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Interpello

Risposta n. 222 del 1/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene di emettere fattura, in continuità con gli esercizi precedenti, applicando l’IVA alle prestazioni rese verso Beta, soggetto esterno al Gruppo IVA, e fatturando invece fuori campo IVA ex art. 70-quinquies le prestazioni rese alle società partecipanti al Gruppo IVA.

Disciplina del Gruppo IVA e fatturazione dei servizi infragruppo, ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972

Il quesito

La capogruppo chiede come debbano essere fatturate, per il 2018 e gli anni successivi, le prestazioni di services rese sia alle società appartenenti al Gruppo IVA sia alla società Beta esclusa dal Gruppo, tenendo conto della cadenza annuale di fatturazione e del fatto che i corrispettivi sono in parte fissi e in parte variabili e determinabili solo dopo la chiusura dell’esercizio.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che le operazioni interne al Gruppo IVA non sono rilevanti ai fini IVA e non richiedono fatturazione, registrazione nei registri IVA o indicazione in dichiarazione annuale, mentre i servizi resi alla società esterna Beta si considerano effettuati dal Gruppo IVA e, se esigibili dal 2019, devono essere fatturati e gestiti dal Gruppo stesso con applicazione dell’IVA.

Disciplina del Gruppo IVA e fatturazione dei servizi infragruppo

L’interpello riguarda la corretta gestione IVA delle prestazioni di servizi rese dalla capogruppo a favore di società appartenenti al Gruppo IVA e di una società esclusa dal perimetro del Gruppo. Il tema centrale è la rilevanza, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle operazioni infragruppo e di quelle verso soggetti esterni, in un contesto in cui i corrispettivi sono determinati in parte in via fissa e in parte in via variabile solo dopo la chiusura dell’esercizio.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il Gruppo Alfa ha esercitato l’opzione per il Gruppo IVA con effetto dal 1° gennaio 2019. La società Alfa, quale soggetto controllante ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, svolge la funzione di rappresentante del Gruppo IVA Alfa ai sensi dell’articolo 70-septies del medesimo decreto.

Fanno parte del Gruppo IVA, oltre alla capogruppo, altre quattro società. Una ulteriore società, Beta, è stata esclusa dal Gruppo a seguito di parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate.

La capogruppo ha organizzato la quasi totalità dei servizi di direzione e servicing infragruppo tramite accordi quadro che disciplinano attività e trattamento economico, sulla base di un’analisi esterna della struttura di allocazione dei costi. Il pricing dei servizi resi alle società del Gruppo è composto da:

  • una quota fissa, riferita ai costi dell’infrastruttura utilizzata per il servizio, certa e determinabile già nel corso dell’anno;
  • una quota variabile, destinata a recuperare i costi diretti e indiretti della capogruppo, soprattutto legati al personale, determinabile solo dopo il 31 dicembre;
  • un mark-up, riconosciuto come remunerazione aggiuntiva a valori di mercato, calcolato in percentuale sulla quota variabile e quindi anch’esso determinabile solo successivamente.

Per le altre due società del Gruppo, di minori dimensioni e con attività differenti, è stato invece previsto un costo forfettario fisso stabilito contrattualmente.

Quesito del contribuente

La società istante chiede chiarimenti sulle corrette modalità di fatturazione dei servizi di services resi dalla capogruppo:

  • nei confronti delle società appartenenti al Gruppo IVA;
  • nei confronti della società Beta, esclusa dal Gruppo IVA; con riferimento all’anno 2018 e agli anni successivi.

Il dubbio nasce dal fatto che, per la presenza di una componente variabile prevalente, l’ammontare complessivo dei corrispettivi è determinabile solo dopo la chiusura dell’esercizio, e storicamente la fatturazione è avvenuta nel mese di gennaio dell’anno successivo, con riversamento dell’IVA nel mese di febbraio.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La contribuente osserva che la necessità di emettere fattura dopo il 31 dicembre dipende dall’impossibilità di quantificare definitivamente i costi prima di tale data, in ragione della componente variabile prevalente.

