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Ordinanza

Ordinanza n. 224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 21150 del 26 novembre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 21150 del 26 novembre 2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa energetica)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. In prossimità della camera di consiglio ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza, istanza alla quale hanno aderito le difese delle parti appellate, deducendo esigenze connesse alla partecipazione del difensore. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’istanza non dimostrava un’oggettiva impossibilità assoluta di presenziare fisicamente e che i rinvii per impedimento del difensore hanno natura eccezionale. La controversia riguarda esclusivamente posizioni giuridiche di natura finanziaria ed è connessa alla complessa questione interpretativa, pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa al meccanismo di compensazione cosiddetto “a due vie” sul prezzo dell’energia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione della discussione nel merito, senza sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza di un pericolo di pregiudizio irreversibile — trattandosi di posizioni esclusivamente finanziarie — non ricorressero i presupposti per la sospensione della sentenza, ma che la complessità della controversia e la pendenza della questione interpretativa davanti alla Corte di giustizia imponessero un approfondimento nel merito prima di ogni statuizione sostanziale. Ha quindi ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze dell’appellante mediante la sollecita definizione del giudizio. L’istanza di rinvio è stata sostanzialmente disattesa per mancanza di un impedimento assoluto; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura meramente processuale dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa generale dell’appello cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari dell’istante possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione della discussione nel merito, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare riguarda esclusivamente posizioni di natura finanziaria e non emerge un pericolo di pregiudizio irreversibile, non è necessario sospendere l’efficacia della decisione impugnata se le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo soltanto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto o della sentenza impugnata.
  • La complessità della controversia e la pendenza di una questione interpretativa dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea possono giustificare la necessità di un approfondimento nel merito prima di adottare statuizioni sostanziali nella fase cautelare.
  • Il rinvio della camera di consiglio per impedimento del difensore richiede la dimostrazione di un’oggettiva impossibilità assoluta di presenziare fisicamente, in considerazione della natura eccezionale di tale rimedio.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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