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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22126/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, irreperibile nella fase di appello del processo "Tirreno" e poi condannato all'ergastolo, aveva rilasciato procura speciale al difensore affinché chiedesse il rito abbreviato (che avrebbe comportato una pena di anni 30). Il difensore non avanzò la richiesta alla prima udienza; la Corte confermò l'ergastolo e la sentenza divenne definitiva. Con incidente di esecuzione il condannato ha chiesto la rimessione in termini per poter proporre la richiesta di abbreviato (per la manifesta volontà desumibile dalla procura speciale) e, in subordine, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della l. 479/1999 nella parte in cui non prevede che il rilascio di procura speciale renda inescusabile l'omessa richiesta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice dell'esecuzione (e poi il Tribunale di legittimità) hanno ritenuto che la mancata presentazione della richiesta di rito abbreviato, nonostante la procura speciale, non costituisca caso fortuito né forza maggiore giustificativi della rimessione in termini; inoltre il fatto non era stato dedotto nel ricorso per cassazione. La questione di legittimità costituzionale della l. 479/1999 è stata giudicata manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 479/1999

    La norma che ha introdotto la possibilità di richiedere il rito abbreviato non impone che il rilascio di una procura speciale da parte di un imputato irreperibile renda inescusabile l'omessa richiesta; non giustifica automaticamente la rimessione in termini.

  • Art. 3 Cost.

    Invocato come parametro costituzionale nella questione sollevata dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto che non sussistano profili di contrasto con questo principio; la questione è stata dichiarata manifestamente infondata.

  • Art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto al diritto di difesa e di accesso al rito abbreviato; il Tribunale non ha rilevato violazioni e ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata.

  • Art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per responsabilità dell'istante nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021 e richiamate)

    Richiamata per il principio secondo cui il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore non costituisce di per sé caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini; occorre valutare il quadro complessivo del controllo dell'assistito sull'adempimento dell'incarico.

Massime di principio

  • La mera sottoscrizione di una procura speciale non garantisce automaticamente il diritto alla rimessione in termini se l'avvocato non esercita l'opzione processuale: bisogna dimostrare una causa escusabile (caso fortuito o forza maggiore).
  • La responsabilità o il comportamento negligente del difensore di fiducia non è in linea di principio sufficiente a integrare un caso fortuito/forza maggiore; la valutazione è caso per caso e dipende anche dal controllo esercitato dall'assistito sull'esecuzione dell'incarico.
  • Le questioni di legittimità costituzionale formulate in termini generici, senza un'adeguata argomentazione e confronto con la giurisprudenza, rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate.
  • Se si intende avvalersi di opzioni processuali che possono incidere sostanzialmente sulla pena (es. rito abbreviato), è essenziale che la richiesta sia tempestivamente e formalmente presentata nelle fasi processuali utili; l'omissione non sollevata nei gradi precedenti limita i rimedi successivi.
  • Ricorsi o incidenti di esecuzione che risultino infondati o determinati da colpa del ricorrente possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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