Risposta n. 221 del 1/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che tutte le prestazioni rientrino nelle "prestazioni proprie" delle case di riposo per anziani e, in quanto rese nell’ambito di una gestione globale e unitaria della struttura, siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 21, del DPR 633/1972, anche se alcune sono materialmente eseguite con personale della struttura.
Esenzione IVA per i servizi di gestione globale di una casa di riposo per anziani
Il quesito
La società chiede se i servizi socio-sanitari, di ristorazione, di pulizia e sanificazione, nonché di gestione, formazione e coordinamento del personale, resi nell’ambito di un contratto di global service per una RSA/struttura per anziani, possano beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 21, del DPR 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che l’art. 10, n. 21, del DPR 633/1972 ha natura oggettiva e che l’esenzione si applica quando vi sia una gestione globale della casa di riposo, comprensiva anche di prestazioni rese da terzi che ne caratterizzano sostanzialmente l’attività. Nel caso esaminato, sulla base della documentazione contrattuale, ritiene applicabile l’esenzione IVA alle prestazioni della società Alfa.
Esenzione IVA per la gestione globale di una casa di riposo per anziani
L’interpello riguarda l’applicazione del regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da una società nell’ambito della gestione globale di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e di un reparto di riabilitazione di una struttura per anziani. Il tema centrale è stabilire se i servizi socio-sanitari, alberghieri e accessori possano essere ricondotti alle "prestazioni proprie" delle case di riposo di cui all’art. 10, n. 21, del DPR 633/1972.
Fattispecie rappresentata dalla società istante
La società Alfa opera nel settore dell’assistenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e comunità. Nell’istanza precisa che il proprio fatturato annuo è di circa 13 milioni di euro e che svolge servizi di ospitalità globale per strutture residenziali per anziani.
La società ha comunicato che è in corso una trattativa per la sottoscrizione di un contratto di global service con un ente no profit autorizzato alla gestione di una casa di riposo. Il contratto avrebbe a oggetto la gestione globale e unitaria dei reparti RSA e Riabilitazione dell’Istituto, con esecuzione del servizio di ospitalità globale a favore degli ospiti.
I servizi che la società si impegnerebbe a fornire, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, sono:
- servizi socio-sanitari (ASA), comprensivi di assistenza diretta alla persona, somministrazione dei pasti e dell’idratazione, deambulazione e mobilizzazione, attività di socializzazione e governo dell’ambiente;
- servizi di ristorazione per gli ospiti della RSA, con preparazione e produzione dei pasti e lavaggio di stoviglie e carrelli;
- servizi di pulizia e sanificazione quotidiana e straordinaria dei locali, degli arredi e delle attrezzature della RSA.
La società precisa inoltre che curerà gestione, formazione, coordinamento e organizzazione del proprio personale e di quello dell’Istituto; il contratto prevede infatti l’impiego sia del personale messo a disposizione dall’istante sia di quello già in servizio presso la struttura, purché idoneo e in possesso dei requisiti richiesti.
Il corrispettivo relativo ai servizi ASA rappresenterebbe circa il 77% dell’intero prezzo contrattuale. La fatturazione sarebbe effettuata direttamente nei confronti dell’ente no profit che gestisce l’Istituto.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
La società chiede se tutte le prestazioni rese nell’ambito del contratto descritto possano beneficiare del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, n. 21, del DPR 633/1972, relativo alle prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che l’esenzione si applichi a tutte le prestazioni oggetto del contratto, perché si tratterebbe di prestazioni "proprie" di una casa di riposo e rese nell’ambito della gestione globale della struttura.
A supporto di questa conclusione richiama la prassi amministrativa e la giurisprudenza che attribuiscono all’art. 10, n. 21, un carattere oggettivo, rilevando il contenuto della prestazione più che la qualifica soggettiva del prestatore o del committente. Secondo la società, le prestazioni accessorie beneficiano dell’esenzione se collegate alla prestazione principale di alloggio e assistenza alla persona e se inserite in un accordo di global service avente a oggetto la gestione della casa di riposo.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’art. 10, n. 21, del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Nel parere vengono inoltre richiamati diversi precedenti di prassi che affermano la natura oggettiva della norma e l’applicabilità dell’esenzione in presenza di una gestione globale delle strutture interessate, tra cui:
- risoluzione 8 gennaio 2002, n. 1/E;
- risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E;
- risoluzione 9 aprile 2004, n. 60/E;
- risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che la disposizione ha natura oggettiva: ciò significa che l’esenzione si applica in base alla tipologia di prestazione resa, senza che assuma rilievo la natura giuridica del soggetto che la effettua.
Richiama poi il principio, già espresso in prassi, secondo cui l’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture elencate dalla norma. In tale ambito rientrano anche prestazioni rese da terzi, pur se distinte analiticamente, quando esse nel loro complesso caratterizzano la gestione globale della casa di riposo. Viene citata, in particolare, la risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, che individua come esempio il caso in cui la titolarità del servizio resti in capo al soggetto appaltante, il quale svolge solo attività di controllo e indirizzo a tutela della qualità e dell’interesse collettivo.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e della documentazione allegata, in particolare la bozza di contratto e il relativo allegato tecnico, l’Agenzia ritiene che le prestazioni rese dalla società Alfa, consistenti nella gestione globale della casa di riposo, possano beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 10, n. 21, del DPR 633/1972.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello è favorevole al contribuente. La qualificazione delle attività come gestione globale di una casa di riposo consente di attrarre all’esenzione IVA non solo i servizi socio-sanitari, ma anche quelli di ristorazione, pulizia, sanificazione e organizzazione del personale, purché inseriti nel complessivo assetto contrattuale descritto e funzionali alla gestione unitaria della struttura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 1 lug 2019Risposta n. 222 del 1/07/2019
- Interpello · 1 lug 2019Risposta n. 223 del 1/07/2019
- Interpello · 28 giu 2019Risposta n. 215 del 28/06/2019
- Interpello · 28 giu 2019Risposta n. 216 del 28/06/2019
- Interpello · 28 giu 2019Risposta n. 217 del 28/06/2019
- Interpello · 28 giu 2019Risposta n. 218 del 28/06/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →