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Interpello

Risposta n. 223 del 1/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene applicabile l’aliquota IVA del 4% perché il prodotto sarebbe utilizzabile esclusivamente con gli apparecchi di protesi dentaria e quindi rientrerebbe nel numero 33 della Tabella A, parte II, del d.P.R. 633/1972, come accessorio esclusivamente destinato ai beni del numero 30.

Aliquota IVA applicabile al dispositivo medico ortodontico X

Il quesito

La società istante chiede quale aliquota IVA applicare al dispositivo medico ortodontico X, commercializzato in Italia e classificato come dispositivo medico CE classe IIA, sostenendo che possa rientrare tra gli accessori destinati agli apparecchi di protesi dentaria agevolati al 4%.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, conclude che il dispositivo non può beneficiare dell’aliquota IVA del 4% né come bene del numero 30 né come accessorio del numero 33 della Tabella A, parte II. Poiché il prodotto ha una propria autonomia funzionale e non è qualificabile come parte o accessorio esclusivo di altri dispositivi, alle cessioni si applica l’aliquota IVA ordinaria.

Aliquota IVA del dispositivo medico ortodontico X

L’interpello riguarda il trattamento IVA applicabile a un dispositivo medico ortodontico denominato X, commercializzato in Italia da una società estera tramite rappresentante fiscale. Il bene è destinato all’uso da parte degli studi dentistici per inserirlo nei piani di cura dei pazienti e, secondo quanto rappresentato, serve a favorire il corretto allineamento dei denti mediante micro-vibrazioni continue.

Fattispecie e caratteristiche del prodotto

La società istante riferisce che il dispositivo:

  • è munito di batteria ricaricabile;
  • ha come unica funzione quella di coadiuvare il corretto allineamento dentale in caso di gravi malformazioni;
  • è stato inserito dal Ministero della Salute nell’elenco dei dispositivi medici CE, classe IIA;
  • è stato classificato con CND "Q010499 DISPOSITIVI PER ORTODONZIA - ALTRI".

La società evidenzia che la qualificazione come dispositivo medico, da sola, non basta per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata e richiama la necessità di verificare la corretta riconducibilità del bene alle specifiche voci della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Quesito del contribuente

L’istante chiede conferma della possibilità di applicare l’aliquota IVA del 4% al prodotto, sostenendo che esso sia utilizzabile esclusivamente in combinazione con gli apparecchi di protesi dentaria e che pertanto rientri:

  • nel numero 30 della Tabella A, parte II, relativo agli "oggetti ed apparecchi di protesi dentaria";
  • oppure nel numero 33, come "accessori esclusivamente destinati" ai beni indicati nei numeri 30, 31 e 32.

Normativa e prassi richiamate

Nel corso dell’istruttoria l’Agenzia richiama il necessario coordinamento tra classificazione doganale e disciplina IVA agevolata. In particolare:

  • la Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, numero 30, prevede l’aliquota del 4% per determinate categorie di apparecchi e oggetti sanitari, tra cui gli apparecchi di ortopedia e gli oggetti ed apparecchi di protesi dentaria;
  • il richiamo contenuto in tale disposizione deve essere interpretato alla luce della corrispondente voce doganale vigente, come chiarito dalla risoluzione n. 46/E del 2015;
  • la risoluzione n. 72/E del 2015 precisa che il punto 33 applica il 4% ai dispositivi che costituiscano parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati agli apparecchi di cui al punto 30.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 32/E del 2010 per l’acquisizione del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla classificazione doganale del prodotto.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo la società, il dispositivo dovrebbe beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% perché:

  • sarebbe utilizzabile solo in combinazione con gli apparecchi di protesi dentaria;
  • costituirebbe un accessorio destinato esclusivamente ai beni richiamati dal numero 30 della Tabella A, parte II.

La tesi si fonda dunque sull’idea che il prodotto non abbia autonoma rilevanza economico-funzionale, ma operi come complemento necessario dei dispositivi ortodontici.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, prima di esprimere il parere, chiede e acquisisce la documentazione integrativa, compreso il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla classificazione doganale.

Dal parere doganale emerge che:

  • gli apparecchi per ortodonzia per raddrizzare i denti sono classificati nella voce doganale 9021;
  • il dispositivo X, in quanto funzionalmente concepito ed esclusivamente destinato a coadiuvare gli apparecchi di ortodonzia, potrebbe essere considerato uno strumento accessorio;
  • tuttavia, applicando le Regole Generali Interpretative n. 1 e 6 e la nota 2 a) del capitolo 90 della Nomenclatura Combinata, il prodotto viene classificato nella voce doganale 9019, tra gli apparecchi di meccanoterapia e massaggio.

Sulla base di tale inquadramento, l’Agenzia delle Entrate osserva che il numero 30 della Tabella A, parte II, è collegato al richiamo doganale pertinente e che, secondo la propria precedente interpretazione, il rinvio della disposizione va inteso alla voce doganale 90.21 dell’attuale tariffa. Di conseguenza, i prodotti classificati alla voce 90.19 non possono essere ricondotti automaticamente nel numero 30.

L’Agenzia esclude anche l’applicazione del numero 33, richiamando la risoluzione n. 72/E del 2015: il 4% spetta ai soli dispositivi che siano parti, pezzi staccati o accessori esclusivamente destinati agli apparecchi del punto 30. Nel caso in esame, invece, il dispositivo, essendo munito di batterie e svolgendo la funzione di favorire il corretto allineamento dei denti, presenta una propria individualità funzionale che ne impedisce la qualificazione come mero accessorio.

Conclusioni operative

L’Amministrazione finanziaria conclude che il dispositivo medico ortodontico X non può beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% prevista dalla Tabella A, parte II, numeri 30 e 33 del d.P.R. n. 633 del 1972. Alle cessioni del prodotto deve pertanto applicarsi l’aliquota IVA ordinaria.

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