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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-659/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 8 settembre 2022. — ET contro Ministerstvo životního prostředí. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) – Nozione di “esemplari di specie animale nati e allevati in cattività” – Regolamento (CE) n.°865/2006 – Articolo 1, punto 3 – Nozione di “riserva riproduttiva” – Articolo 54, punto 2 – Costituzione della riserva riproduttiva – Controllo dell’ascendenza. — Causa C-659/20

Giurisprudenza europea62020CJ0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso restrittivo le deroghe al divieto di commercio di esemplari di specie protette inserite nell’allegato A del regolamento n. 338/97. Chiarisce che la nozione di "riserva riproduttiva" non si estende agli ascendenti mai detenuti dall’allevamento e che l’autorità competente può controllare l’origine della linea di allevamento per verificare la legittimità della deroga. In presenza di prelievi in natura nocivi per la specie, non può essere riconosciuto lo status di esemplare nato e allevato in cattività, neppure invocando proprietà o affidamento legittimo.

Specie CITES e allevamento in cattività: la Corte chiarisce che la "riserva riproduttiva" riguarda solo gli animali effettivamente utilizzati dall’operazione di allevamento e che, per autorizzare la commercializzazione, può essere verificata anche l’origine degli ascendenti non appartenenti a tale riserva.

La questione giuridica

Nel rinvio pregiudiziale si chiedeva, in sostanza: 1) se la nozione di "riserva riproduttiva" di cui all’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006 comprenda anche gli ascendenti degli esemplari allevati che non siano mai stati posseduti o detenuti dall’allevamento; 2) se, ai fini dell’articolo 54, punto 2, del medesimo regolamento, le autorità possano verificare l’origine di tali ascendenti per accertare la legittima costituzione della riserva; 3) se, in tale valutazione, possano rilevare ulteriori circostanze come la buona fede, l’affidamento legittimo o una disciplina nazionale meno restrittiva precedente all’adesione all’Unione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la "riserva riproduttiva" ai sensi dell’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006 comprende solo gli animali effettivamente utilizzati nell’operazione di allevamento e non anche i loro ascendenti mai posseduti o detenuti da tale operazione. Inoltre, ai fini dell’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, le autorità nazionali possono esaminare l’ascendenza degli esemplari per verificare se la riserva sia stata costituita conformemente alle regole applicabili e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie; se gli ascendenti, pur non appartenendo alla riserva, sono stati prelevati in natura in un periodo in cui la specie era già nell’appendice I CITES, l’esemplare non può essere qualificato come nato e allevato in cattività e la deroga commerciale è preclusa. Né il diritto di proprietà né il legittimo affidamento impediscono tale interpretazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 338/97
  • Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97
  • Regolamento (CE) n. 865/2006
  • Articolo 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 865/2006
  • Articolo 54, punto 2, del regolamento (CE) n. 865/2006
  • Articolo 55 del regolamento (CE) n. 865/2006
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo II, paragrafo 1, della CITES
  • Risoluzione conf. 10.16 della CITES
  • Risoluzione conf. 12.10 della CITES

Specie protette, allevamento in cattività e nozione di riserva riproduttiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) in materia di commercio di specie protette, con particolare riferimento a cinque pappagalli Ara giacinto nati in cattività. La questione nasce dal rifiuto dell’amministrazione ceca di concedere una deroga al divieto di commercializzazione previsto dal regolamento n. 338/97.

