Cassazione Civile, Ordinanza n. 22620/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e di un diverso inquadramento contrattuale in più periodi del rapporto, con conseguenti differenze retributive: livello A2 dal novembre 1990 al settembre 1998, livello A1 dall'1.4.1999 e qualifica di quadro dall'1.1.2010. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che le allegazioni fossero generiche, che mancasse una dettagliata indicazione delle mansioni concretamente svolte in modo prevalente e che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare la riconducibilità delle attività ai livelli invocati. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto sei motivi, denunciando violazioni degli artt. 115, 112, 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché della disciplina sostanziale sull'inquadramento professionale e del CCNL; ha inoltre lamentato una motivazione apparente, l'omessa pronuncia su alcune censure e la falsa applicazione delle regole contrattuali e legali sull'inquadramento, sostenendo anche la discriminatorietà della condotta datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo confuso e poco specifico, con tecnica redazionale inidonea a rendere immediatamente riconoscibili i vizi denunciati; le norme indicate erano talora imprecise o errate; le censure mescolavano in modo non scindibile vizi di nullità/processuali ed errori di diritto; e le doglianze sulla motivazione e sulla discriminazione erano generiche. Ha quindi confermato la decisione impugnata senza riesaminare il merito della pretesa di superiore inquadramento, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e dando atto dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
la censura fondata su tale norma è inammissibile se dedotta in modo generico, senza indicare con precisione i fatti non contestati o le prove specificamente trascurate
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti
la doglianza di omessa pronuncia o ultrapetizione deve essere specifica e riferita a un effettivo vizio della sentenza, non a una lettura parziale o forzata della motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento
i motivi di ricorso devono essere immediatamente riconducibili in modo chiaro a uno dei vizi tipizzati, senza commistioni inestricabili tra error in iudicando ed error in procedendo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorrente deve indicare con chiarezza le norme violate, il contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa
art. 111 Cost.
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
la denuncia di motivazione apparente o mancante è ammissibile solo se effettivamente specifica e correlata a un vizio reale della decisione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
la censura di nullità per carenza di motivazione richiede di confrontarsi con la motivazione effettivamente resa e non con singoli estratti isolati
art. 2103 c.c.
la Corte rileva che nel ricorso era stato erroneamente richiamato l'art. 2013 c.c. in luogo dell'art. 2103 c.c., sintomo dell'imprecisione delle censure in materia di inquadramento e mansioni
CCNL 2 agosto 1991
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di superiore inquadramento, ma senza specificazione puntuale delle clausole invocate
CCNL 1 marzo 2002
richiamato dal ricorrente, ma in modo generico e senza puntuale correlazione con le mansioni dedotte
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, chiari e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una narrazione confusa di fatti e doglianze con rinvii generici a norme e contratti.
- È inammissibile il motivo che mescoli, senza possibilità di distinzione, censure eterogenee di nullità processuale ed errori di diritto sostanziale, perché la Corte non può svolgere un'opera di ricostruzione selettiva delle critiche.
- Chi invochi un superiore inquadramento deve allegare e provare in modo dettagliato le mansioni concretamente e prevalentemente svolte, così da consentire al giudice la sussunzione nelle declaratorie contrattuali invocate.
- La denuncia di omessa pronuncia, violazione dell'art. 115 c.p.c. o motivazione apparente non può risolversi in un richiamo frammentario di passaggi della sentenza, ma deve confrontarsi con l'intero percorso argomentativo della decisione impugnata.
- La deduzione di discriminatorietà della condotta datoriale richiede un supporto fattuale specifico; in mancanza, la doglianza è meramente generica e non idonea a scalfire la sentenza di merito.
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