Cassazione Penale, Sentenza n. 20861/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ponte ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della libertà che gli aveva imposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tra le ore 15:00 e le ore 16:00 giornaliere. Il ricorrente contestava la mancanza di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari indicate dal Tribunale (pericolo di recidiva), rilevando che il fatto contestato risaliva al 16 novembre 2023, oltre un anno prima dell'ordinanza, e sostenendo che non era stata adeguatamente valutata la temporalità e l'effettiva gravità o pericolosità attuale del soggetto.
La decisione
La corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale che aveva indicato, a sostegno della misura, la pericolosità del comportamento di Ponte (precedenti penali gravi in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio, violenza sessuale di gruppo), una condanna anteriore per fatto analogo ai sensi dell'art. 337 cod. pen., la condotta pericolosa concretatasi nella fuga ad alta velocità con rischio per terzi e per gli agenti e un comportamento processuale scorretto (negazione dei fatti dichiarati dagli agenti). La Corte ha inoltre osservato che il requisito dell'attualità non equivale a un'immediatezza temporale assoluta e che il Tribunale aveva valutato proporzionatamente la misura, ritenendo eccessiva la custodia cautelare in carcere richiesta dal PM poiché dopo l'evento non risultano ulteriori fatti penalmente rilevanti. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
La norma è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso e imporre la sanzione pecuniaria e le spese processuali al ricorrente.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
La disposizione regolamentare è richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
art. 337 cod. pen.
è già stato condannato in primo grado ex artt. 337 cod. pen., per un fatto analogo a quello oggetto del presente procedimento
La Corte considera la pregressa condanna per un fatto analogo come elemento rilevante ai fini della valutazione del pericolo di recidiva e della necessità della misura cautelare.
Massime di principio
- L'attualità delle esigenze cautelari non si traduce necessariamente in un requisito di prossimità temporale assoluta rispetto al fatto: il giudice valuta il rischio concreto di recidiva e la pericolosità dell'indagato anche se il fatto risale a tempo indietro.
- Precedenti penali gravi e condanne per fatti analoghi costituiscono elementi significativi nella valutazione del pericolo di recidiva e possono giustificare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere, se proporzionate.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve essere articolata e priva di manifeste illogicità: se il giudice spiega i presupposti del pericolo di recidiva (es. gravità del fatto, modalità della condotta, personalità dell'indagato) la decisione è difficilmente annullabile per carenza motivazionale.
- Il giudice deve bilanciare l'esigenza cautelare con la proporzionalità della misura; la presenza di elementi attenuanti (assenza di ulteriori fatti dopo l'evento) può giustificare una misura meno grave della custodia cautelare.
- La mancata adesione pedissequa alla temporalità dell'evento non annulla la valutazione cautelare se sussistono indici concreti di pericolosità attuale o di rischio di reiterazione.
- Nel proporre ricorso contro provvedimenti cautelari è essenziale contestare in modo specifico e argomentato i punti della motivazione del giudice: censure generiche o non confrontanti con la motivazione articolata del giudice sono destinate a risultare infondate.
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