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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14663/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una professionista forense volta a ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli anni 2009 e 2010, in relazione all'attività libero-professionale svolta come avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense, sostenendo che il reddito prodotto fosse inferiore alla soglia rilevante e quindi indice di occasionalità/non abitualità. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione dell'INPS, ritenendo che il dato reddituale inferiore a 5.000 euro fosse un elemento significativo della non abitualità e che l'ente non avesse provato la natura abituale dell'attività. In cassazione l'INPS ha dedotto violazione di norme sulla Gestione separata e sulla disciplina previdenziale degli avvocati, sostenendo che per gli avvocati iscritti all'albo ma non alla cassa l'obbligo sorgerebbe comunque in presenza di attività abituale; ha inoltre valorizzato l'iscrizione all'albo e la titolarità di partita IVA come indici dell'esercizio abituale di attività professionale, criticando la sentenza di merito per non aver attribuito rilievo decisivo a tali circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine al requisito dell'abitualità dell'attività professionale, accertamento che può essere censurato nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e non come puro errore di diritto. Ne è seguita la condanna dell'INPS alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    L'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale della professione quando il reddito non è soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1, 2 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Norma richiamata dall'INPS come interpretazione autentica della disciplina dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti.

  • art. 21, comma 8, L. n. 247/2012

    Norma invocata nel ricorso in relazione al regime previdenziale degli avvocati.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    Disciplina il lavoro autonomo occasionale; la Corte richiama la distinzione tra attività occasionale e abituale, ritenendo non decisiva la norma per i casi di attività abituale.

  • art. 1, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la titolarità della partita IVA, ma la Corte esclude che questo dato assuma valore univoco e decisivo sull'abitualità.

  • art. 5, D.P.R. n. 633/1972

    Definisce l'esercizio di arti e professioni come attività svolta per professione abituale, ancorché non esclusiva; la Corte lo considera un indizio, non un elemento automaticamente decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per violazione di legge, ma la Corte afferma che la censura riguarda in realtà un accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il solo possibile veicolo per censurare l'accertamento in fatto dell'abitualità, nei ristretti limiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo non deriva automaticamente dall'iscrizione all'albo o dalla titolarità della partita IVA, ma richiede l'accertamento dell'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale.
  • Il reddito inferiore a 5.000 euro può costituire un indice della non abitualità dell'attività autonoma, ma non ha valore decisivo in sé né in senso assoluto.
  • Ai fini dell'iscrizione previdenziale, la distinzione tra attività occasionale e attività abituale è una questione di fatto, da valutare complessivamente alla luce di più indizi, senza automatismi probatori.
  • Una censura che miri a contestare la valutazione del giudice di merito sul carattere abituale dell'attività non integra, di regola, violazione di legge, ma attacco al giudizio di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ammesso dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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