Corte di giustizia, Sentenza C-263/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 settembre 2022. — Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) contro Administración General del Estado e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezione – Copie per uso privato – Prelievo – Esenzione ex ante – Certificato di esenzione rilasciato da un’entità di diritto privato controllata dalle sole società di gestione dei diritti d’autore – Poteri di controllo di tale entità. — Causa C-263/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il sistema spagnolo del compenso per copia privata alla luce della direttiva 2001/29 e del principio di uguaglianza. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE l’attribuzione della gestione di esenzioni e rimborsi a una persona giuridica controllata dagli organismi di gestione collettiva, a condizione che operi con criteri oggettivi, senza discrezionalità e con possibilità di ricorso a un organo indipendente. Ha inoltre ritenuto legittimo consentire a tale ente l’accesso alle informazioni necessarie ai controlli, anche contabili, purché siano rispettati riservatezza e limiti funzionali.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE del sistema spagnolo di esenzione e rimborso del compenso per copia privata gestito da un ente controllato dagli organismi di gestione collettiva e dei poteri di controllo a esso attribuiti.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio di parità di trattamento ostino a una normativa nazionale che affida a una persona giuridica costituita e controllata dagli organismi di gestione dei diritti d’autore la gestione delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata, nonché il potere di richiedere informazioni, anche contabili, ai soggetti interessati senza che possa opporsi il segreto commerciale.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio di parità di trattamento non ostano a che la gestione delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata sia affidata a un ente di diritto privato costituito e controllato dagli organismi di gestione collettiva, né a che tale ente possa ottenere le informazioni necessarie ai controlli, anche in deroga al segreto commerciale, purché il sistema preveda criteri oggettivi, decisioni tempestive e non discrezionali, un ricorso dinanzi a un organo indipendente e l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 2 della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 6 della direttiva 2001/29/CE
- Direttiva 2014/26/UE
- Articolo 1 della direttiva 2014/26/UE
- Articolo 3 della direttiva 2014/26/UE
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Compenso per copia privata e poteri di controllo dell’ente gestore
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo relativo al sistema nazionale di equo compenso per copia privata introdotto dopo la sentenza EGEDA (C‑470/14). Il giudizio principale è promosso da Ametic contro l’Amministrazione spagnola e riguarda l’annullamento di disposizioni del Real Decreto 1398/2018, attuativo dell’articolo 25 della legge spagnola sulla proprietà intellettuale.
Contesto normativo
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, che consente agli Stati membri di prevedere l’eccezione per copia privata purché i titolari ricevano un equo compenso;
- l’articolo 5, paragrafo 5, sul limite delle eccezioni;
- i considerando 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29, relativi al giusto equilibrio, al danno subito dai titolari e all’indennizzo;
- la direttiva 2014/26/UE, in particolare l’articolo 3 e i considerando 2, 14 e 26, per qualificare gli organismi di gestione collettiva e i proventi dei diritti.
Nel diritto spagnolo, l’articolo 25 della legge sulla proprietà intellettuale prevede un prelievo per copia privata, un sistema di esenzioni e rimborsi e l’istituzione di una persona giuridica costituita dagli organismi di gestione, incaricata di gestire esenzioni, rimborsi e controlli.
Fatti e procedimento principale
Secondo il giudice del rinvio, gli acquisti di apparecchi e supporti effettuati per usi esclusivamente professionali, e chiaramente estranei alla copia privata, possono essere esentati tramite un certificato rilasciato dall’ente gestore. In mancanza del certificato, il soggetto paga il compenso e può poi chiederne il rimborso. La stessa persona giuridica è autorizzata a svolgere controlli sui soggetti interessati, che non possono opporre il segreto della contabilità commerciale.
Il Tribunal Supremo dubitava della compatibilità di questo assetto con il diritto UE, perché l’ente è costituito e controllato dagli organismi che rappresentano i creditori del compenso, il che potrebbe generare uno squilibrio a danno dei debitori.
Questione pregiudiziale e ragionamento della Corte
La Corte riformula le questioni e verifica, da un lato, se la direttiva 2001/29 e il principio di parità di trattamento ostino a che la gestione di esenzioni e rimborsi sia affidata a un ente controllato dagli organismi di gestione; dall’altro, se sia compatibile con il diritto UE il potere di richiedere informazioni, anche contabili, per i controlli.
Quanto al primo profilo, la Corte ricorda che:
- gli Stati membri hanno un ampio margine nel definire il sistema di compenso per copia privata;
- l’utente finale deve essere il soggetto che sopporta in definitiva l’onere del prelievo;
- il sistema deve escludere dal compenso gli acquisti destinati a usi manifestamente estranei alla copia privata;
- il diritto al rimborso o all’esenzione deve essere effettivo e non eccessivamente difficile da esercitare.
La Corte osserva che affidare la gestione a un ente costituito e controllato dagli organismi di gestione può rispondere a esigenze di semplicità ed efficacia e non è di per sé contrario alla direttiva o al principio di parità di trattamento. Tuttavia, il sistema è compatibile solo se:
- i certificati di esenzione e i rimborsi sono concessi in tempi adeguati;
- la decisione si basa su criteri oggettivi e non discrezionali;
- il diniego è impugnabile dinanzi a un organo indipendente.
Sulla seconda questione, la Corte ritiene che la possibilità di acquisire informazioni necessarie ai controlli sia intrinseca a un sistema di copia privata efficace. L’ente incaricato deve poter verificare se sussistono i presupposti per l’esenzione o il rimborso e, se del caso, calcolare e riscuotere il compenso dovuto. L’esclusione del segreto della contabilità commerciale è quindi compatibile con la direttiva, purché i controlli siano limitati a quanto necessario e l’ente sia tenuto alla riservatezza delle informazioni acquisite.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio di parità di trattamento non ostano:
- alla gestione di esenzioni e rimborsi affidata a una persona giuridica costituita e controllata dagli organismi di gestione collettiva, se il sistema è oggettivo, tempestivo e impugnabile;
- al potere di tale persona giuridica di richiedere informazioni necessarie ai controlli, anche contabili, senza che possa opporsi il segreto commerciale, purché sia garantita la riservatezza.
Principi affermati
La pronuncia conferma che il sistema di copia privata può essere organizzato dagli Stati membri con soluzioni amministrative affidate a soggetti di gestione collettiva, ma solo a condizione che non venga compromesso il “giusto equilibrio” tra titolari dei diritti e utenti finali. In particolare, il controllo affidato a un ente vicino ai creditori non è vietato in sé, ma richiede garanzie procedurali effettive e rimedi indipendenti.
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