Cassazione Penale, Sentenza n. 33579/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: il ricorrente deduceva (1) errore nel calcolo della pena per non aver applicato la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), con conseguente motivazione contraddittoria e violazione del divieto di reformatio in peius; (2) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nonostante l'assenza di abitualità e l'incensuratezza; (3) mancato riconoscimento della prescrizione del reato in relazione alla pena prevista per art. 648, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa al trattamento sanzionatorio per errore nel calcolo della pena (omessa applicazione della diminuzione di un terzo del rito abbreviato) e, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., ha rideterminato direttamente la pena in mesi 1 e giorni 23 di reclusione e euro 133 di multa. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi: il secondo motivo (particolare tenuità) è stato rigettato perché la Corte territoriale aveva motivatamente apprezzato l'offensività del fatto; il terzo motivo (prescrizione) è stato dichiarato manifestamente infondato, con conferma che il termine di prescrizione va computato sul massimo edittale dell'ipotesi-base e che l'attenuante speciale del quarto comma dell'art. 648 c.p. non incide sul termine prescrizionale. Il ricorso è quindi accolto parzialmente e il resto è respinto/inammissibile.
Norme richiamate
art. 648, quarto comma, cod. pen.
Trattata come circostanza attenuante speciale e non come autonoma fattispecie incriminatrice; quindi non rileva ai fini del calcolo del termine prescrizionale
art. 116, comma 15, Codice della Strada
Contestazione che ha concorso in continuazione con il delitto di ricettazione ai fini del conteggio complessivo della pena
art. 131-bis, cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità va valutata sulla base della offensività concreta del fatto; valore economico ridotto non è di per sé decisivo se la condotta ha rilevanza per la circolazione o per la commerciabilità del bene
art. 442, cod. proc. pen.
Stabilisce la diminuzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte ha ricordato che l'omissione dell'applicazione della diminuzione nel dispositivo è un vizio che non può essere sanato da un generico richiamo normativo nelle premesse e legittima la correzione della pena in Cassazione
art. 533 e art. 535, cod. proc. pen.
Richiamati come norme procedurali inerenti alla motivazione e al dispositivo della sentenza; nonché nel contesto del corretto svolgimento del giudizio e della motivazione
art. 157 e art. 161, cod. pen.
Indicano che il termine di prescrizione si calcola sul massimale edittale dell'ipotesi-base e che, con l'aumento di un quarto previsto dalle norme, il termine è risultato di dieci anni; pertanto l'attenuante speciale non incide sul termine prescrizionale
art. 62-bis, cod. pen.
Circostanza attenuante generale presa in considerazione nel calcolo della pena di base
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Applicato per aumentare la pena in relazione alla continuazione con la contravvenzione prevista dal Codice della Strada
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Consentito alla Corte di Cassazione di procedere direttamente alla rideterminazione della pena con una semplice operazione aritmetica quando la correzione non richiede ulteriore valutazione di merito
Massime di principio
- La diminuzione di un terzo per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) deve essere effettivamente applicata nel dispositivo: un mero richiamo normativo nelle premesse non supplisce all'omissione del calcolo nel dispositivo; in caso di errore di calcolo la Cassazione può annullare e rideterminare la pena
- La privatizzazione del trattamento sanzionatorio in appello non può aggravare la posizione del reo (divieto di reformatio in peius); la Corte d'appello non può aumentare la pena a seguito di errori di primo grado
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) si valuta sulla base dell'offensività concreta della condotta e del contesto: il valore economico dell'oggetto non è l'unico parametro rilevante
- Ai fini della prescrizione si prende a riferimento il massimale edittale dell'ipotesi-base; le attenuanti speciali che riducono la pena non modificano il termine prescrizionale quando non si tratta di autonome fattispecie incriminatrici
- Quando la correzione richiesta è meramente aritmetica e non richiede nuova valutazione di merito, la Cassazione può rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio
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