Circolare n. 39 del 27/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni già impartite nel 2002 sulla gestione del contenzioso relativo alle operazioni di dividend washing e, per la prima volta in modo organico, anche al dividend stripping. Alla luce della giurisprudenza della Cassazione del 2005 e del 2006, l’Agenzia ritiene che entrambe le operazioni siano nulle per mancanza assoluta di causa, con conseguente necessità di proseguire il contenzioso pendente. Gli uffici devono quindi adeguarsi al nuovo orientamento e considerare anche la possibilità di rilievo d’ufficio della nullità.
Gestione delle liti pendenti su dividend washing e dividend stripping
Gestione delle liti pendenti su dividend washing e dividend stripping
La circolare aggiorna le indicazioni dell’Agenzia delle entrate in materia di contenzioso relativo alle operazioni di dividend washing e di dividend stripping, alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Il documento supera l’impostazione seguita con la circolare n. 87/E del 2002 per il solo dividend washing e afferma che, in entrambe le ipotesi, i contratti posti in essere sono nulli per mancanza assoluta di causa.
Contesto normativo e precedente prassi
La circolare richiama la disciplina introdotta dall’art. 7-bis del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, che ha inserito il comma 6-bis nell’art. 14 del TUIR nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2003. Tale disposizione ha escluso il credito d’imposta per i dividendi percepiti dagli acquirenti di azioni o quote cedute da fondi mobiliari o SICAV dopo la delibera di distribuzione.
Con la circolare n. 87/E del 27 dicembre 2002 l’Agenzia aveva disciplinato la gestione delle controversie sul dividend washing, limitando l’abbandono della lite ai casi in cui non fosse stata provata la fittizietà delle operazioni ed escludendo istruzioni analoghe per il dividend stripping. La presente circolare interviene quindi per adeguare la gestione del contenzioso al nuovo quadro giurisprudenziale.
Natura delle operazioni oggetto della circolare
Nel dividend washing la circolare descrive una sequenza di vendita e rivendita tra un fondo comune di investimento e una società commerciale, operazione attraverso la quale il fondo trasformava un dividendo soggetto a ritenuta in una plusvalenza di negoziazione fiscalmente irrilevante, mentre la società conseguiva il dividendo, scomputava ritenuta e credito d’imposta e registrava una minusvalenza.
Nel dividend stripping, invece, la fattispecie consisteva nella costituzione o cessione dell’usufrutto su azioni da parte di una società non residente, priva di stabile organizzazione in Italia, a favore di un contribuente italiano, con il solo obiettivo di consentire a quest’ultimo di beneficiare del credito d’imposta sui dividendi.
Evoluzione della giurisprudenza di legittimità
La circolare ricostruisce l’orientamento della Cassazione. Le sentenze n. 3979 del 3 aprile 2000 e n. 3345 del 7 marzo 2002 avevano ritenuto non applicabile l’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 alle operazioni di dividend washing, escludendo sia l’interposizione fittizia sia la violazione dell’art. 1344 c.c. e ritenendo il mero risparmio fiscale non sufficiente a integrare una fattispecie invalidante.
Con le sentenze n. 20398 del 21 ottobre 2005, n. 20816 del 26 ottobre 2005 e n. 22932 del 14 novembre 2005, la Suprema Corte ha invece mutato orientamento. Tali pronunce, riferite al dividend washing e, per la prima volta, anche al dividend stripping, hanno ritenuto che i contratti di acquisto e rivendita delle partecipazioni, nonché quelli di costituzione o cessione dell’usufrutto, siano nulli per mancanza di ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale.
Fondamento della nullità secondo la Cassazione
Secondo la Cassazione richiamata dalla circolare, la mancanza di una valida ragione economica che giustifichi le operazioni determina un difetto di causa ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 2, c.c. La verifica va condotta sull’operazione complessiva e non sui singoli negozi isolatamente considerati.
La Corte esclude che, in difetto di specifiche previsioni normative, possano parlarsi di frode alla legge, di non meritevolezza del contratto tipico o di motivo illecito invalidante. L’invalidità viene dunque ricondotta a una nullità radicale dei contratti collegati, senza necessità di indagini ulteriori sulla simulazione o sull’interposizione.
Rilievo incidentale e d’ufficio della nullità
La circolare dà conto anche del tema, affrontato dalla Cassazione, del potere del giudice tributario di rilevare la nullità dei contratti. Le sentenze del 2005 ammettono che il giudice possa conoscere incidentalmente la nullità anche se la relativa questione appartiene ad altra giurisdizione e anche in assenza di una domanda di parte, richiamando l’art. 1421 c.c.
L’ordinanza n. 12301 del 24 maggio 2006 ha evidenziato la delicatezza della questione e ha investito il Primo Presidente della Cassazione per valutare un eventuale rinvio alle Sezioni Unite, ponendo due quesiti: la configurabilità della nullità per difetto di causa quando l’unico vantaggio sia il risparmio fiscale e la possibilità per il giudice tributario di rilevare tale nullità d’ufficio. La circolare segnala che la questione risulta ancora pendente davanti alle Sezioni Unite.
