Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19872/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra confinanti su un'area scoperta adibita a parcheggio e su alcune opere realizzate sul confine. Il ricorrente ha convenuto in giudizio i proprietari dell'immobile vicino e il loro conduttore, sostenendo di possedere e di essere proprietario esclusivo del mappale 360, chiedendo: l'accertamento della proprietà esclusiva di detto mappale; la declaratoria di inesistenza di una servitù di parcheggio a favore del fondo vicino; il rilascio dell'area e l'inibizione del parcheggio da parte dei convenuti; il risarcimento dei danni; nonché, solo verso i proprietari confinanti, la rimozione di un marciapiede e di una tettoia asseritamente insistenti sulla sua proprietà. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando che il mappale 360 era descritto come area promiscua e che il ricorrente non aveva fornito la piena prova del proprio diritto dominicale secondo i criteri della rivendicazione, poiché i titoli prodotti non dimostravano una catena continua fino a un acquisto a titolo originario né l'usucapione. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia su tutte le domande; 2) omessa pronuncia sulle domande proposte dai convenuti; 3) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che la proprietà del mappale 360 non fosse stata contestata; 4) erronea interpretazione dell'atto notarile del 21.4.1997 ex art. 1362 c.c.; 5) erronea qualificazione della domanda come azione di rivendicazione anziché negatoria; 6) erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sulle prove documentali, sostenendo di avere provato la proprietà fino all'usucapione; 7) ultrapetizione, per avere la Corte d'appello affermato la comproprietà del mappale 360 in capo ai resistenti pur senza domande riconvenzionali riproposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di interesse del ricorrente a dolersi dell'omessa pronuncia su domande riconvenzionali dei convenuti rimaste assorbite dal rigetto delle sue domande. Ha respinto il terzo motivo, affermando che nella rivendicazione di immobile la non contestazione è utile solo se non sia controversa l'originaria appartenenza del bene e la controparte si limiti a dedurre un acquisto per usucapione successiva; nel caso concreto, invece, i convenuti avevano contestato proprietà e possesso del mappale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto integralmente l'atto notarile e, comunque, chiedeva una rivalutazione del merito. Ha rigettato il quinto motivo, osservando che l'azione proposta era sostanzialmente di rivendicazione, poiché il ricorrente chiedeva l'accertamento della proprietà esclusiva e la restituzione del bene, e che la difesa avversaria non può trasformare l'azione personale in reale. Ha respinto il sesto motivo, ribadendo che, in rivendicazione, l'attore deve provare la proprietà con idonea continuità dei titoli fino all'acquisto originario o con usucapione, e che un atto di divisione o una denuncia di successione non bastano senza il titolo di acquisto del bene da parte del de cuius o del dante causa. Ha rigettato il settimo motivo, escludendo che la sentenza di appello contenesse una pronuncia ultra o extra petita: la Corte territoriale si era limitata a respingere la domanda e, solo per completezza, aveva osservato che non erano stati provati i pregiudizi derivanti da marciapiede e tettoia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia è censurabile solo se la parte abbia interesse concreto a dolersene e che non vi è ultrapetizione quando il giudice si limiti a respingere la domanda proposta e a svolgere rilievi solo incidentali o per completezza.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire in impugnazione richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel giudizio di rivendicazione la non contestazione può rilevare solo in presenza di una specifica struttura difensiva della controparte; nel caso concreto non è stata ritenuta operante perché la proprietà e il possesso del bene erano stati contestati.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione non può essere sostituita da una nuova valutazione del contenuto dell'atto senza specifica denuncia di violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 948 c.c.

    Nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando la continuità dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario oppure l'intervenuta usucapione.

  • art. 949 c.c.

    La domanda va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: se mira all'accertamento della proprietà e alla restituzione del bene, è rivendicazione e non azione negatoria.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio della proprietà incombe sull'attore che agisce in rivendica e non si attenua per la sola difesa del convenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendicazione immobiliare l'attore deve provare in modo rigoroso la proprietà del bene, attraverso una catena continua dei trasferimenti fino all'acquisto a titolo originario oppure mediante usucapione; non bastano atti di acquisto o di divisione privi della dimostrazione del titolo a monte.
  • La mera difesa del convenuto non trasforma automaticamente un'azione personale in azione reale né attenua l'onere probatorio dell'attore: ciò che rileva è il contenuto sostanziale della domanda proposta.
  • Il principio di non contestazione non opera in modo da sostituire la prova della proprietà quando il convenuto contesti il diritto dominicale o il possesso del bene; assume rilievo solo nei limiti consentiti dalla concreta struttura delle difese avversarie.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del contenuto di atti negoziali o della prova documentale se non nei limiti della denuncia di specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o di vizi processuali ammissibili.
  • La parte è priva di interesse a dolersi dell'omessa pronuncia del giudice sulle domande riconvenzionali della controparte quando tali domande siano rimaste assorbite dal rigetto delle sue pretese e non producano per essa un'utilità concreta dall'eventuale accoglimento del motivo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.