Corte di giustizia, Sentenza C-80/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 settembre 2022. — E.K. e a. contro D.B.P. e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo ipotecario – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Prescrizione – Principio di effettività. — Cause riunite da C-80/21 a C-82/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite tre cause su mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero, ha ribadito che le clausole abusive devono essere espunte integralmente quando la loro soppressione parziale ne modificherebbe la sostanza. Ha inoltre escluso che il giudice nazionale possa sostituire tali clausole con norme suppletive o con interpretazioni correttive del contratto per preservarne la validità. Infine, ha ritenuto incompatibile con il principio di effettività una prescrizione decennale che decorra da ciascun pagamento anche se il consumatore non conosceva l’abusività della clausola.
Clausole abusive in mutui ipotecari indicizzati in valuta estera: divieto di “salvare” la clausola con modifiche giudiziali e incompatibilità, con il principio di effettività, di una prescrizione che decorre da ogni pagamento anche se il consumatore ignora l’abusività.
La questione giuridica
Nei rinvii C‑80/21 e C‑81/21: se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a interpretazioni nazionali che consentono al giudice di: a) dichiarare abusiva solo la parte di una clausola di conversione che la rende abusiva, lasciandola parzialmente efficace; b) integrare il contratto, dopo la soppressione della clausola abusiva, con una disposizione suppletiva di diritto nazionale o con un’interpretazione della volontà delle parti, anche se il consumatore accetta la nullità del contratto. Nella causa C‑82/21: se la stessa direttiva, letta alla luce del principio di effettività, osti a una regola nazionale secondo cui il termine di prescrizione decennale dell’azione restitutoria del consumatore decorre da ciascun pagamento, anche se il consumatore non conosceva l’abusività della clausola e il mutuo aveva durata superiore al termine prescrizionale.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a prassi giurisprudenziali nazionali che consentano di salvare una clausola abusiva eliminandone solo la parte illecita quando ciò ne alteri la sostanza, oppure di integrare il contratto con una norma suppletiva o con un’interpretazione della volontà delle parti per evitare la nullità, anche se il consumatore acconsente alla nullità; inoltre, il principio di effettività impedisce che il termine di prescrizione dell’azione restitutoria del consumatore decorra automaticamente da ogni pagamento, se ciò può scadere prima che il consumatore abbia potuto conoscere l’abusività della clausola, rendendo eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Clausole abusive nei mutui ipotecari indicizzati in valuta estera
La pronuncia, resa nelle cause riunite C‑80/21, C‑81/21 e C‑82/21, riguarda tre rinvii pregiudiziali del Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie in materia di mutui ipotecari stipulati da consumatori con banche polacche e indicizzati o espressi in franchi svizzeri. La Corte è chiamata a interpretare gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 alla luce di differenti soluzioni giurisprudenziali nazionali in tema di clausole di conversione e prescrizione delle azioni restitutorie.
Fatti e procedimenti principali
Nei procedimenti principali i consumatori chiedono la dichiarazione di nullità, totale o parziale, dei contratti di mutuo e la restituzione delle somme versate in eccedenza o indebitamente, sostenendo che alcune clausole di conversione e indicizzazione siano abusive. I contratti prevedevano la conversione tra zloty polacchi e franco svizzero mediante tassi fissati nelle tabelle della banca, con effetti sia sull’erogazione sia sul rimborso delle rate.
Per ciascuna causa il giudice del rinvio segnala che la giurisprudenza polacca tende a considerare abusive le clausole di conversione, ma diverge sulle conseguenze:
- nella causa C‑80/21, talune decisioni nazionali ammetterebbero di dichiarare abusiva solo la parte della clausola che richiede il consenso della banca per erogazione e rimborso in valuta estera;
- nella causa C‑81/21, si discute se il giudice possa integrare il contratto con una norma suppletiva di diritto nazionale dopo l’eliminazione della clausola abusiva;
- nella causa C‑82/21, è controverso il dies a quo della prescrizione dell’azione del consumatore per la restituzione di importi indebitamente versati.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e il contratto resta vincolante, se possibile, senza tali clausole;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- l’articolo 267 TFUE, base dei rinvii pregiudiziali.
