoglimento dell'opposizione munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. Il ricorrente propose opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento; il Tribunale di Napoli dichiarò l'opposizione inammissibile perché l'atto era meramente interlocutorio e privo di interesse attuale. In cassazione il ricorrente denunciava (1) violazione e falsa applicazione di norme processuali e costituzionali per avere il giudice ritenuto inoppugnabile il provvedimento e (2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: il provvedimento del 19/12/2016 è qualificabile come atto preparatorio/gestorio del giudice dell'esecuzione (esercizio dei poteri direttivi ex art. 484 c.p.c.) privo di autonoma rilevanza esecutiva e non idoneo a arrecare un pregiudizio attuale tale da giustificare l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; pertanto mancava l'interesse attuale all'impugnazione. La Corte ha inoltre ritenuto non contraddittoria la motivazione del Tribunale e ha richiamato la possibilità per il creditore di agire per la revoca o altre istanze ai sensi dell'art. 486 c.p.c. Infine, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 35 D.L. n. 66 del 2014
Norma evocata per l'impignorabilità delle somme dovute all'ente (motivo per cui inizialmente il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'azione esecutiva).
art. 617 cod. proc. civ.
Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è ammesso solo contro atti esecutivi o atti del processo esecutivo con potenzialità lesiva concreta; atti meramente preparatori o gestori del giudice dell'esecuzione, senza pregiudizio attuale, non sono opponibili.
art. 100, 282, 627 cod. proc. civ.
artt. 100, 282, 627 c.p.c.
Articoli richiamati dal ricorrente nella censura per violazione/formale applicazione, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione rispetto alla decisione di non ammettere l'opposizione agli atti.
art. 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente per profili di garanzia e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'assenza di notificazione a litisconsorti non impediva la decisione in presenza di palese inammissibilità e per rispetto della ragionevole durata del processo.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma che ha consentito la trattazione e decisione in camera di consiglio senza discussione orale, con conclusioni scritte del P.M.
art. 484 cod. proc. civ.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri direttivi; il provvedimento impugnato è stato ritenuto esercizio di tali poteri (natura preparatoria/gestoria).
art. 486 cod. proc. civ.
Richiamato come fondamento per la possibilità di proporre domande e istanze (anche generiche) dirette a sollecitare i poteri direttivi/ordinatori del giudice dell'esecuzione, alternativa all'opposizione ex art. 617.
art. 487 cod. proc. civ.
Citato nella discussione sulla qualifica dell'atto (ordinanza) ma la Corte osserva che non è richiamato nella sentenza impugnata; distingue la revocabilità delle ordinanze dalla natura dell'atto impugnato.
art. 559, 560, 569 cod. proc. civ.
artt. 559, 560, 569 c.p.c.
Norme richiamate nel confronto giurisprudenziale sulla impugnabilità di provvedimenti del giudice dell'esecuzione (es. nomina del custode, atti preparatori come designazione dell'esperto). La Corte segnala che alcuni provvedimenti un tempo considerati 'conservativi' oggi possono essere impugnabili se hanno reale incidenza sull'esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115 (e art. 1-bis)
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002; art. 1-bis
Riferimento alla possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in relazione al ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è ammessa solo contro atti del processo esecutivo che hanno una potenzialità lesiva concreta e attuale: gli atti meramente preparatori o gestori del giudice dell'esecuzione, senza effetti pregiudizievoli immediati, non sono opponibili con tale rimedio.
- Per valutare l'ammissibilità dell'opposizione bisogna sempre verificare sia la natura oggettiva dell'atto (se integra un atto esecutivo o solo preparatorio) sia l'esistenza di un interesse attuale alla sua rimozione (lesione reale della sfera giuridica).
- Ordini del giudice dell'esecuzione finalizzati a ottenere documenti o a gestire il prosieguo del processo (es. richiesta di deposito della sentenza passata in giudicato) sono spesso atti preparatori: se non producono un danno attuale non giustificano l'opposizione agli atti esecutivi.
- Se il provvedimento in concreto determina un 'rinvio abnorme' o una sospensione sostanziale della procedura esecutiva, allora può assumere rilevanza opponibile ex art. 617; la mera procrastinazione non è automaticamente sufficiente.
- In presenza di evidente inammissibilità o di ricorso prima facie infondato, la Cassazione può decidere senza integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti non notificati, per ragioni di ragionevole durata del processo.
- Quando un atto del giudice dell'esecuzione è controverso, valutare anche rimedi alternativi: istanza di revoca o altre domande ai sensi dell'art. 486 c.p.c., piuttosto che anticipare un'opposizione che potrebbe essere dichiarata inammissibile.
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