Corte di giustizia, Sentenza C-614/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 settembre 2022. — AS Lux Express Estonia contro Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Norma generale che impone un obbligo di trasporto gratuito di alcune categorie di passeggeri – Obbligo per l’autorità competente di concedere agli operatori una compensazione di servizio pubblico – Metodo di calcolo. — Causa C-614/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale estone, ha chiarito che il trasporto gratuito imposto per legge a favore di alcune categorie di passeggeri rientra nella nozione di obbligo di servizio pubblico del regolamento n. 1370/2007. Ha inoltre affermato che, per gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, la compensazione è dovuta e deve coprire l’effetto finanziario netto dell’onere, evitando una compensazione eccessiva. La terza questione è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica, mentre non è stato necessario rispondere alla quarta.
Obbligo di trasporto gratuito di talune categorie di passeggeri imposto dalla legge nazionale: qualificazione come obbligo di servizio pubblico e diritto alla compensazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007
La questione giuridica
Se l’obbligo imposto da una legge nazionale ai vettori che svolgono servizi pubblici di trasporto di linea di trasportare gratuitamente determinate categorie di passeggeri costituisca un "obbligo di servizio pubblico" ai sensi del regolamento n. 1370/2007; se, in tal caso, le autorità competenti possano escludere la compensazione per tale obbligo o debbano concederla; se l’articolo 3, paragrafo 3, consenta l’esclusione dal regolamento di norme generali relative a categorie di passeggeri diverse da quelle espressamente indicate; e quali criteri vadano applicati per calcolare la compensazione evitando una sovracompensazione.
Principio di diritto
L’obbligo previsto da una legge nazionale che impone a tutti i vettori di trasporto pubblico di linea di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri costituisce un obbligo di servizio pubblico ai sensi del regolamento n. 1370/2007; quando tale obbligo è stabilito da una norma generale che fissa una tariffa massima o il trasporto gratuito per alcune categorie di passeggeri, l’autorità competente è tenuta a concedere una compensazione per l’effetto finanziario netto dell’obbligo, calcolata secondo i parametri del regolamento e senza sovracompensazione. La compensazione va commisurata alla differenza tra la situazione con e senza l’obbligo, e non può essere negata per il solo fatto che l’obbligo sia imposto dalla legge nazionale senza contratto di servizio pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 73 CE (ora articolo 93 TFUE)
- Articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, paragrafo 2, TFUE)
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Regolamento (UE) 2016/2338
- Regolamento (CEE) n. 1191/69
- Decisione 65/271/CEE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Obbligo di trasporto gratuito di alcune categorie di passeggeri e compensazione nel trasporto pubblico
La Corte di giustizia, Prima Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Tallinna Halduskohus nell’ambito di una controversia tra Lux Express Estonia AS e il ministero estone competente. Al centro del caso vi è l’articolo 34 dell’ÜTS, legge estone che impone ai vettori di trasporto pubblico di linea di trasportare gratuitamente alcune categorie di passeggeri, senza alcuna compensazione statale.
Fatti e procedimento principale
Lux Express Estonia AS, operatore privato di servizi commerciali di trasporto in autobus, ha chiesto il risarcimento del lucro cessante asseritamente subito per effetto dell’obbligo di trasporto gratuito previsto dal diritto estone. Il ministero ha respinto la domanda sul rilievo che la legge nazionale escludeva ogni compensazione. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se tale obbligo rientrasse nel regolamento n. 1370/2007 e se lo Stato dovesse corrispondere una compensazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 1, l’articolo 2, lettere a), b), e), l), l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), l’articolo 6, l’articolo 9 e l’allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007;
- l’articolo 108 TFUE;
- il precedente regolamento (CEE) n. 1191/69 e la decisione 65/271/CEE, richiamati per l’evoluzione della disciplina sulla compensazione degli obblighi tariffari di natura sociale.
