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Sentenza

Sentenza n. 1544/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti a vedersi includere nel Trattamento di Fine Servizio i sei scatti stipendiali di cui all'art.6-bis del D.L. n. 387 del 1987;

Giustizia amministrativa202401694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: omesso riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio, hanno contestato il mancato inserimento nel trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990. Dopo aver inutilmente diffidato l'INPS, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS. L'INPS ha sostenuto, in particolare, che ai dipendenti cessati a domanda si applicherebbe l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della contribuzione previdenziale residua. È stata inoltre prospettata l'inapplicabilità del beneficio al personale della Polizia Penitenziaria e sono state richiamate questioni di copertura finanziaria e di compatibilità costituzionale. I ricorrenti hanno chiesto anche il riconoscimento degli accessori sulle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 debba essere interpretata in senso ampio, comprendendo anche la Polizia Penitenziaria, in coerenza con l'art. 16 della legge n. 121/1981 e con la finalità di estensione dei benefici economici al comparto sicurezza. Ha affermato che il beneficio spetta agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto, non esclude il riconoscimento dei sei scatti ai fini del TFS né lo subordina, in tale ambito, al pagamento della contribuzione residua. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, fatti salvi gli effetti delle diffide. Il TAR ha escluso la rivalutazione monetaria, in ragione del divieto di cumulo con gli interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, e ha riconosciuto gli interessi legali dalla data di corresponsione del TFS. L'INPS è stato condannato al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987

    al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    Il beneficio dei sei scatti, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle altre forze di polizia, compresa la Polizia Penitenziaria, che chieda il collocamento a riposo dopo il compimento dei 55 anni e con 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Ha introdotto o modificato la disciplina rilevante dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, estendendo il beneficio nei termini considerati dalla decisione.

  • art. 16 legge n. 121/1981

    È utilizzato per individuare in senso ampio la categoria delle forze di polizia, comprendente anche la Polizia Penitenziaria.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione disciplina i sei aumenti periodici ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita; non impedisce quindi il riconoscimento dei sei scatti nel TFS ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Il richiamo nell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 conferma che tale disposizione concerne l'importo della pensione e non il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi, sicché sono riconoscibili gli interessi legali ma non anche la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e alle altre forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, quando siano collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, opera ai fini del calcolo della pensione e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita; non può quindi essere invocato per escludere dal TFS il beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, in assenza di un'espressa previsione normativa; il suo rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza del beneficio economico.
  • La prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla data di cessazione dal servizio, fatti salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
  • L'ente previdenziale competente è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e nei suoi confronti deve essere instaurata la controversia relativa al ricalcolo del TFS.
  • In caso di riconoscimento tardivo del beneficio nel TFS, sono dovuti gli interessi legali dalla data di corresponsione del trattamento, mentre la rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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