Ordinanza n. 40/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL D.D.G. DELL’ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26/9/2025 N. 2574, RECANTE LA COMUNICAZIONE DEL RIGETTO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO SULL’AVVISO PUBBLICO “RIPRESA SICILIA” (BANDO EX D.D.G. 31/3/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di finanziamento sull’avviso pubblico “Ripresa Sicilia”, disposto con decreto dirigenziale generale del 26 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rigetto della domanda di finanziamento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava la valutazione negativa del progetto sotto il profilo dell’organigramma e del piano occupazionale, della cantierabilità, della sostenibilità del modello di business e della strategia commerciale. La ricorrente sosteneva, in particolare, considerazioni economico-finanziarie ritenute idonee a dimostrare la sostenibilità dell’iniziativa e contestava le valutazioni svolte dall’IRFIS e dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, il Collegio ha giudicato logiche e attendibili le riflessioni dell’IRFIS. Ha rilevato criticità nell’organigramma, dovute alle lacune del piano occupazionale relativo a 16 unità, privo di indicatori dettagliati sul ruolo e sulle modalità di impiego, nonché all’incoerenza delle modifiche apportate dopo l’avvio del contraddittorio, con il ricorso alle esternalizzazioni e la radicale riduzione delle figure previste. Ha inoltre considerato il deficit informativo sulla cantierabilità un ulteriore indice di debolezza del progetto: anche se non è possibile prevedere con certezza la conclusione di VIA, AIA e PAUR, il proponente deve fornire dati sulla loro verosimile durata e sulle relative scansioni temporali. Quanto alla sostenibilità del modello di business, le deduzioni della ricorrente sono state ritenute generiche, perché non illustravano adeguatamente le azioni commerciali, i vantaggi competitivi e la strategia di mercato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso il fumus boni iuris del ricorso e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica del fumus boni iuris può fondarsi sulla valutazione sommaria della coerenza e attendibilità delle motivazioni tecniche poste dall’amministrazione a base del rigetto di una domanda di finanziamento, quando non emergano prima facie profili di illogicità o inattendibilità.
- Un progetto candidato a finanziamento deve descrivere il piano occupazionale con un livello informativo sufficiente a individuare il ruolo e le modalità di impiego delle unità previste; la mera indicazione numerica degli addetti non è necessariamente idonea a dimostrare la solidità dell’organigramma.
- L’incertezza sulla data di conclusione di procedimenti ambientali complessi, quali VIA, AIA e PAUR, non esonera il proponente dall’indicare la loro verosimile durata e le principali scansioni temporali, poiché tali informazioni incidono sulla valutazione della cantierabilità del progetto.
- La sostenibilità di un modello di business non può essere dimostrata mediante sole considerazioni economico-finanziarie generali, se il progetto non espone in concreto le azioni commerciali, i vantaggi competitivi e la strategia di mercato.
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