Fatti e procedimento principale

ET, allevatore nella Repubblica ceca, aveva chiesto l’autorizzazione a commercializzare cinque esemplari nati nel 2014 nel proprio allevamento. La controversia dipendeva dall’origine della linea riproduttiva: i nonni degli animali erano stati importati in passato in circostanze ritenute incompatibili con la CITES, mentre i genitori erano nati in cattività in Repubblica ceca e l’acquisizione da parte di ET non era contestata. L’autorità amministrativa ha negato la deroga ritenendo che non fosse provata la costituzione lecita della riserva riproduttiva, poiché i registri relativi alla coppia di nonni erano irregolari e l’origine degli esemplari non era chiara. Dopo il rigetto dei ricorsi amministrativo e giurisdizionale, il giudice di cassazione amministrativa ha sollevato tre questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama la CITES, in particolare l’articolo II, paragrafo 1, che impone una regolamentazione particolarmente rigorosa del commercio di specie minacciate. Nel diritto dell’Unione sono centrali il regolamento n. 338/97, soprattutto l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, lettera d), che vieta il commercio degli esemplari dell’allegato A salvo deroga per gli esemplari nati e allevati in cattività, e il regolamento n. 865/2006, in particolare:

  • articolo 1, punto 3, sulla nozione di "riserva riproduttiva";
  • articolo 54, punto 2, sulla condizione che la riserva sia stata costituita conformemente alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie;
  • articolo 55, sulla determinazione dell’ascendenza. La Corte richiama anche l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali e il principio della tutela del legittimo affidamento.

Prima questione: contenuto della nozione di riserva riproduttiva

La Corte interpreta l’articolo 1, punto 3, del regolamento n. 865/2006 alla luce della lettera della disposizione, del contesto e degli obiettivi del sistema CITES/Unione. Conclude che la nozione di "riserva riproduttiva" si riferisce agli animali effettivamente utilizzati nell’operazione di allevamento a fini di riproduzione e non include gli ascendenti mai posseduti o detenuti dall’allevamento. Il ragionamento valorizza il fatto che la normativa CITES richiede l’identificazione precisa dell’operazione, del proprietario, del gestore e degli impianti, il che esclude una nozione puramente astratta di processo riproduttivo svincolato da una concreta struttura di allevamento.

Seconda e terza questione: controllo dell’ascendenza e condizioni per la deroga

La Corte afferma che l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006, in combinato disposto con l’articolo 55, consente alle autorità competenti di verificare l’ascendenza degli animali al fine di accertare se la riserva riproduttiva sia stata costituita regolarmente e senza pregiudizio per la sopravvivenza della specie in natura. Tale controllo è coerente con la logica di interpretazione restrittiva delle deroghe al divieto di commercio. La Corte precisa però che non conta, in sé, se gli ascendenti siano stati acquistati conformemente alla normativa vigente al momento della loro acquisizione: ciò che rileva è che, al momento del prelievo in natura, esso non sia stato nocivo per la sopravvivenza della specie. Se, come nel caso di specie, la specie era già inserita nell’appendice I CITES, il prelievo va considerato nocivo e la deroga commerciale non può essere concessa.

Diritto di proprietà e legittimo affidamento

La Corte esclude che questa interpretazione sia incompatibile con il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, poiché tale diritto non è assoluto e può subire restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale, tra cui la tutela della fauna selvatica. Esclude anche che il legittimo affidamento o il fatto che, in passato, il quadro normativo nazionale fosse meno severo possano alterare l’esito, poiché la disciplina nuova si applica agli effetti futuri di situazioni sorte sotto il regime precedente. Quanto alla restituzione giudiziaria della coppia di nonni al precedente importatore, la Corte la considera irrilevante ai fini della verifica richiesta dall’articolo 54, punto 2, anche perché intervenuta prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • gli ascendenti degli esemplari allevati, se mai posseduti o detenuti dall’operazione di allevamento, non fanno parte della "riserva riproduttiva";
  • l’articolo 54, punto 2, del regolamento n. 865/2006 osta a qualificare come nato e allevato in cattività un esemplare i cui ascendenti, estranei alla riserva riproduttiva, siano stati acquisiti da terzi prima dell’entrata in vigore dei regolamenti in modo nocivo per la sopravvivenza della specie in natura. La conseguenza pratica è la preclusione della deroga al divieto di commercializzazione ex articolo 8 del regolamento n. 338/97.

Come è indicizzato

Materietutela della fauna selvaticacommercio di specie protettecitesallevamento in cattivitàdiritto di proprietà

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