Sentenza del 28/05/2018 n. 2390 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Interessi - Semplici su importo versato a titolo di capitale - Anatocismo - Non configurabilità - Spettanza su intero importo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato riconoscimento degli interessi semplici sulla prima tranche della somma capitale rimborsata. Sosteneva che, avendo versato integralmente l'importo richiesto a titolo di recupero della maggiore imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, gli interessi dovessero essere calcolati sull'intero capitale indebitamente riscosso e per tutto il periodo di ritardo. Il richiamo all'art. 1283 c.c., relativo all'anatocismo, era ritenuto non pertinente, poiché la domanda riguardava interessi semplici sul capitale e non interessi sugli interessi.
La decisione
La richiesta è stata ritenuta legittima: quando il capitale viene restituito in più tranche, gli interessi semplici devono essere riconosciuti anche sulla prima tranche, se maturati nel periodo precedente alla restituzione. Non si configura anatocismo, perché gli interessi sono calcolati direttamente sull'importo capitale e non su interessi già maturati. L'amministrazione deve quindi liquidare gli interessi sull'intero importo capitale dovuto, secondo i periodi di effettiva disponibilità delle somme.
Norme richiamate
Art. 1282 c.c.
Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
La norma è stata applicata per riconoscere gli interessi semplici sulle somme liquide ed esigibili, senza necessità di configurare l'anatocismo.
Art. 1283 c.c.
Il richiamo alla disciplina dell'anatocismo è stato considerato infondato e comunque inconferente, poiché la pretesa riguardava interessi calcolati sul capitale e non la capitalizzazione di interessi scaduti.
Art. 5 della legge n. 29/1961
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della spettanza degli interessi sul capitale oggetto di restituzione.
Massime di principio
- Il riconoscimento di interessi semplici sul capitale restituito non costituisce anatocismo: l'anatocismo ricorre solo quando gli interessi vengono a loro volta utilizzati come base per produrre ulteriori interessi.
- Quando un ente restituisce un capitale in più tranche, gli interessi devono essere calcolati separatamente per ciascuna quota, dal momento in cui il capitale è dovuto fino alla data della relativa restituzione.
- La restituzione parziale del capitale non esclude il diritto agli interessi maturati sulla quota restituita in precedenza.
- In materia di rimborsi fiscali o restituzioni di somme indebitamente versate, occorre distinguere sempre tra capitale, interessi semplici e capitalizzazione degli interessi: il divieto di anatocismo non elimina il diritto agli interessi maturati sul capitale.
- Se il contribuente ha versato integralmente una somma poi risultata non dovuta, l'amministrazione deve riconoscere gli accessori previsti dalla legge per l'intero periodo in cui ha trattenuto il capitale, anche se il rimborso avviene in momenti diversi.
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