Corte di giustizia, Sentenza C-716/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 settembre 2022. — RTL Television GmbH contro Grupo Pestana S.G.P.S., S.A. e SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Nozione di “ritrasmissione via cavo” – Operatore del servizio di ritrasmissione non avente la qualità di cablodistributore – Distribuzione simultanea, invariata e integrale di programmi radiofonici o televisivi diffusi via satellite e destinati ad essere captati dal pubblico, effettuata dal gestore di un albergo, mediante un’antenna parabolica, via cavo e mediante apparecchi di ricezione radiotelevisiva – Insussistenza. — Causa C-716/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito della nozione di "ritrasmissione via cavo" della direttiva 93/83 in una controversia tra RTL e società del gruppo Pestana relativa alla diffusione di canali televisivi nelle camere di hotel. Ha escluso che gli alberghi possano essere assimilati a distributori via cavo e ha precisato che la direttiva non amplia, di per sé, i diritti esclusivi degli organismi di radiodiffusione. La soluzione si fonda sulla natura della direttiva, pensata per regolare i rapporti con i cablodistributori tradizionali e non per ricomprendere soggetti che offrono un servizio alberghiero.
Nozione di "ritrasmissione via cavo" ex direttiva 93/83: esclusa la distribuzione di programmi TV negli alberghi da parte di soggetti non qualificabili come distributori via cavo
La questione giuridica
Se la nozione di "ritrasmissione via cavo" dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 comprenda anche la distribuzione al pubblico, simultanea, invariata e integrale via cavo di programmi radiofonici o televisivi effettuata da un soggetto che non sia un organismo di radiodiffusione; e se la distribuzione nelle camere di albergo, mediante cavo coassiale, dei programmi di un’emittente televisiva diffusi via satellite costituisca una tale ritrasmissione ai fini della direttiva.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, letto con l’articolo 8, paragrafo 1, non attribuisce agli organismi di radiodiffusione un autonomo diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo; la direttiva disciplina soltanto le modalità di esercizio dei diritti nei rapporti con i distributori via cavo tradizionali. Di conseguenza, la distribuzione simultanea, invariata e integrale di programmi radiotelevisivi via satellite nelle camere di un albergo, effettuata da un soggetto che non è un distributore via cavo ai sensi della direttiva, non costituisce "ritrasmissione via cavo" in tale senso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/83/CEE
- Direttiva 2001/29/CE
- Direttiva 2006/115/CE
- Accordo ADPIC
- Articolo 11 bis della Convenzione di Berna
- Articolo 13 della Convenzione di Roma
- Articolo 14, paragrafo 3, dell’Accordo ADPIC
- Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 93/83/CEE
- Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/83/CEE
- Articolo 10 della direttiva 93/83/CEE
- Articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE
- Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/115/CE
Nozione di "ritrasmissione via cavo" e diffusione nei locali alberghieri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) in una controversia tra RTL Television GmbH e due società del gruppo Pestana relativa alla messa a disposizione, nelle camere di albergo, di trasmissioni di un canale RTL ricevute via satellite e distribuite via cavo coassiale. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Fatti e procedimento principale
RTL sosteneva che la diffusione del proprio canale nelle camere degli hotel richiedesse una sua previa autorizzazione e chiedeva il pagamento di un compenso e l’adozione di misure per impedire future messe a disposizione non autorizzate. I giudici portoghesi di merito avevano però escluso che si trattasse di "ritrasmissione" ai sensi del diritto interno, valorizzando la circostanza che le convenute non erano organismi di radiodiffusione. Il giudice di legittimità ha quindi chiesto alla Corte se la nozione di ritrasmissione via cavo includa anche la distribuzione via cavo di programmi effettuata da soggetti diversi dai cablodistributori in senso tradizionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava in sostanza:
- se la definizione di "ritrasmissione via cavo" comprenda solo la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un’emissione di un altro organismo di radiodiffusione, oppure anche la distribuzione al pubblico, simultanea e integrale via cavo, di un’emissione primaria destinata al pubblico, anche se effettuata da un soggetto non radiodiffusore;
- se la distribuzione nelle camere d’albergo, mediante cavo coassiale, di programmi televisivi diffusi via satellite integri una ritrasmissione via cavo ai sensi della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama, oltre all’articolo 267 TFUE, la direttiva 93/83/CEE, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 3, sulla definizione di "ritrasmissione via cavo";
- articolo 8, paragrafo 1, sul rispetto dei diritti d’autore e diritti connessi;
- articolo 9, paragrafo 1, sull’esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo tramite società di gestione collettiva;
- articolo 10, che esclude l’applicazione dell’articolo 9 ai diritti esercitati dagli organismi di radiodiffusione sulle proprie emissioni. Sono inoltre richiamate la direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2006/115/CE, nonché l’Accordo ADPIC, la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma, come contesto di protezione internazionale e unionale dei diritti connessi.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che la nozione di "ritrasmissione via cavo" è definita, ai fini della direttiva 93/83, come ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, di un’emissione primaria proveniente da un altro Stato membro. Tuttavia, tale nozione presuppone il contesto tipico della distribuzione cablata tradizionale e non richiede che il soggetto che ritrasmette sia esso stesso un organismo di radiodiffusione.
La Corte chiarisce però che la direttiva 93/83 non istituisce un autonomo diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo; essa si limita a disciplinare le modalità di esercizio dei diritti in relazione ai cablodistributori e a garantire che la ritrasmissione via cavo di emissioni provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei diritti d’autore e connessi. La disciplina convenzionale internazionale evocata non consente di ampliare tale nozione oltre il suo ambito proprio, perché riguarda la radiodiffusione classica via etere e non la ritrasmissione via cavo in senso unionale.
Soprattutto, la Corte sottolinea che la direttiva 93/83 è stata adottata per facilitare la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo nel mercato audiovisivo europeo, in un’ottica di certezza del diritto e di negoziazione con i distributori via cavo tradizionali. Le strutture alberghiere non rientrano nella nozione di "distributore via cavo" o "cablodistributore" ai sensi della direttiva. Interpretare diversamente la norma finirebbe per estendere indebitamente il diritto connesso degli organismi di radiodiffusione oltre i limiti stabiliti dalla direttiva 2006/115 e altererebbe l’equilibrio tra i diversi diritti di proprietà intellettuale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che:
- non prevede alcun diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo ai sensi di tale disposizione;
- non costituisce ritrasmissione via cavo la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, quando sia effettuata da un soggetto diverso da un distributore via cavo ai sensi della direttiva, quale un albergo.
Principio affermato
La direttiva 93/83 non consente di qualificare come "ritrasmissione via cavo" la mera diffusione nelle camere d’albergo di programmi televisivi ricevuti via satellite e redistribuiti internamente mediante cavo, né attribuisce agli organismi di radiodiffusione un diritto esclusivo ulteriore rispetto a quello esercitabile nei confronti dei cablodistributori tradizionali.
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