Cassazione Penale, Sentenza n. 10669/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Trieste del 24/02/2020 che aveva confermato la responsabilità penale del Molinaro per diffamazione aggravata (per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook la frase "I miei confinanti fanno tanto i fighi però mettono a sgocciolare sulla mia proprietà asciugamani con la scritta di un albergo. Comprati alla reception?" con foto degli asciugamani e del terrazzo del Ciriani) e aveva, altresì, riqualificato e dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all\'installazione di telecamere (capo A) nella fattispecie di cui all\'art. 660 c.p.. I motivi del ricorso contestavano: 1) violazione delle norme processuali (artt. 521 e 522 c.p.p.) per la riqualificazione del capo A); 2) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla riqualificazione del capo A); 3) vizi di motivazione e violazione di legge relativamente al capo B) (diffamazione); 4) omessa motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno morale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., confermando che la diversa qualificazione giuridica (art. 660 c.p.) era un esito prevedibile e non ha radicalmente trasformato il fatto storico. Ha escluso la sussistenza del reato di cui all\'art. 615-bis c.p. (intercettazione/registrazione) perché non provato che le telecamere potessero riprendere l\'interno dell\'abitazione; ha condiviso la qualificazione più favorevole operata dalla Corte territoriale nella fattispecie di molestia (art. 660 c.p.) con estinzione per prescrizione. Quanto alla diffamazione, ha ritenuto fondata la condanna: la pubblicazione su social network di immagini della vita altrui accompagnata da commento denigratorio travalica i limiti della continenza espositiva e può esporre la persona al pubblico disprezzo. Ha altresì confermato la liquidazione equitativa del danno morale operata dal Tribunale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 660
La Corte ha interpretato l\'articolo come norma che punisce atti di molestia o disturbo: l\'installazione di telecamere, posto che non riprendeva l\'interno dell\'abitazione, è stata qualificata come molestia nei confronti dei vicini.
Codice penale - art. 615-bis
Esclusione della configurabilità del reato perché non risultava provato che le telecamere fossero idonee a intercettare immagini o comunicazioni dall\'interno dell\'abitazione; pertanto la fattispecie non si applica nel caso di telecamere rivolte verso l\'esterno e non idonee a captare la vita privata interna.
Codice penale - artt. 617-bis e 623-bis
Il Tribunale aveva ritenuto originariamente possibile la configurazione di violazioni connesse all\'installazione; la Corte d\'appello ha ritenuto poi non provata la finalità illecita di captazione di immagini dall\'interno, optando per una qualificazione meno grave.
Codice di procedura penale - artt. 521 e 522
La Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la nuova qualificazione sia uno sviluppo interpretativo prevedibile e l\'imputato abbia potuto esercitare la propria difesa nel merito.
Costituzione - art. 111
Richiamato per il principio del giusto processo e per la necessità che la diversa qualificazione sia prevedibile e non pregiudichi il diritto di difesa.
Convenzione Europea dei Diritti dell\'Uomo - art. 6
Richiamato a supporto del principio del giusto processo e della possibilità per l\'imputato di conoscere l\'imputazione e difendersi.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
Interpretazione riportata dalla giurisprudenza citata: il vizio di travisamento richiede l\'indicazione specifica degli atti che dimostrano l\'insussistenza o la diversa consistenza dell\'elemento di fatto su cui il giudice ha fondato il convincimento; non si estende a semplici divergenze di valutazione del significato probatorio degli atti.
Massime di principio
- La riqualificazione in sede di giudizio in reato meno grave è ammissibile se la diversa qualificazione era prevedibile alla luce degli elementi storici del fatto e non impedisce il diritto di difesa dell\'imputato.
- L\'installazione di telecamere non idonee a riprendere l\'interno di un\'abitazione può non integrare il reato di intercettazione/registrazione (art. 615-bis), ma può essere sanzionata come atto di molestia (art. 660 c.p.) se produce un intrusione e molestie nella sfera privata dei vicini.
- La pubblicazione su social network di immagini della vita altrui accompagnata da commenti denigratori può integrare il reato di diffamazione: la piattaforma amplifica la diffusione e rileva il superamento dei limiti della continenza espositiva quando si espone la persona al pubblico disprezzo.
- I giudizi di legittimità non sono luogo per una rivalutazione globale delle prove: le doglianze che consistono in una diversa interpretazione del significato probatorio degli atti sono spesso inammissibili se non indicano atti specifici che dimostrino l\'insussistenza dell\'elemento di fatto.
- La quantificazione equitativa del danno morale da parte del giudice di merito è difficilmente censurabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e logica.
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