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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-507/21

Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 8 September 2022. — Puma SE and Others v European Commission. — Appeal – Dumping – Imports of certain footwear with uppers of leather originating in the People’s Republic of China and Vietnam – Implementation of the judgment of the Court of Justice in Joined Cases C‑659/13 and C‑34/14 – Reimposition of a definitive anti-dumping duty – Competence ratione temporis – Principle of non-discrimination. — Case C-507/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Puma contro i regolamenti con cui la Commissione ha reimposto dazi antidumping su calzature originarie di Cina e Vietnam. Ha ritenuto che la Commissione fosse competente a intervenire nel 2016, che la misura fosse proporzionata perché limitata al periodo originario di applicazione dei dazi e necessaria per eseguire le precedenti sentenze, e che non vi fosse discriminazione illegittima rispetto ad altri importatori. L’appello è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese.

Ricorso di Puma avverso la reimposizione, da parte della Commissione, di dazi antidumping definitivi su calzature con tomaia in cuoio originarie di Cina e Vietnam, in attuazione della sentenza C-659/13 e C-34/14, con contestazione della competenza temporale, della proporzionalità e della non discriminazione.

La questione giuridica

Se la Commissione fosse competente, ratione temporis, ad adottare nel 2016 i regolamenti di esecuzione che reimpon evano i dazi antidumping; se tale reimposizione violasse il principio di proporzionalità; e se il diverso trattamento rispetto ad altri importatori, alla luce del regolamento di esecuzione 2016/223 e della gestione delle richieste di rimborso, integrasse una violazione del principio di non discriminazione o consentisse alla Commissione di trarre vantaggio dal proprio illecito.

Principio di diritto

La Commissione era competente, dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1036, a reimporre con regolamenti di esecuzione i dazi antidumping annullati o dichiarati invalidi, anche per importazioni effettuate nel periodo di vigenza dei precedenti regolamenti; tale reimposizione, finalizzata ad attuare la sentenza della Corte e a ripristinare la protezione dell’industria dell’Unione per il periodo considerato, non viola il principio di proporzionalità. La differenza di trattamento lamentata da Puma non era idonea a fondare una violazione del principio di non discriminazione, poiché derivava da scelte istituzionali e dal diverso quadro procedurale applicabile, mentre la mancata restituzione dei dazi non discendeva dal regolamento 2016/223 ma dalla successiva reimposizione dei dazi stessi; l’impugnazione è stata quindi respinta integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 384/96
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) n. 37/2014
  • Articolo 9, paragrafo 4, Regolamento (CE) n. 384/96
  • Articolo 9, paragrafo 4, Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 9, paragrafo 4, Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 15, paragrafo 3, Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, Regolamento (UE) n. 37/2014
  • Articolo 217, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
  • Articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
  • Articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009
  • Regolamento (CE) n. 1472/2006
  • Regolamento (CE) n. 553/2006
  • Regolamento (CE) n. 388/2008
  • Decisione di esecuzione 2014/149/UE

Reimposizione di dazi antidumping su calzature originarie di Cina e Vietnam

La pronuncia riguarda un appello proposto da Puma SE e da altre società del gruppo contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento contro tre regolamenti di esecuzione della Commissione del 2016, adottati per reimporre dazi antidumping definitivi su determinate calzature con tomaia di cuoio provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam. La controversia si inserisce nell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.

Contesto normativo e procedurale

Il quadro normativo rilevante ha visto succedersi il regolamento (CE) n. 384/96, il regolamento (CE) n. 1225/2009 e, infine, il regolamento (UE) 2016/1036. La Corte richiama in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036, nonché l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014, che conteneva disposizioni transitorie. Sono inoltre richiamati gli articoli 217, 221 e 236 del codice doganale comunitario, oltre all’articolo 266 TFUE, in quanto la Commissione ha adottato i regolamenti impugnati per dare esecuzione alla sentenza di invalidità pronunciata dalla Corte.

Origine della controversia

Nel 2006 erano stati introdotti dazi antidumping provvisori e poi definitivi con il regolamento (CE) n. 1472/2006, successivamente estesi e prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. In una precedente causa, la Corte di giustizia aveva dichiarato invalidi tali atti nella misura in cui non erano state esaminate le richieste di market economy treatment (MET) e individual treatment (IT) presentate da alcuni esportatori cinesi e vietnamiti. Dopo la sentenza del 4 febbraio 2016, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2016/223 per avviare la procedura di riesame e, poi, i regolamenti di esecuzione 2016/1395, 2016/1647 e 2016/1731 per reimporre i dazi nei confronti degli esportatori interessati.

Questioni sollevate in appello

Puma ha dedotto tre motivi principali:

  • incompetenza ratione temporis della Commissione a causa delle disposizioni transitorie del regolamento n. 37/2014;
  • violazione del principio di proporzionalità, perché la reimposizione dei dazi sarebbe stata inutile e eccessiva;
  • violazione del principio di non discriminazione e del divieto di trarre vantaggio dal proprio illecito, per il diverso trattamento rispetto ad altri importatori che avevano ottenuto il rimborso.

Competenza della Commissione e motivazione del Tribunale

La Corte respinge la censura di difetto di motivazione: il Tribunale aveva chiarito che, al momento dell’adozione dei regolamenti impugnati, era già applicabile il regolamento 2016/1036, entrato in vigore il 20 luglio 2016. In base all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione era competente a imporre e reimporre i dazi antidumping mediante regolamento. Le disposizioni transitorie dell’articolo 3 del regolamento n. 37/2014 non erano più rilevanti una volta cessata l’applicazione del regolamento n. 1225/2009.

Proporzionalità della reimposizione

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ricorda che i regolamenti impugnati avevano la sola funzione di reimporre i dazi originari, correggendo le illegittimità accertate nella sentenza del 2016, e che essi riguardavano solo le importazioni avvenute tra il 7 ottobre 2006 e il 31 marzo 2011, cioè durante il periodo di efficacia dei precedenti regolamenti. La reimposizione era dunque coerente con l’obbligo di esecuzione della sentenza ai sensi dell’articolo 266 TFUE e non eccedeva quanto necessario per mantenere, se del caso, la protezione dell’industria dell’Unione nel periodo interessato.

Non discriminazione, rimborso dei dazi e ruolo del regolamento 2016/223

La Corte riconosce che il ragionamento del Tribunale sulla non discriminazione era viziato da errore, ma sostituisce la motivazione. La differenza di trattamento tra Puma e altri importatori non derivava dal regolamento 2016/223, bensì dal diverso esito delle procedure riguardanti altri esportatori e dalla successiva reimposizione dei dazi. Inoltre, il meccanismo dell’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale non impediva alla Commissione di adottare i regolamenti di reimposizione né imponeva di mantenere il rimborso quando, in base all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 384/96, sussistevano dumping e pregiudizio. La pretesa disparità non era quindi idonea a fondare l’annullamento.

Dispositivo e principio finale

La Corte respinge integralmente l’appello e condanna le ricorrenti alle spese. Il principio affermato è che, in un procedimento di attuazione di una sentenza di invalidità in materia antidumping, la Commissione può reimporre i dazi con effetto limitato al periodo originario di applicazione, purché operi sul presupposto normativo vigente al momento dell’adozione e nel rispetto dell’obbligo di riesame delle condizioni sostanziali; non sussiste violazione del principio di non discriminazione solo perché alcuni operatori, in ragione del diverso sviluppo di altre procedure, abbiano ottenuto un rimborso non più mantenibile dopo la reimposizione.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingcommercio internazionalediritto doganaleprincipio di proporzionalitàprincipio di non discriminazione

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