Prima questione: qualificazione dell’obbligo come obbligo di servizio pubblico
La Corte osserva che l’obbligo imposto dall’articolo 34 dell’ÜTS deriva da una disposizione legislativa di carattere generale, adottata da un’autorità pubblica competente nel settore dei trasporti. Tale obbligo mira a garantire l’accessibilità del trasporto pubblico a categorie sociali particolari, come i bambini in età prescolare e talune persone con disabilità, ed è difficilmente assumibile da un operatore in base al solo interesse commerciale.
Da ciò la Corte deduce che l’obbligo in questione rientra nella nozione di "obbligo di servizio pubblico" dell’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1370/2007. La circostanza che non sia stato concluso un contratto di servizio pubblico non esclude l’applicabilità del regolamento, poiché l’articolo 3 contempla anche le norme generali.
Seconda questione: obbligo di compensazione
La Corte afferma che il regolamento n. 1370/2007 non attribuisce alle autorità competenti una mera facoltà di compensare, ma impone di concedere una compensazione per gli effetti finanziari netti degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali. L’articolo 3, paragrafo 2, letto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e con l’allegato, richiede che la compensazione sia calcolata in modo obiettivo, trasparente e tale da evitare una compensazione eccessiva.
La Corte collega tale conclusione all’evoluzione della disciplina UE: dalla decisione 65/271/CEE al regolamento n. 1191/69, fino al regolamento n. 1370/2007, il legislatore dell’Unione ha perseguito l’obiettivo di evitare disparità concorrenziali dovute all’imposizione di obblighi sociali senza adeguata compensazione.
Terza questione: esclusione di altre categorie e notifica alla Commissione
La Corte dichiara la terza questione irricevibile perché ipotetica: la Repubblica di Estonia non aveva intrapreso alcuna iniziativa per avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, di escludere dal regolamento determinate norme generali. Di conseguenza, la Corte non esamina nel merito né l’estensione di tale facoltà a categorie diverse da quelle espressamente menzionate, né l’eventuale obbligo di notifica in assenza di compensazione.
Quarta questione: altri atti dell’Unione, inclusa la Carta
Poiché la Corte ha già risposto alle prime due questioni nel senso dell’applicabilità del regolamento n. 1370/2007 e dell’obbligo di compensazione, non è stato necessario rispondere alla questione subordinata relativa a eventuali altri fondamenti nel diritto dell’Unione, inclusa la Carta dei diritti fondamentali.
Quinta questione: criteri di calcolo della compensazione
La Corte precisa che la compensazione deve coprire l’effetto finanziario netto dell’obbligo, cioè la somma delle incidenze positive o negative sulle spese e sulle entrate dell’operatore, confrontando la situazione con obbligo e quella che si sarebbe verificata senza l’obbligo. Il lucro cessante derivante dalla vendita dei titoli di trasporto non è necessariamente un indice sufficiente o corretto, perché il danno economico dipende anche da fattori come la disponibilità residua di posti e i costi aggiuntivi effettivamente sopportati.
Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce dei fatti, l’importo corretto della compensazione e assicurare che non vi sia sovracompensazione.
Dispositivo e portata pratica
La Corte conclude che:
- l’obbligo di trasporto gratuito previsto dalla legge estone è un obbligo di servizio pubblico;
- le autorità competenti devono concedere una compensazione per l’effetto finanziario netto di tale obbligo;
- la compensazione deve essere calcolata secondo i criteri del regolamento n. 1370/2007 e non può eccedere l’effetto finanziario netto dell’obbligo.
Per gli operatori di trasporto e per le amministrazioni nazionali, la sentenza conferma che gli obblighi sociali imposti per legge nel trasporto pubblico non possono essere scaricati integralmente sulle imprese senza adeguato ristoro economico, salvo diversa disciplina compatibile con il regolamento europeo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 set 2022Corte di giustizia, Sentenza C-659/20
- Sentenza · 8 set 2022Corte di giustizia, Sentenza C-716/20
- Sentenza · 8 set 2022Corte di giustizia, Sentenza C-80/21
- Sentenza · 8 set 2022Corte di giustizia, Sentenza C-98/21
- Sentenza · 8 set 2022Corte di giustizia, Sentenza C-263/21
- Sentenza · 8 set 2022Corte di giustizia, Sentenza C-368/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →