Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2784/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024.

Giustizia amministrativa202502481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, relativa agli atti della procedura concorsuale, inclusa la graduatoria dell’11 gennaio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appello contesta gli atti della procedura concorsuale a partire dal verbale della riunione del 4 ottobre 2023, con cui la nuova Commissione, nominata il 7 settembre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati. Le censure, ove accolte, potrebbero travolgere la procedura e la graduatoria dell’11 gennaio 2024. Il Consiglio di Stato rileva inoltre la necessità di verificare come sia stato applicato il moltiplicatore di 8,5 ai punteggi per titoli, se la nuova Commissione abbia nuovamente verificato l’ammissibilità dei titoli già valutati dalla precedente Commissione e per quali ragioni la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, considerato che l’applicazione dello stesso moltiplicatore ai medesimi titoli avrebbe dovuto, in linea astratta, lasciare invariato l’ordine dei candidati. È stata altresì ritenuta necessaria l’acquisizione di chiarimenti sull’esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell’11 gennaio 2024, con particolare riferimento all’assunzione, all’immissione nelle funzioni dirigenziali e all’eventuale rimozione dei dirigenti risultati vincitori.

La decisione

Il Consiglio di Stato non decide il merito dell’appello. Rilevato che l’eventuale accoglimento potrebbe comportare l’annullamento della graduatoria dell’11 gennaio 2024 e incidere sulla posizione di tutti i partecipanti non esclusi, dispone l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. La parte appellante deve provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità, trasmettendo all’amministrazione la documentazione indicata. L’Agenzia deve pubblicare integralmente gli atti prescritti, mantenerli online fino alla sentenza definitiva, inserire nella home page il collegamento “Atti di notifica” e rilasciare un attestato della pubblicazione. La prova degli adempimenti deve essere depositata entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. Dispone inoltre un’istruttoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà depositare entro 60 giorni una relazione documentata sui criteri e sulle modalità di rivalutazione dei titoli e sull’esecuzione delle due graduatorie. Non viene disposto il rinvio al primo giudice, poiché l’integrazione del contraddittorio era già stata disposta in primo grado. Il fascicolo è trasmesso al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione e la trattazione congiunta degli appelli relativi alla medesima procedura.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità disposte dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce base normativa per l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente di stabilire modalità particolari per la notificazione, qui mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

  • art. 105 c.p.a.

    Il rinvio al primo giudice non è necessario quando l’integrazione del contraddittorio era già stata disposta nel giudizio di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento dell’appello può incidere sulla validità di una graduatoria concorsuale e sulle posizioni di tutti i partecipanti non esclusi, il giudice deve assicurare l’integrità del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, potendo autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
  • La notificazione per pubblici proclami disposta nel processo amministrativo può essere eseguita mediante pubblicazione integrale degli atti sul sito istituzionale dell’amministrazione, con indicazione dell’ordinanza che la ordina, collegamento facilmente accessibile dalla home page, permanenza online degli atti fino alla decisione definitiva e attestazione della data di pubblicazione.
  • Il mancato compimento degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio stabilito dal giudice comporta l’improcedibilità del gravame; la mancata tempestiva produzione della prova degli adempimenti comporta la decadenza dall’incombente.
  • Quando la controversia concerne la rivalutazione dei titoli in una procedura concorsuale e l’esito della rivalutazione ha modificato l’ordine della graduatoria, è legittimo disporre un’istruttoria per accertare le concrete modalità di applicazione dei criteri, verificare l’ammissibilità dei titoli e chiarire le ragioni del mutamento della graduatoria.
  • L’acquisizione di informazioni sull’esecuzione di graduatorie concorsuali precedenti e successive è pertinente alla decisione dell’appello quando l’eventuale annullamento della procedura può incidere sulle assunzioni, sull’immissione nelle funzioni e sulla posizione dei vincitori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.