In coerenza con la prassi seguita negli anni precedenti, la società istante intende:

  • emettere fattura con applicazione dell’IVA per i servizi resi alla società Beta, non appartenente al Gruppo IVA;
  • emettere fattura in regime di fuori campo IVA ex articolo 70-quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972 per i servizi resi alle società partecipanti al Gruppo IVA.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e il decreto ministeriale 6 aprile 2018 attuativo dell’articolo 70-duodecies, comma 6.

Viene richiamata anche la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, che chiarisce che, con la costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti perdono la soggettività passiva autonoma ai fini IVA e nasce un nuovo soggetto d’imposta, dotato di propria partita IVA e autonoma iscrizione al VIES.

L’Agenzia evidenzia in particolare:

  • l’articolo 70-quinquies, comma 1, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra partecipanti al medesimo Gruppo IVA non sono considerate operazioni rilevanti ai fini degli articoli 2 e 3;
  • l’articolo 70-quinquies, comma 2, secondo cui le operazioni rese da un partecipante a un soggetto non appartenente al Gruppo si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
  • l’articolo 70-quinquies, comma 3, secondo cui le operazioni rese da un soggetto esterno verso un partecipante si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA;
  • l’articolo 70-quinquies, comma 4, che attribuisce al Gruppo IVA diritti e obblighi IVA per le operazioni la cui esigibilità o detraibilità si verifica dalla data di efficacia dell’opzione, lasciando ai singoli partecipanti solo le operazioni anteriori all’ingresso o successive alla cessazione;
  • l’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale, che ribadisce la regola temporale di imputazione al Gruppo;
  • l’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale, che esclude la rilevanza IVA delle operazioni tra partecipanti, mantenendo soltanto obblighi contabili extracontabili;
  • l’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, per la determinazione del momento di effettuazione/esigibilità delle operazioni.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia afferma che, dal momento in cui l’opzione per il Gruppo IVA diviene efficace, le operazioni compiute dai partecipanti per le quali l’imposta diventa esigibile sono imputate al Gruppo stesso, che assume i relativi obblighi e diritti.

Con riferimento ai servizi resi tra soggetti appartenenti al medesimo Gruppo IVA, l’Agenzia precisa che tali operazioni sono irrilevanti ai fini IVA per effetto della natura unitaria del Gruppo. Ne consegue che:

  • non si applica la disciplina delle cessioni/prestazioni di servizi ai fini IVA;
  • non vi è obbligo di fatturazione ai fini IVA;
  • non vi è obbligo di annotazione nei registri IVA;
  • non vi è obbligo di indicazione nella dichiarazione annuale IVA.

Resta soltanto l’obbligo di rilevazione nelle scritture contabili ordinarie previste dal d.P.R. n. 600 del 1973; per i soggetti in contabilità semplificata, l’operazione deve essere documentata in modo idoneo e cronologico.

Quanto ai servizi resi alla società Beta, esclusa dal Gruppo IVA, l’Agenzia rileva che tali prestazioni, se esigibili dal 2019, si considerano effettuate dal Gruppo IVA e non dal singolo partecipante che le ha materialmente rese. Di conseguenza è il Gruppo, quale soggetto passivo unico, a dover assolvere gli adempimenti IVA connessi a tali operazioni.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che:

  • le prestazioni di servizi rese tra società partecipanti al medesimo Gruppo IVA non hanno rilevanza ai fini dell’IVA e non devono essere fatturate come operazioni imponibili o fuori campo, ma solo registrate secondo le regole contabili ordinarie;
  • le prestazioni rese alla società Beta, soggetto esterno al Gruppo, si considerano effettuate dal Gruppo IVA e, pertanto, sono soggette agli ordinari obblighi IVA in capo al Gruppo stesso.

In sintesi, il Gruppo IVA è l’unico soggetto passivo rilevante per le operazioni effettuate verso l’esterno dal momento di efficacia dell’opzione, mentre i rapporti interni tra aderenti restano fuori dal perimetro IVA.

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