Sul piano nazionale, sono citati il codice civile polacco, in particolare le norme su nullità, interpretazione del contratto, prescrizione e ripetizione dell’indebito, nonché la legge bancaria che disciplina il contratto di mutuo ipotecario.
Sulla prima questione nella causa C‑80/21: soppressione solo parziale della clausola
La Corte ribadisce che i giudici nazionali devono escludere l’applicazione delle clausole abusive senza poter rivedere il contenuto del contratto. È ammessa la soppressione di un elemento abusivo soltanto quando esso costituisca un obbligo contrattuale distinto e la sua eliminazione non incida sulla sostanza della clausola; se invece la soppressione equivale a modificarne il contenuto, la soluzione è vietata.
Nel caso concreto, la verifica spetta al giudice del rinvio: se la parte eliminata della clausola di conversione incide sulla sua sostanza, la giurisprudenza nazionale che consente la sopravvivenza parziale della clausola è incompatibile con la direttiva 93/13.
Sulla prima questione nella causa C‑81/21: sostituzione con norma suppletiva quando il contratto può sopravvivere
La Corte conferma che la sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva è una possibilità eccezionale, riservata ai casi in cui la soppressione della clausola imporrebbe la nullità integrale del contratto, esponendo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose. Se il contratto può restare in vigore senza la clausola abusiva, il giudice non può sostituirla con una norma suppletiva.
Sulla seconda questione nelle cause C‑80/21 e C‑81/21: integrazione del contratto per evitare la nullità
La Corte esclude che, una volta accertata la nullità di una clausola abusiva che comporti la nullità dell’intero contratto, il giudice possa sostituirla con:
- un’interpretazione della volontà delle parti volta a mantenere in vita il contratto;
- una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
Tale soluzione è possibile solo in via eccezionale e solo se la nullità integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose. La Corte precisa però che la volontà del consumatore è determinante nella valutazione: se egli, informato dal giudice, accetta la nullità del contratto, ciò rafforza la conclusione che il giudice non può procedere a un’interpretazione correttiva o a un’integrazione non prevista dal diritto nazionale suppletivo. Resta comunque al giudice del rinvio verificare l’esistenza di norme realmente suppletive.
Sulla questione unica nella causa C‑82/21: prescrizione e principio di effettività
La Corte ricorda che la direttiva 93/13 non vieta in linea di principio che le azioni restitutorie siano soggette a prescrizione, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. Un termine di dieci anni, in astratto, non è incompatibile con la direttiva; tuttavia, il punto decisivo è il modo in cui decorre.
Nel caso di specie, la prescrizione decorre dalla data di ciascun pagamento, anche se il consumatore non era in grado di conoscere l’abusività della clausola e anche se il mutuo aveva una durata di 30 anni, dunque superiore al termine di prescrizione. Secondo la Corte, un simile meccanismo può far scadere la prescrizione prima che il consumatore abbia avuto una concreta possibilità di far valere i suoi diritti, rendendo eccessivamente difficile l’esercizio della tutela garantita dalla direttiva 93/13. Perciò, tale disciplina viola il principio di effettività.
Dispositivo e principio affermato
La Corte conclude che:
- è vietata una giurisprudenza nazionale che consenta di preservare parzialmente una clausola abusiva se ciò ne modifica la sostanza;
- è vietata la sostituzione di una clausola abusiva con una disposizione suppletiva di diritto nazionale quando il contratto può sopravvivere senza di essa;
- è vietata anche la sostituzione con un’interpretazione della volontà delle parti o con una norma suppletiva quando il contratto dovrebbe cadere integralmente, anche se il consumatore accetta la nullità;
- è incompatibile con il principio di effettività un termine di prescrizione che decorra da ogni pagamento senza tener conto della possibilità effettiva del consumatore di conoscere l’abusività della clausola.
Implicazioni pratiche
Per la pratica professionale, la sentenza rafforza l’idea che nei mutui con clausole di conversione abusive il giudice non possa “riscrivere” il contratto per conservarlo, salvo i casi eccezionali ammessi dalla giurisprudenza UE. In tema di ripetizione dell’indebito, la decisione impone di verificare non solo la durata del termine prescrizionale, ma anche il suo dies a quo, che non può pregiudicare in concreto il diritto del consumatore a far valere la direttiva 93/13.
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