Istruzioni operative per gli uffici
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia ritiene che le operazioni di dividend washing e di dividend stripping debbano essere considerate nulle per assoluta mancanza di causa. Di conseguenza, il contenzioso pendente deve essere utilmente proseguito, sul presupposto che i contratti con cui tali operazioni sono state realizzate siano invalidi.
La circolare precisa inoltre che tale nullità può essere rilevata d’ufficio, richiamando anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 18 gennaio 2006. Il limite di cui all’art. 1421 c.c. viene considerato operante solo quando una parte agisca per ottenere la declaratoria di nullità del contratto, non quando l’Amministrazione finanziaria si opponga alle pretese del contribuente fondate sulla validità del contratto medesimo.
Vigilanza e applicazione
Gli uffici dell’Agenzia devono attenersi alle presenti istruzioni nella gestione del contenzioso ancora pendente in materia di dividend washing e dividend stripping. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle indicazioni contenute nella circolare.
Punti principali
Contesto e precedente circolare n. 87/E del 2002
La circolare richiama le direttive già fornite nel 2002 per le controversie sul dividend washing relativo a operazioni poste in essere prima del 10 novembre 1992, data di entrata in vigore dell’art. 7-bis del D.L. n. 372 del 1992, che introdusse il comma 6-bis all’art. 14 del TUIR allora vigente. In quell’occasione l’Agenzia aveva previsto l’abbandono della lite solo nei casi in cui l’ufficio non avesse dimostrato la fittizietà delle operazioni, mentre il contenzioso doveva proseguire quando le operazioni apparivano conclamatamente fittizie. Per il dividend stripping, invece, non erano state impartite istruzioni di abbandono.
Definizione delle operazioni di dividend washing e dividend stripping
Nel dividend washing si verificava in genere una vendita e una successiva rivendita di partecipazioni tra un fondo comune di investimento e una società commerciale, con effetto di trasformare un dividendo tassato in una plusvalenza fiscalmente irrilevante per il fondo. Nel dividend stripping si realizzava la costituzione o cessione del diritto di usufrutto su azioni da parte di una società non residente e senza stabile organizzazione in Italia a favore di un contribuente italiano, al fine di consentire a quest’ultimo di beneficiare del credito d’imposta sui dividendi, credito non utilizzabile dalla società estera.
Evoluzione della giurisprudenza di Cassazione
La circolare contrappone le pronunce del 2000 e del 2002 a quelle più recenti del 2005 e del 2006. Le sentenze n. 3979/2000 e n. 3345/2002 avevano escluso, per il dividend washing, l’applicabilità dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 1344 c.c., ritenendo il mero risparmio fiscale non sufficiente a configurare illecito o nullità. Le sentenze n. 20398, n. 20816 e n. 22932 del 2005, invece, hanno mutato orientamento, affermando la nullità dei contratti per mancanza di causa economica e riconoscendo al giudice tributario il potere di rilevare d’ufficio la nullità. L’ordinanza n. 12301 del 24 maggio 2006 ha poi rimesso la questione alle Sezioni Unite, che risultano ancora investite del tema.
Motivazione della nullità secondo le sentenze del 2005
Secondo la Corte, nei contratti di acquisto e rivendita di azioni o di costituzione e cessione di usufrutto non vi sarebbe alcuna ragione economica diversa dal risparmio fiscale. Tale assenza di giustificazione costituirebbe difetto di causa, con nullità ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 2, c.c. La verifica della causa deve essere compiuta sull’intera operazione negoziale e non sui singoli contratti separatamente considerati. La Corte esclude inoltre la configurabilità, in assenza di specifiche previsioni normative, di frode alla legge, di non meritevolezza del contratto tipico o di motivo illecito invalidante.
Poteri del giudice tributario e rilievo d’ufficio della nullità
La circolare richiama il nuovo indirizzo della Cassazione secondo cui il giudice tributario può conoscere incidentalmente questioni di nullità anche se devolute ad altra giurisdizione e può rilevarle d’ufficio, in particolare ai sensi dell’art. 1421 c.c. L’ordinanza n. 12301/2006 ha posto due quesiti centrali: se sia configurabile la nullità per difetto di causa quando il solo vantaggio sia il risparmio fiscale e se tale nullità possa essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario, nonostante la struttura del processo tributario.
Indicazioni operative per gli uffici
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia conclude che le operazioni di dividend washing e di dividend stripping devono essere considerate nulle per assoluta mancanza di causa e che il contenzioso pendente va proseguito. La nullità può anche essere rilevata d’ufficio, in quanto il limite previsto dall’art. 1421 c.c. opera, secondo la circolare, solo quando la parte agisca per ottenere la declaratoria di nullità del contratto, non quando l’Amministrazione finanziaria si opponga alle pretese del contribuente fondate sulla validità del contratto. Gli uffici devono quindi attenersi a tali istruzioni nella gestione delle liti in corso, mentre le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione.
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