Sentenza del 26/06/2015 n. 13256 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ENPAF ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio confermando una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l’omesso versamento di una parte delle ritenute operate dall’Ente quale sostituto d’imposta per l’anno 1999, oltre a sanzioni e interessi. Il ricorrente sosteneva che la CTR avesse erroneamente escluso il valore probatorio della documentazione prodotta per dimostrare l’avvenuta compensazione o il rimborso delle ritenute, basandosi soltanto su irregolarità formali dei tabulati, e lamentava inoltre una motivazione insufficiente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, la quale aveva esaminato la documentazione dell’ENPAF e l’aveva giudicata inidonea a provare i rimborsi o le compensazioni, poiché priva di indicazioni nominative, di riferimenti alla provenienza e del responsabile dell’elaborazione, oltre che collegata a una compilazione incompleta del modello 770. La Corte ha inoltre escluso che il giudice tributario fosse tenuto ad acquisire d’ufficio ulteriori prove, trattandosi di una facoltà discrezionale che non può supplire all’onere probatorio della parte. L’ENPAF è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Costituisce la base normativa per la liquidazione e l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, comprese le ritenute non versate.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Riguardano la valutazione delle prove e il principio secondo cui il giudice deve decidere sulla base delle prove proposte dalle parti, valutandole secondo il proprio prudente apprezzamento.
Codice di procedura civile, artt. 61 e 191
Disciplinano la consulenza tecnica e la nomina del consulente; non impongono al giudice di disporre accertamenti tecnici quando la parte non abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per vizio della motivazione su fatti decisivi; nel caso concreto nessuno dei due motivi è stato ritenuto fondato.
D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 5
Ha abrogato la disposizione che attribuiva alle commissioni tributarie il potere di acquisire d’ufficio determinati documenti; anche anteriormente all’abrogazione, tale potere era comunque discrezionale e non sostitutivo dell’onere della prova gravante sulla parte.
Art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Attribuiva alle commissioni tributarie la facoltà di acquisire d’ufficio documenti necessari per la decisione. La Corte chiarisce che tale facoltà non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie della parte.
Massime di principio
- In materia tributaria, chi contesta una cartella o sostiene di avere effettuato compensazioni, rimborsi o versamenti deve fornire una prova documentale completa, attendibile e riconducibile con certezza all’operazione contestata.
- Documenti privi di intestazione, nominativi, provenienza, sottoscrizione o collegamento con le dichiarazioni fiscali possono essere ritenuti insufficienti, anche se formalmente prodotti in giudizio.
- Il giudice tributario può valutare negativamente la documentazione anche sulla base del suo insieme e del confronto con dichiarazioni o modelli fiscali incompleti o incoerenti.
- L’acquisizione d’ufficio di ulteriori documenti o l’eventuale consulenza tecnica sono strumenti discrezionali del giudice e non sostituiscono l’onere della prova gravante sul contribuente o sull’ente.
- Per contestare efficacemente un accertamento automatizzato è opportuno produrre fin dal primo grado documentazione tracciabile, nominativa, sottoscritta e coerente con i modelli fiscali e con le scritture contabili.
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